CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 32609/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 06/12/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di GORIZIAdato .3\7.6 alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto proposto avverso un provvedimento non impugnabile in questa sede quale il decreto con cui è stato disposto il rinvio a giudizio del ricorrente. E' sufficiente rinviare alla lettura dell'art. 568 e ss. cod. proc. pen. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 24/05/20