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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19472/2026

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[OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani del 3 febbraio 2023, che ha ritenuto il ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p., in merito all'applicazione della recidiva reiterata specifica non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); il motivo è non specifico in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati dì fatto che sorreggono le richieste; - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani del 3 febbraio 2023, che ha ritenuto il ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p., in merito all'applicazione della recidiva reiterata specifica non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); il motivo è non specifico in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati dì fatto che sorreggono le richieste; - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 19472/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris