CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 14783/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 039CBDV) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA], infatti, che il provvedimento impugnato dichiarato inammissibile la opposizione avverso il decreto, con il quale il magistrato di sorveglianza di Ancona aveva disposto la espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione, in quanto proposto oltre il termine di dieci giorni dalla notifica di detto decreto e, perciò, tardivamente; Rilevato che le censure del ricorrente non riguardano il profilo della tardività della opposizione essendo, invece, relative alla sussistenza di cause ostative alla espulsione con la conseguente manifesta infondatezza della presente impugnazione rimanendo insuperato e non contestato il rilievo della tardività della impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa