CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2025
Cassazione n. 25500/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 131 bis, 20 bis cod. pen. e 545 bis cod. proc. pen., sono indeducibili poiché inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative al riconoscimento dell'invocata causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e sul diniego di conversione della pena detentiva con la sanzione del lavoro di pubblica utilità prevista dall'art. 20 bis cod. pen., difettando rispettivamente il requisito del minimo disvalore penale del fatto ed numerosi precedenti penali specifici gravanti sul prevenuto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/05/2025 [OSCURATO:PERSONA] sigli