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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 15788/2026

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iale in atti dall’ avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale delloStato- controricorrente -Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 22558/2020Numero sezionale 1462/2026Numero di raccolta generale 15788/2026Data pubblicazione 22/05/2026per la cassazione della sentenza della Commissione TributariaRegionale della Sicilia, sez. staccata di Catania n. 1137/05/2019,depositata il 21/02/2019 e non notificataudita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]La società contribuente impugnava l'avviso di accertamentonotificatole con riguardo al periodo di imposta 2006 ai fini Ires, Irap eIva con il quale l'Agenzia delle entrate accertava induttivamentemaggiori ricavi con conseguente rideterminazione dei tributi dovuti inforza della mancata esibizione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. - a seguitodi accesso - del prospetto analitico delle rimanenze finali, circostanzaa seguito della quale l’Ufficio procedeva ad accertamento induttivo exart. 39 c. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973.Il giudice di primo grado rigettava il ricorso.Appellava la società; con la sentenza gravata di fronte a questaCorte di Cassazione la CTR della Sicilia ha confermato la statuizione diprimo grado.Ricorre a questa Corte [OSCURATO:SOCIETA]. con atto affidato aquattro motivi di doglianza.Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.Ragioni della decisionePreliminarmente, va esaminata l’eccezione di inammissibilità delricorso per cassazione proposta da parte controricorrente.La stessa si rivela fondata.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 22558/2020Numero sezionale 1462/2026Numero di raccolta generale 15788/2026Data pubblicazione 22/05/2026Invero, il termine semestrale per la proposizionedell’impugnazione di fronte a questo Giudice, essendo stata la sentenzaimpugnata depositata il 21/02/2019, andava a scadere il 23/09/2019,in ragione della sospensione feriale e della circostanza che il21/09/2019 era giorno di sabato.

Ne consegue che detto termine nonandava a scadere nel periodo compreso tra il 24 ottobre 2018 e il 31luglio 2019, come previsto dall’art. 6, comma 11, del d.L. n. 119 del2018, richiamato dalla società contribuente, sicché non può trovareapplicazione alla presente controversia la sospensione di nove mesiprevista dalla già menzionata disposizione di legge.

Né si applica lasospensione dei termini prevista dalla legislazione COVID dal 9 marzo2020 all’11 maggio 2020, posto che alla data del 9 marzo 2020 iltermine per l’impugnazione era già decorso.Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.Tale inammissibilità preclude l’esame dei motivi di ricorso.Le spese di lite sono regolate dalla soccombenza.

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrenteche liquida in euro 5.900,00 oltre a spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella parte ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis,dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026.Il PresidenteGiacomo Maria NonnoCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iale in atti dall’ avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale delloStato- controricorrente -Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 22558/2020Numero sezionale 1462/2026Numero di raccolta generale 15788/2026Data pubblicazione 22/05/2026per la cassazione della sentenza della Commissione TributariaRegionale della Sicilia, sez. staccata di Catania n. 1137/05/2019,depositata il 21/02/2019 e non notificataudita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]La società contribuente impugnava l'avviso di accertamentonotificatole con riguardo al periodo di imposta 2006 ai fini Ires, Irap eIva con il quale l'Agenzia delle entrate accertava induttivamentemaggiori ricavi con conseguente rideterminazione dei tributi dovuti inforza della mancata esibizione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. - a seguitodi accesso - del prospetto analitico delle rimanenze finali, circostanzaa seguito della quale l’Ufficio procedeva ad accertamento induttivo exart. 39 c. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973.Il giudice di primo grado rigettava il ricorso.Appellava la società; con la sentenza gravata di fronte a questaCorte di Cassazione la CTR della Sicilia ha confermato la statuizione diprimo grado.Ricorre a questa Corte [OSCURATO:SOCIETA]. con atto affidato aquattro motivi di doglianza.Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.Ragioni della decisionePreliminarmente, va esaminata l’eccezione di inammissibilità delricorso per cassazione proposta da parte controricorrente.La stessa si rivela fondata.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 22558/2020Numero sezionale 1462/2026Numero di raccolta generale 15788/2026Data pubblicazione 22/05/2026Invero, il termine semestrale per la proposizionedell’impugnazione di fronte a questo Giudice, essendo stata la sentenzaimpugnata depositata il 21/02/2019, andava a scadere il 23/09/2019,in ragione della sospensione feriale e della circostanza che il21/09/2019 era giorno di sabato. Ne consegue che detto termine nonandava a scadere nel periodo compreso tra il 24 ottobre 2018 e il 31luglio 2019, come previsto dall’art. 6, comma 11, del d.L. n. 119 del2018, richiamato dalla società contribuente, sicché non può trovareapplicazione alla presente controversia la sospensione di nove mesiprevista dalla già menzionata disposizione di legge. Né si applica lasospensione dei termini prevista dalla legislazione COVID dal 9 marzo2020 all’11 maggio 2020, posto che alla data del 9 marzo 2020 iltermine per l’impugnazione era già decorso.Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.Tale inammissibilità preclude l’esame dei motivi di ricorso.Le spese di lite sono regolate dalla soccombenza. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrenteche liquida in euro 5.900,00 oltre a spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella parte ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis,dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026.Il PresidenteGiacomo Maria NonnoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3
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