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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19611/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Marocco) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte d'Appello di Trento - Sez. dist.

Bolzano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 'FATTO

1. Con sentenza n. 30837 del 15/02/2022, la Quarta Sezione di questa Suprema Corte annullava con rinvio, in accoglimento del ricorso del P.G., l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale la Corte d'Appello di Trento - Sez. dist.

Bolzano aveva accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA] Farid con riferimento alla custodia cautelare patita nel procedimento a suo carico, per il concorso nei delitti di furto, rapina e favoreggiamento, definito con sentenza integralmente assolutoria.

Decidendo in sede di rinvio, la Corte d'Appello ha rigettato la domanda, condannando l'[OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. Ricorre per cassazione l'[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valorizzazione, da parte della Corte d'Appello„ di elementi (telefonate con il [OSCURATO:PERSONA]; contatti diretti senza passare dalla centrale taxi; corse effettuate in piena notte) che la stessa sentenza rescindente - oltre alla pronuncia assolutoria nel processo di merito - aveva considerato come neutri (perché rientranti nella normale attività di un tassista) e che invece, nel provvedimento impugnato, erano stati .di per sé ritenuti indicativi di colpa grave.

Il difensore evidenzia che tale questione era stata prospettata, senza alcun esito, con la memoria difensiva che, peraltro, era stata del tutto pretermessa.

La difesa censura inoltre la valorizzazione delle dichiarazioni del ricorrente relative al furto perpetrato il 16/07/2013 (in relazione al quale l'originaria accusa di concorso in tale reato era stata modificata in quella di favoreggiamento), sia perché l'[OSCURATO:PERSONA] non era a conoscenza dell'esatta nazionalità degli interlocutori (indicati come slovacchi o rumeni, anziché albanesi), sia perché al ricorrente non era mai stato chiesto il numero di telefono del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (sicchè era inconsistente l'addebito di averlo taciuto).

Anche in questo caso, si censura il mancato confronto con le corrispondenti deduzioni svolte nella memoria difensiva ignorata dalla Corte d'Appello.

Si censura altresì il riferimento alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], dalle quali non emergeva alcuna frequentazione con il ricorrente e che comunque - come sottolineato nella memoria prodotta - non potevano costituire elemento a carico nella valutazione della domanda di riparazione, appunto perché costituenti fatto di un terzo.

Si deduce altresì la contraddittorietà del passaggio motivazionale secondo cui le dichiarazioni in questione sarebbero riscontrate dalle telefonate tra il [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente, che la stessa Corte aveva definito "neutre"

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore del M.E.F. con riferimento a tutti i gradi di giudizio.

Si evidenzia, al riguardo, che la prima decisione della Corte aveva compensato le spese legali, mentre nulla aveva statuito la sentenza rescindente (che non aveva in particolare rimesso al giudice del rinvio la decisione sulle spese nella fase di legittimità); inoltre, il M.E.F. non aveva proposto impugnazione avverso la prima ordinanza che aveva accolto la domanda dell'[OSCURATO:PERSONA], circostanza ostativa al prodursi dell'effetto estensivo in favore della predetta parte.

3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso osservando, quanto al primo mol:ivo, che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva continuato a mettersi a disposizione del [OSCURATO:PERSONA] pur avendo colto il carattere illecito della sua attività e, quanto al secondo motivo, che l'annullamento della prima ordinanza aveva travolto ogni consequenziale statuizione, consentendo la pronuncia sulle spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Con riferimento al primo motivo, deve osservarsi che la Corte d'Appello si è pienamente adeguata alle indicazioni della sentenza rescindente, la quale aveva annullato la precedente pronuncia evidenziando un difetto di analisi coordinata e congiunta degli elementi acquisiti, con particolare riferimento al rapporto tra l'odierno ricorrente e i coimputati, per i quali è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna: analisi indispensabile ai fini che qui rilevano, avuto riguardo al consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità» (Sez. 4, ord. n. 45418 del 25/11/2010, [OSCURATO:PERSONA]. 249237 -

01. Nello stesso senso„ cfr. da ultimo Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese, Rv. 280547 - 01).

2.1. In particolare, la Corte d'Appello (pag. 3 segg.) ha anzitutto posto in diretta correlazione le telefonate notturne di [OSCURATO:PERSONA] Edison all'odierno ricorrente (elemento in sé "neutro", in considerazione dell'attività di tassista svolta dall'[OSCURATO:PERSONA]) con le immagini di una telecamera di videosorveglianza, che aveva ripreso il taxi del ricorrente girovagare per circa cinque minuti nei pressi del luogo del furto del 16/07/2013, per poi prendere a bordo l'autore materiale del delitto ed allontanarsi.

In secondo luogo, la Corte d'Appello ha preso in considerazione le dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] (in cui egli aveva definito "clienti occasionali" i coimputati, forse cittadini dell'Est, di cui sconosceva il recapito telefonico) ritenendole "reticenti e fuorvianti" sulla scorta delle intercettazioni acquisite, dalle quali era emersa non solo una pregressa conoscenza dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] Edison e VATA Vilson (per le plurime chiamate telefoniche e per una telefonata effettuata al secondo), ma anche una messa a disposizione da parte del ricorrente, tra l'altro con un messaggio del seguente tenore "Se avete bisogno sono di turno stanotte".La Corte territoriale ha infine valorizzato le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] (nell'interrogatorio di garanzia reso nell'ambito di altro procedimento), dalle quali era emersa una piena consapevolezza, in capo all'[OSCURATO:PERSONA], dell'attività illecita svolta dal dichiarante (nella stessa sentenza rescindente, si era del resto sottolineata la necessità di approfondire le dichiarazioni del L.ICA, il quale aveva riferito di aver chiamato il tassista dopo aver perpetrato del furto di una macchinetta contenente i soldi, con la quale era salito a bordo e che aveva scassinato dopo essersi fatto accompagnare dal taxi in un campo: cfr. pag. 5 della sentenza di annullamento con rinvio).

Sul punto, la Corte territoriale ha tra l'altro espressamente disatteso la prospettazione difensiva secondo cui si trattava di dichiarazioni di un coimputato prive di riscontri, facendo leva sulle già richiamate intercettazioni e sul comprovato utilizzo del taxi del ricorrente in occasione del furto del luglio 2013.

Si è, in definitiva, dinanzi ad una valutazione complessiva e coordinata degli elementi acquisiti, che appare priva di criticità deducibili in questa sede e che anzi risulta pienamente in linea con gli insegnamenti di questa Suprema Corte (cfr. tra le altre Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458 - 01, secondo cui «in tema di riparazione per l' ingiusta detenzione„ il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo D colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità».

3. Anche il secondo ordine di censure, relativo alla condanna del ricorrente alle spese, è privo di fondamento.

Deve invero convenirsi con quanto osservato dal Procuratore Generale nella propria requisitoria, in ordine al fatto che l'annullamento dell'ordinanza che aveva accolto la domanda dell'[OSCURATO:PERSONA] travolge ogni consequenziale statuizione dipendente dalla pronuncia principale, quale quella relativa alle spese.

Nello stesso senso, cfr. anche Sez. 3, n. 12036 del 04/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha osservato, in motivazione, che «la soccombenza nel giudizio di rinvio, conseguente al mancato accoglimento di alcuno degli originari motivi di impugnazione, legittima la condanna del ricorrente alle spese del giudizio in questione.

Giova a tal proposito ricordare che l'esercizio dell'azione civile nel processo penale realizza un rapporto processuale avente per oggetto una domanda privatistica, con la conseguenza che il regime delle spese va regolato secondo il criterio della soccombenza di cui all'art.91 cod. proc. civ., in base al quale l'onere delle spese va valutato, nell'ipotesi di alterne vicende nei diversi gradi del giudizio, con riferimento all'esito finale, a nulla rilevando che una parte, risultata infine soccombente, sia stata vittoriosa in qualche fase o grado.

In altre parole, il giudice non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire anche ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale (si veda Cass., Sez. 5, n. 15806 del 19/03/2019 - dep. 10/04/2019, Rv. 276627; Sez. 6, n. 45924 del 22/10/2015 dep. 19/11/2015, Rv. 266307)».

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Marocco) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte d'Appello di Trento - Sez. dist. Bolzano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 'FATTO 1. Con sentenza n. 30837 del 15/02/2022, la Quarta Sezione di questa Suprema Corte annullava con rinvio, in accoglimento del ricorso del P.G., l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale la Corte d'Appello di Trento - Sez. dist. Bolzano aveva accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA] Farid con riferimento alla custodia cautelare patita nel procedimento a suo carico, per il concorso nei delitti di furto, rapina e favoreggiamento, definito con sentenza integralmente assolutoria. Decidendo in sede di rinvio, la Corte d'Appello ha rigettato la domanda, condannando l'[OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 2. Ricorre per cassazione l'[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valorizzazione, da parte della Corte d'Appello„ di elementi (telefonate con il [OSCURATO:PERSONA]; contatti diretti senza passare dalla centrale taxi; corse effettuate in piena notte) che la stessa sentenza rescindente - oltre alla pronuncia assolutoria nel processo di merito - aveva considerato come neutri (perché rientranti nella normale attività di un tassista) e che invece, nel provvedimento impugnato, erano stati .di per sé ritenuti indicativi di colpa grave. Il difensore evidenzia che tale questione era stata prospettata, senza alcun esito, con la memoria difensiva che, peraltro, era stata del tutto pretermessa. La difesa censura inoltre la valorizzazione delle dichiarazioni del ricorrente relative al furto perpetrato il 16/07/2013 (in relazione al quale l'originaria accusa di concorso in tale reato era stata modificata in quella di favoreggiamento), sia perché l'[OSCURATO:PERSONA] non era a conoscenza dell'esatta nazionalità degli interlocutori (indicati come slovacchi o rumeni, anziché albanesi), sia perché al ricorrente non era mai stato chiesto il numero di telefono del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (sicchè era inconsistente l'addebito di averlo taciuto). Anche in questo caso, si censura il mancato confronto con le corrispondenti deduzioni svolte nella memoria difensiva ignorata dalla Corte d'Appello. Si censura altresì il riferimento alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], dalle quali non emergeva alcuna frequentazione con il ricorrente e che comunque - come sottolineato nella memoria prodotta - non potevano costituire elemento a carico nella valutazione della domanda di riparazione, appunto perché costituenti fatto di un terzo. Si deduce altresì la contraddittorietà del passaggio motivazionale secondo cui le dichiarazioni in questione sarebbero riscontrate dalle telefonate tra il [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente, che la stessa Corte aveva definito "neutre" 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore del M.E.F. con riferimento a tutti i gradi di giudizio. Si evidenzia, al riguardo, che la prima decisione della Corte aveva compensato le spese legali, mentre nulla aveva statuito la sentenza rescindente (che non aveva in particolare rimesso al giudice del rinvio la decisione sulle spese nella fase di legittimità); inoltre, il M.E.F. non aveva proposto impugnazione avverso la prima ordinanza che aveva accolto la domanda dell'[OSCURATO:PERSONA], circostanza ostativa al prodursi dell'effetto estensivo in favore della predetta parte. 3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso osservando, quanto al primo mol:ivo, che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva continuato a mettersi a disposizione del [OSCURATO:PERSONA] pur avendo colto il carattere illecito della sua attività e, quanto al secondo motivo, che l'annullamento della prima ordinanza aveva travolto ogni consequenziale statuizione, consentendo la pronuncia sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Con riferimento al primo motivo, deve osservarsi che la Corte d'Appello si è pienamente adeguata alle indicazioni della sentenza rescindente, la quale aveva annullato la precedente pronuncia evidenziando un difetto di analisi coordinata e congiunta degli elementi acquisiti, con particolare riferimento al rapporto tra l'odierno ricorrente e i coimputati, per i quali è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna: analisi indispensabile ai fini che qui rilevano, avuto riguardo al consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità» (Sez. 4, ord. n. 45418 del 25/11/2010, [OSCURATO:PERSONA]. 249237 - 01. Nello stesso senso„ cfr. da ultimo Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese, Rv. 280547 - 01). 2.1. In particolare, la Corte d'Appello (pag. 3 segg.) ha anzitutto posto in diretta correlazione le telefonate notturne di [OSCURATO:PERSONA] Edison all'odierno ricorrente (elemento in sé "neutro", in considerazione dell'attività di tassista svolta dall'[OSCURATO:PERSONA]) con le immagini di una telecamera di videosorveglianza, che aveva ripreso il taxi del ricorrente girovagare per circa cinque minuti nei pressi del luogo del furto del 16/07/2013, per poi prendere a bordo l'autore materiale del delitto ed allontanarsi. In secondo luogo, la Corte d'Appello ha preso in considerazione le dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] (in cui egli aveva definito "clienti occasionali" i coimputati, forse cittadini dell'Est, di cui sconosceva il recapito telefonico) ritenendole "reticenti e fuorvianti" sulla scorta delle intercettazioni acquisite, dalle quali era emersa non solo una pregressa conoscenza dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] Edison e VATA Vilson (per le plurime chiamate telefoniche e per una telefonata effettuata al secondo), ma anche una messa a disposizione da parte del ricorrente, tra l'altro con un messaggio del seguente tenore "Se avete bisogno sono di turno stanotte".La Corte territoriale ha infine valorizzato le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] (nell'interrogatorio di garanzia reso nell'ambito di altro procedimento), dalle quali era emersa una piena consapevolezza, in capo all'[OSCURATO:PERSONA], dell'attività illecita svolta dal dichiarante (nella stessa sentenza rescindente, si era del resto sottolineata la necessità di approfondire le dichiarazioni del L.ICA, il quale aveva riferito di aver chiamato il tassista dopo aver perpetrato del furto di una macchinetta contenente i soldi, con la quale era salito a bordo e che aveva scassinato dopo essersi fatto accompagnare dal taxi in un campo: cfr. pag. 5 della sentenza di annullamento con rinvio). Sul punto, la Corte territoriale ha tra l'altro espressamente disatteso la prospettazione difensiva secondo cui si trattava di dichiarazioni di un coimputato prive di riscontri, facendo leva sulle già richiamate intercettazioni e sul comprovato utilizzo del taxi del ricorrente in occasione del furto del luglio 2013. Si è, in definitiva, dinanzi ad una valutazione complessiva e coordinata degli elementi acquisiti, che appare priva di criticità deducibili in questa sede e che anzi risulta pienamente in linea con gli insegnamenti di questa Suprema Corte (cfr. tra le altre Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458 - 01, secondo cui «in tema di riparazione per l' ingiusta detenzione„ il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo D colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità». 3. Anche il secondo ordine di censure, relativo alla condanna del ricorrente alle spese, è privo di fondamento. Deve invero convenirsi con quanto osservato dal Procuratore Generale nella propria requisitoria, in ordine al fatto che l'annullamento dell'ordinanza che aveva accolto la domanda dell'[OSCURATO:PERSONA] travolge ogni consequenziale statuizione dipendente dalla pronuncia principale, quale quella relativa alle spese. Nello stesso senso, cfr. anche Sez. 3, n. 12036 del 04/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha osservato, in motivazione, che «la soccombenza nel giudizio di rinvio, conseguente al mancato accoglimento di alcuno degli originari motivi di impugnazione, legittima la condanna del ricorrente alle spese del giudizio in questione. Giova a tal proposito ricordare che l'esercizio dell'azione civile nel processo penale realizza un rapporto processuale avente per oggetto una domanda privatistica, con la conseguenza che il regime delle spese va regolato secondo il criterio della soccombenza di cui all'art.91 cod. proc. civ., in base al quale l'onere delle spese va valutato, nell'ipotesi di alterne vicende nei diversi gradi del giudizio, con riferimento all'esito finale, a nulla rilevando che una parte, risultata infine soccombente, sia stata vittoriosa in qualche fase o grado. In altre parole, il giudice non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire anche ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale (si veda Cass., Sez. 5, n. 15806 del 19/03/2019 - dep. 10/04/2019, Rv. 276627; Sez. 6, n. 45924 del 22/10/2015 dep. 19/11/2015, Rv. 266307)». 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
Sentenza Cassazione n. 19611/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris