Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20508/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE D'APPELLO DI PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 7 aprile 2021 la Corte d'appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, su richiesta della difesa del condannato [OSCURATO:PERSONA], ha disposto l'applicazione della disciplina della continuazione tra le sentenze di condanna emesse nei suoi confronti dalla Corte d'appello di Palermo il 18 luglio 2013 (per associazione a delinquere di tipo mafioso ed estorsione aggravata), il 7 aprile 2015 (per intestazione fittizia di beni), il 25 marzo 2019 (per estorsione aggravata), il 12 giugno 2020 (per tentata estorsione aggravata).

Le prime tre sentenze erano già state poste in continuazione da una precedente ordinanza del 13 ottobre 2020 della stessa Corte d'appello.

L'ordinanza del 7 aprile 2021 ha rideterminato per, l'effetto, in 16 anni di reclusione e 2.800 euro di multa la pena complessiva inflitta al condannato con i quattro titoli citati.

Il giudice dell'esecuzione è pervenuto a tale pena complessiva assumendo come pena base quella del reato, ovvero l'associazione a delinquere di tipo mafioso oggetto della sentenza del 18 luglio 2013, per cui era stata inflitta la pena più alta in concreto (8 anni di reclusione), ad essa ha applicato un aumento complessivo per tutti i reati satellite della precedente ordinanza del giudice dell'esecuzione del 13 ottobre 2020 (6 anni di reclusione e 2.000 euro di multa), ed un aumento ulteriore per il reato oggetto della sentenza della Corte d'appello di Palermo del 12 giugno 2020 (2 anni di reclusione ed euro 800 di multa).

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con i motivi riportati di seguito.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta mancanza di motivazione sulla quantificazione degli aumenti di pena applicati per i reati satellite, evidenziando in particolare l'irragionevolezza di aver applicato lo stesso aumento di pena per una estorsione consumata e per una estorsione tentata.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge perché, in presenza di un reato più grave punito con pena soltanto detentiva, era stato inflitto un aumento per i reati satellite comprendente anche la pena pecuniaria.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del primo motivo, l'accoglimento del secondo, con conseguente annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Il ricorrente ha lamentato mancanza di motivazione sulla quantificazione degli aumenti di pena applicati per i reati satellite.

In realtà, nella ordinanza impugnata una motivazione sulla quantificazione degli aumenti di pena esiste, ed è la seguente: "tenendo conto della gravità dei reati, nonché dell'elevata capacità a delinquere mostrata dall'imputato, con riguardo in particolare al ruolo, certamente di spessore, svolto dall'imputato in seno al sodalizio mafioso [OSCURATO:PERSONA] nel settore nevralgico delle estorsioni ed ai suoi numerosi e gravi precedenti penali (ed in particolare del delitto associativo) appare conforme a giustizia determinare i seguenti aumenti di pena".La motivazione usata dal giudice dell'esecuzione contiene, pertanto, agganci sia al fatto (le estorsioni da collocare nell'ambito della più generale attività delinquenziale di [OSCURATO:PERSONA]) che alla personalità dell'imputato (i diversi precedenti, anche per reato associativo), ed è„ quindi, conforme ai criteri che sono previsti dall'art. 133, comma 1, cod. pen.

Inoltre, in ordine alla deduzione difensiva sull'aver il giudice dell'esecuzione applicato lo stesso aumento di pena per una estorsione consumata e per una estorsione tentata, va osservato preliminarmente che il meccanismo di calcolo della pena previsto dall'art. 81, comma 2, cod. pen., comporta che ciascun reato satellite perda le specificità della propria pena edittale per trasformarsi in un generico aumento per moltiplicazione che è astrattamente identico per ogni titolo di reato aggiuntivo.

All'interno di questo aumento per moltiplicazione, astrattamente identico per ogni titolo di reato aggiuntivo, la pena viene determinata in concreto in relazione al fatto storico, non al titolo di reato, e dipende dal valore ponderale che il giudice attribuisce a ciascun reato satellite posto in continuazione (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01).

Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha effettuato questa operazione di attribuzione del valore ponderale perché ha spiegato in motivazione, richiamando anche le pagine della sentenza di appello, che la tentata estorsione per cui era stata pronunciata condanna era particolarmente grave perché commessa nell'interesse delle famiglie mafiose al fine di costringere un imprenditore ad accettare la "messa a posto" per poter lavorare nel territorio di Fica razzi.

Si tratta di motivazione congrua, idonea a reggere, mediante le espressioni concise caratteristiche dei provvedimenti esecutivi (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 23041 del 14/05/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244115 - 01), un aumento di pena per due anni di reclusione (oltre 800 euro di multa, su cui si tornerà in seguito nell'esame del secondo motivo).

Ne consegue che il motivo di ricorso deve essere respinto.

2. Il secondo motivo, invece, è fondato.

Il ricorrente lamenta violazione di legge per essere stata applicata, con l'aumento per i reati satellite, anche la pena pecuniaria, pur se il reato più grave era punito con pena soltanto detentiva.

Risulta, in effetti, che nella ordinanza impugnata è stata individuata come pena base quella di 8 anni di reclusione inflitta per il reato dell'art. 416-bis con la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 18 luglio 2013.

Ad essa sono stati poi applicati due aumenti in continuazione, l'uno di 6 anni di reclusione e 2.000 euro di multa (per i reati satellite della precedente ordinanza della Corte di appello di Palermo del 13 ottobre 2020, che aveva già unificato in continuazione i reati oggetto di tre precedenb sentenze di condanna), l'altro di 2 anni di reclusione e 800 euro di multa (per il reato oggetto della sentenza della Corte di appello di Palermo del 12 giugno 2020).

In questo modo, però, il giudice dell'esecuzione ha violato l'art. 81 cod. pen., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, quando il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite con pena congiunta, "l'aumento si effettua con pena detentiva della specie di quella prevista per la violazione più grave" (Sez.

U, Sentenza n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273750 - 01, punto 6.2 della motivazione, lettera b).

Ne consegue l'annullamento della ordinanza impugnata limitatamente alla sola parte relativa all'applicazione della pena pecuniaria.

3. L'annullamento deve essere disposto senza rinvio, ai !sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

I), cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103), in quanto l'operazione di mera eliminazione della pena pecuniaria rende superfluo il rinvio al giudice di merito.

La pena complessiva rideterminata a seguito del ricònoscimento della continuazione, avvenuto con il provvedimento impugnato, diventa, pertanto, di 16 anni di reclusione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria di euro 2.800 di multa, che e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE D'APPELLO DI PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 7 aprile 2021 la Corte d'appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, su richiesta della difesa del condannato [OSCURATO:PERSONA], ha disposto l'applicazione della disciplina della continuazione tra le sentenze di condanna emesse nei suoi confronti dalla Corte d'appello di Palermo il 18 luglio 2013 (per associazione a delinquere di tipo mafioso ed estorsione aggravata), il 7 aprile 2015 (per intestazione fittizia di beni), il 25 marzo 2019 (per estorsione aggravata), il 12 giugno 2020 (per tentata estorsione aggravata). Le prime tre sentenze erano già state poste in continuazione da una precedente ordinanza del 13 ottobre 2020 della stessa Corte d'appello. L'ordinanza del 7 aprile 2021 ha rideterminato per, l'effetto, in 16 anni di reclusione e 2.800 euro di multa la pena complessiva inflitta al condannato con i quattro titoli citati. Il giudice dell'esecuzione è pervenuto a tale pena complessiva assumendo come pena base quella del reato, ovvero l'associazione a delinquere di tipo mafioso oggetto della sentenza del 18 luglio 2013, per cui era stata inflitta la pena più alta in concreto (8 anni di reclusione), ad essa ha applicato un aumento complessivo per tutti i reati satellite della precedente ordinanza del giudice dell'esecuzione del 13 ottobre 2020 (6 anni di reclusione e 2.000 euro di multa), ed un aumento ulteriore per il reato oggetto della sentenza della Corte d'appello di Palermo del 12 giugno 2020 (2 anni di reclusione ed euro 800 di multa). 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con i motivi riportati di seguito. Con il primo motivo il ricorrente lamenta mancanza di motivazione sulla quantificazione degli aumenti di pena applicati per i reati satellite, evidenziando in particolare l'irragionevolezza di aver applicato lo stesso aumento di pena per una estorsione consumata e per una estorsione tentata. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge perché, in presenza di un reato più grave punito con pena soltanto detentiva, era stato inflitto un aumento per i reati satellite comprendente anche la pena pecuniaria. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del primo motivo, l'accoglimento del secondo, con conseguente annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente ha lamentato mancanza di motivazione sulla quantificazione degli aumenti di pena applicati per i reati satellite. In realtà, nella ordinanza impugnata una motivazione sulla quantificazione degli aumenti di pena esiste, ed è la seguente: "tenendo conto della gravità dei reati, nonché dell'elevata capacità a delinquere mostrata dall'imputato, con riguardo in particolare al ruolo, certamente di spessore, svolto dall'imputato in seno al sodalizio mafioso [OSCURATO:PERSONA] nel settore nevralgico delle estorsioni ed ai suoi numerosi e gravi precedenti penali (ed in particolare del delitto associativo) appare conforme a giustizia determinare i seguenti aumenti di pena".La motivazione usata dal giudice dell'esecuzione contiene, pertanto, agganci sia al fatto (le estorsioni da collocare nell'ambito della più generale attività delinquenziale di [OSCURATO:PERSONA]) che alla personalità dell'imputato (i diversi precedenti, anche per reato associativo), ed è„ quindi, conforme ai criteri che sono previsti dall'art. 133, comma 1, cod. pen. Inoltre, in ordine alla deduzione difensiva sull'aver il giudice dell'esecuzione applicato lo stesso aumento di pena per una estorsione consumata e per una estorsione tentata, va osservato preliminarmente che il meccanismo di calcolo della pena previsto dall'art. 81, comma 2, cod. pen., comporta che ciascun reato satellite perda le specificità della propria pena edittale per trasformarsi in un generico aumento per moltiplicazione che è astrattamente identico per ogni titolo di reato aggiuntivo. All'interno di questo aumento per moltiplicazione, astrattamente identico per ogni titolo di reato aggiuntivo, la pena viene determinata in concreto in relazione al fatto storico, non al titolo di reato, e dipende dal valore ponderale che il giudice attribuisce a ciascun reato satellite posto in continuazione (cfr. Sez. U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha effettuato questa operazione di attribuzione del valore ponderale perché ha spiegato in motivazione, richiamando anche le pagine della sentenza di appello, che la tentata estorsione per cui era stata pronunciata condanna era particolarmente grave perché commessa nell'interesse delle famiglie mafiose al fine di costringere un imprenditore ad accettare la "messa a posto" per poter lavorare nel territorio di Fica razzi. Si tratta di motivazione congrua, idonea a reggere, mediante le espressioni concise caratteristiche dei provvedimenti esecutivi (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 23041 del 14/05/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244115 - 01), un aumento di pena per due anni di reclusione (oltre 800 euro di multa, su cui si tornerà in seguito nell'esame del secondo motivo). Ne consegue che il motivo di ricorso deve essere respinto. 2. Il secondo motivo, invece, è fondato. Il ricorrente lamenta violazione di legge per essere stata applicata, con l'aumento per i reati satellite, anche la pena pecuniaria, pur se il reato più grave era punito con pena soltanto detentiva. Risulta, in effetti, che nella ordinanza impugnata è stata individuata come pena base quella di 8 anni di reclusione inflitta per il reato dell'art. 416-bis con la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 18 luglio 2013. Ad essa sono stati poi applicati due aumenti in continuazione, l'uno di 6 anni di reclusione e 2.000 euro di multa (per i reati satellite della precedente ordinanza della Corte di appello di Palermo del 13 ottobre 2020, che aveva già unificato in continuazione i reati oggetto di tre precedenb sentenze di condanna), l'altro di 2 anni di reclusione e 800 euro di multa (per il reato oggetto della sentenza della Corte di appello di Palermo del 12 giugno 2020). In questo modo, però, il giudice dell'esecuzione ha violato l'art. 81 cod. pen., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, quando il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite con pena congiunta, "l'aumento si effettua con pena detentiva della specie di quella prevista per la violazione più grave" (Sez. U, Sentenza n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273750 - 01, punto 6.2 della motivazione, lettera b). Ne consegue l'annullamento della ordinanza impugnata limitatamente alla sola parte relativa all'applicazione della pena pecuniaria. 3. L'annullamento deve essere disposto senza rinvio, ai !sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103), in quanto l'operazione di mera eliminazione della pena pecuniaria rende superfluo il rinvio al giudice di merito. La pena complessiva rideterminata a seguito del ricònoscimento della continuazione, avvenuto con il provvedimento impugnato, diventa, pertanto, di 16 anni di reclusione. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria di euro 2.800 di multa, che e
Sentenza Cassazione n. 20508/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris