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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 26488/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [47 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 29 giugno 2021 il GIP del Tribunale di Napoli, in accoglimento della richiesta di modifica di un precedente provvedimento, rideterminava la pena inflitta all'imputato [OSCURATO:PERSONA] Carlo con la sentenza passata in giudicato in data 19/09/2017 per i reati di cui agli artt. 74, 73 comma 1 e comma 4 DPR 309/90 nella misura di anni 9 di reclusione, ferme restando le altre statuizioni.

In motivazione la Corte di Appello evidenzia di aver ridotto la pena per il reato di cui all'art. 74 DPR 309/90 ad anni 11 di reclusione, aumentata per l'aggravante di cui al comma 3 ad anni 12 di reclusione; inoltre, sottolinea che è su questa base che va calcolato l'aumento per la continuazione nella misura di anni 1 di reclusione per il reato di cui all'art. 73 comma 1 (cocaina) e mesi 6 di reclusione per il reato di cui all'art. 73 comma 4 (hashish) DPR 309/90 giungendo alla pena complessiva di anni 13 mesi 6 di reclusione, ridotta per il rito alla pena di anni 9 di reclusione.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Carlo, deducendo come unico motivo la violazione, erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, co. 1 lett. b) cod.proc.pen.; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione art. 606 co. 1 lett. e) cod.proc.pen. .

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, essendo state espresse in modo adeguato - nella decisione impugnata - le ragioni che sostengono la quantificazione della pena nei termini prima descritti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [47 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 29 giugno 2021 il GIP del Tribunale di Napoli, in accoglimento della richiesta di modifica di un precedente provvedimento, rideterminava la pena inflitta all'imputato [OSCURATO:PERSONA] Carlo con la sentenza passata in giudicato in data 19/09/2017 per i reati di cui agli artt. 74, 73 comma 1 e comma 4 DPR 309/90 nella misura di anni 9 di reclusione, ferme restando le altre statuizioni. In motivazione la Corte di Appello evidenzia di aver ridotto la pena per il reato di cui all'art. 74 DPR 309/90 ad anni 11 di reclusione, aumentata per l'aggravante di cui al comma 3 ad anni 12 di reclusione; inoltre, sottolinea che è su questa base che va calcolato l'aumento per la continuazione nella misura di anni 1 di reclusione per il reato di cui all'art. 73 comma 1 (cocaina) e mesi 6 di reclusione per il reato di cui all'art. 73 comma 4 (hashish) DPR 309/90 giungendo alla pena complessiva di anni 13 mesi 6 di reclusione, ridotta per il rito alla pena di anni 9 di reclusione. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Carlo, deducendo come unico motivo la violazione, erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, co. 1 lett. b) cod.proc.pen.; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione art. 606 co. 1 lett. e) cod.proc.pen. . 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, essendo state espresse in modo adeguato - nella decisione impugnata - le ragioni che sostengono la quantificazione della pena nei termini prima descritti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26488/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris