CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 20342/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Genova - sez. Misure di prevenzione, ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Genova che aveva disposto la confisca di beni e denaro riferiti a [OSCURATO:PERSONA], anche per interposta persona, cioè la sorella [OSCURATO:PERSONA] (C 7.910 ricavati dalla vendita all'asta di beni aziendali della società Woodlys di [OSCURATO:PERSONA]; C 18.000 ricavati dalla vendita all'asta della vettura Jeep SRT intestata al proposto; un appartamento di Torremolinos intestato ad [OSCURATO:PERSONA]). L'impugnato decreto ha richiamato i presupposti soggettivi (pericolosità sociale qualificata) ed oggettivi (sproporzione tra i beni riferiti al Guastamacchia, anche in via indiretta, ed il reddito dichiarato ai fini fiscali), peraltro non contro- versi, della misura di prevenzione, ed ha affrontato i rilievi operati dalla difesa quanto alla riconducibilità degli indicati cespiti alla provvista economica fornita da tale [OSCURATO:PERSONA] del Carmen, negando tale assunto. In particolare, per l'appartamento di Torremolinos, si è rilevato che esso risultava acquistato nel 2018 dalla sorella del Guastamacchia ed a lei intestato, con modalità dirette dal fratello Franco, all'epoca ristretto agli arresti domiciliari, con denaro da lui proveniente, per un importo in contanti di almeno C 81.000 oltre che con bonifici bancari. Pertanto, non risulta superata la presunzione di cui all'art. 26 D. Lgs. n. 159 del 2011, né risulta in alcun modo che la provvista economica per l'acquisto derivasse dalla [OSCURATO:PERSONA]. Si è anche segnalato che [OSCURATO:PERSONA] ha concordato una pena per il riciclaggio dei proventi criminosi del fratello (sentenza GIP del Tribu- nale di Genova del 15/9/2021), commesso mediante l'acquisto dell'immobile di [OSCURATO:PERSONA], oggetto della confisca in questione. 2. Avverso detto decreto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con il ministero del difensore e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione degli artt. 20 - 24 D. Lgs. n. 159 del 2011 e manifesta illogicità della motivazione. Deduce la ricorrente che l'ordinanza impugnata non abbia dato risposta alle argomentazioni sviluppate nell'opposizione, laddove si contestava l'asserita assenza di partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] negli acquisti dei cespiti controversi. Invece, quanto al profilo finanziario, si era segnalato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva una effettiva disponibilità di consistenti risorse, pari a ben C 235.000, derivanti dalla vendita di un immobile ereditato; quanto alla partecipazione I personale, era stato il Guastamacchia ad asseverare che costei era la reale proprietaria dell'immobile, avendo corrisposto il relativo prezzo di acquisto. Risulta logicamente ininfluente l'argomento dell'eccessivo lasso temporale tra il conseguimento della provvista da parte della [OSCURATO:PERSONA] - nel 2010 - e la data dell'acquisto immobiliare, avvenuto nel 2018: infatti, dalle intercettazioni era emerso che la donna era mantenuta economicamente dal Guastamacchia, sicché ben avrebbe potuto conservare la somma conseguita senza disperderla. 3. Il Procuratore generale ha depositato una requisitoria scritta, in cui si è espresso nel senso della declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni. 1.1. Come ha rilevato il Procuratore generale, il ricorso manifesta un dissenso valutativo rispetto alle persuasive considerazioni contenute nel decreto impugnato (e in quello in esso richiamato) circa la effettiva disponibilità dei beni in capo al proposto, argomento inidoneo a configurare violazioni di legge ovvero manifeste illogicità o contraddittorietà della motivazione, se pure si ritenessero tali ultimi vizi deducibili da parte del terzo, quale nella specie deve qualificarsi la ricorrente: è noto che in tale qualità, potrebbe soltanto rivendicare la sua reale proprietà dei beni, mentre, in ultima analisi, il ricorso perora la titolarità degli stessi in capo alla [OSCURATO:PERSONA], argomentando con motivazioni puramente di merito. Sul punto, si intende dare continuità all'orientamento secondo cui, nel caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati ad un terzo, questi può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, mentre non è legittimato a sostenere che il bene sia di effettiva proprietà del proposto, essendo del tutto estraneo ad ogni questione giuridica relativa ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti di quest'ultimo - quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il 7--- valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso - e che solo costui può avere interesse a far valere (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, [OSCURATO:PERSONA]. Coop, Rv. 27722504). 1.2. In termini generali, deve rammentarsi che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, decreto legislativo n. 159 del 2011 (e del precedente art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 -ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575), con una previsione che ha superato il vaglio di costituzionalità (Corte Cost., sent. n. 106 del 15/4/2015).I Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi della illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo imposto al giudice d'appello di provvedere con decreto motivato, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/07/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590; Sez. 2, n. 9517 del 07/02/2018, Baricevic, Rv. 272521, in motivazione). 2. Nessuna delle contemplate ipotesi di vizio risulta integrata nel caso in esame, sicché il ricorso risulta inammissibile, da ciò conseguendo la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.