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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26540/2025

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 21246/2016 R.G. propost o da [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentat a e di- fesadall'avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat a presso l’indi- rizzopec: [OSCURATO:EMAIL] ; Oggetto: associazione spor- tiva dilettantistica –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Pie- monten. 204 / 36/ 20 16 depositata il 1 2 / 2 /20 16 , e non notificata .

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 giugno 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte n.204/36/2016 veniva accolto l’appello proposto da ll ’Agenzia delle en- trate avverso la sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Torinon. 33 / 7 /20 1 4 con la quale era stato accolto i l ricors o propost o dalla associazione sportiva dilettantistica [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate accertavamaggiori imposte Ires, Irpef, Irap ed Iva e sanzioni rela tiva- menteall'anno di imposta 20 07 .

2. La sentenza impugnata, ritenuta legittima la notifica dell ’appello, riformandola decisione resa dal giudice di prime cure, accertava che l’associazione sportiva dilettantistica , a differenza di quanto previsto dallo statuto, svolge va attività perseguendo fini di lucro e che l’ente mancava di democraticità, in violazione delle prescrizioni previste dall'art.148, comma 8 del TUIR .

Pertanto, non pote va beneficiare delle agevolazionidi cui alla legge n.398/1991 e , quanto ai rimborsi spese, ilgiudice accertava che non erano documentati viaggi e correlativi rim- borsi.Per l’effetto, riteneva legittima la ridetermina zione del le imposte applicabiliai redditi prodotti dall’impresa commerciale , oggetto dell’av- visodi accertamento .

3. Avverso la sentenza d’appello la contribuent e ha proposto ricorso perCassazione affidat o a quattro motiv i , che illustra con memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ., cui replica l’ Agenzia delle entrate con controricorso.

Considerato che: 1.Con il primo motivo la ricorrente censura l’ « omessa motivazione in relazionead elemento decisivo per il giudizio ovvero violazione o falsa applicazionedi norme di diritto: inammissibilità dell'appello per man- catorispetto delle modalità di notifica dell'impugnazione e/o tardività dellostesso», per avere la CTR rigettato l’eccezione di inammissibilità dell'appelloproposto dall'Agenzia .

C on tale eccezione la contribuente halamentato il mancato rispetto delle formalità di notifica dell’atto di gravameper il fatto che la notifica dell'atto d'appello non è stata ese- guita nelle forme di cui al comma 3 dell'art. 16 del d . l gs. n. 546/92 , nonessendosi provveduto direttamente all'invio di plico raccomandato senza busta , ma con busta , ritenendo anche che non possa trovare applicazionel'allora vigente comma 4 dell’articolo . 2.Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e infonda- tezza. 2.1Innanzitutto la doglianza è inammissibile sotto il profilo dell a tec- nica di formulazione, in quanto la censura compendia un coacervo di paradigmi processuali di doglianza che spaziano dalla violazione di leggealla doglianza motivazionale.

Inmateria di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolatoin più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essereprospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugn azione, dovendosi ritenere sufficiente,ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permettadi cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde con- sentirne,se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi ter- miniin cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass. Sez.

U n. 9100/2015), ma,nella specie, il ricorso non consente quanto indicato dalle Sezioni unite.

Infatti,va ribadito al proposito (cfr. Cass. 22 settembre 2014 n. 19959 egiurisprudenza ivi citata) che il giudizio di cassazione è un giudizio a criticavincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovarecollocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Cortedi cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanzia le ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa.Ne consegue che il motivo d i ricorso deve necessariamente pos- sederei caratteri della tassatività e della specificità ed esige una pre- cisaenunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logichepreviste dall'art. 360 cod. proc. civ., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata , come nel caso di specie , formulatacon un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispeciedi vizio enucleata dal codice di rito.

2.2. Inoltre, il motivo non individua neppure il pertinente paradigma processualee, quanto al profilo di censura motivazionale sollevato è, altresì, inammissibile perché l’omessa motivazione non è stata util- mente censurata alla luce del quadro normativo vigente.

L’art . 54, commaprimo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, ha riformato il testo dell’art.360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., e si applica nei confronti diogni sentenza pubblicata dal trentesimo g iorno successivo a quello dientrata in vigore della legge di conversione del decreto e, dunque, dall’11settembre 2012.

La novella trova dunque applicazione nella fat- tispecie,in cui la sentenza impugnata è stata depositata il 12 febbraio 2016e, nel test o applicabile, il vizio motivazionale deve essere dedotto censurandol’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti» e non più l’«omessa, insuf- ficienteo contraddittoria motivazione» circa un fatto controverso e de- cisivoper il giudizio come precedentemente previsto dal “vecchio” n.5, conconseguente inammissibilità del motivo di ricorso il quale non ha tenutoconto del mutato quadro normativo processuale (cfr. Cass. Sez.

U,Sentenza n . 19881 del 2014).

3. La doglia n za è, inoltre , anche infondata.

Va data continuità nella presentecontroversia alla giurisprudenza della Corte (cfr. Cass. o rdi- nanzan. 31196 del 05712/2024) i n tema di impugnazioni nel processo tributario,secondo la quale la spedizione a mezzo posta dell'atto d'ap- pelloin busta chiusa, anziché in plico senza busta ex art. 20 del d.lgs. n.546 del 1992, determina una mera irregolarità in assenza di conte- stazionisul contenuto della busta e sulla sua riferibilità alla parte .

Laregola del citato art. 20 - secondo la quale la notificazione del ricorso algiudice tributario eseguita a mezzo del servizio postale si perfeziona, peril notificante, alla data di spedizione dell'atto, anziché a quella della suaricezione da parte del destinatario - è applicabile anche alla spedi- zioneeffettuata in plico raccomandat o in busta chiusa .

Infatti , la pre- scrizionedell'invio è volta esclusivamente a conferire certezza in ordine all'individuazione dell'atto notificato, e così non v'è ragione di disco- starsida detta regola, quale espressione di un principio generale ap- plicabileanche al processo tributario, in assenza di contestazioni del destinatariosulla effettiva corrispondenza fra l'atto contenuto nella bu- stae l'originale depositato.

Èperciò logica e in linea con il richiamato e condiviso principio di diritto la decisione del giudice di seconde cure che ha ritenuto ammissibile l’appello,accertando che « in data 18.7.2014 è stata depositata copia dell'appelloalla CTP di Torino e il 11.9.2014 con ricevuta N.S. 3841/14 depositocopia notifica appello (dep.

Notifiche) in 1 copia – di cui alle- gazioneavviso di ricevimento indirizzato al [OSCURATO:PERSONA] ASD firmato dall'impiegata leggasi [OSCURATO:PERSONA] timbro poste Castella- monte16.7.14 spedita il 11.7.2014.

Pertanto , l'appello risulta corret- tamente»proposto (cfr. p. 5 sentenza). 4.Con il secondo motivo la ricorrente prospetta l’ « erroneità e/o con- traddittorietàdella motivazione della sentenza impugnata e/o omessa –parziale valutazione delle prove consistenti nelle dichiarazioni dell'u- tenzae delle risultanze documentali relative alla comunicazione dell'as- sociazione»poiché la sentenza emessa dal giudice d’appello manife- sterebbe una evidente erroneità e contraddittorietà rispetto agli ele- mentiprobatori acquisiti in giudizio di cui vengono rappresentate delle risultanzenon veritiere (cfr. p. 10 ricorso). 5.Con il terzo motivo si censura l’ « erroneità e/o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata ovvero falsa applicazione di normedi diritto in punto principio di democraticità ed omessa valuta- zionedi elementi probatori fondamentali » (cfr. p. 14 ricorso). 6.I due motivi vengono esaminati congiuntamente in quanto connessi esono inammissibili.

6.1. Innanz itutto , trova accoglimento l’eccezione di inammissibilità delle censure formulata dalla controricorrente alle pagine 9 e 12 del controricorso,perché entrambi i motivi in esame configurano una mera riproposizionedi elementi di fatto di cui la parte chiede una nuova va- lutazioneda parte della Corte di c assazione e non denuncia né l'inesi- stenzadella motivazione, né tantomeno chiede alla Corte di verificarne lacorrettezza, nei limiti in cui ciò sia consentito .

Inoltre, la ricorrente , senzaneppure indicare quale sia la norma che assume violata o il fatto asseritamentedecisivo per il giudizio di cui è stato omesso l'esame, si limita a generiche e astratte asserzioni volte a provocare un nuovo giudiziodi merito sugli elementi fattuali che dimostrerebbero la demo- craticitàdell'ente. 6.2.Sotto un ulteriore e concorrente profilo di inammissibilità, l e cen- sure,oltre a non individuare alcun paradigma processuale di doglianza, miranoad ottenere in questa sede una rivalutazione del materiale pro- batorio,estraneo alla natura e alla finalità del giudizio di legittimità, risolvendosiin un’irrituale richiesta di riesame dello stretto merito della controversia.Al proposito , v a ribadito che la Corte di cassazione (cfr. Cass. sentenza del 28/11/2014 n. 25332 e giurisprudenza ivi citata) nonè mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sullalegalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare edi valutare autonomamente il merito della causa.

Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanzeprocessuali contenuta nella sentenza impugnata, contrappo- nendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revi- sionedegli accertamenti di fatto compiuti dal giudice d’appello . 6.3.Le doglianze presentano, altresì, profili di inammissibilità per l'e- terogeneità degli elementi proposti, laddove la sentenza della CTR vienecriticata anche in quanto « lacunosa, contraddittoria e giuridica- mente erronea (…) ed altrettanto erronea e contraddittoria appare la motivazionedella sentenza laddove omette o nega risultanze probato- rie»(cfr. p. 22 ricorso) .

L a sovrapposizione di censure sia di diritto, sostanzialie processuali, sia motivazionali non consente alla Corte di enuclearele singole doglianze prospettate, dando luogo all'impossibile convivenza,in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratte- rizzateda irredimibile eterogeneità (cfr. Cass. n. 36881/2021) . 7.Con il quarto e ultimo motivo di ricorso viene censurata la « viola- zionee/o falsa applicazione di norma di legge in merito alle ritenute allafonte». 8.Il motivo è inammissibile.

Va premesso che, n onostante la non chiara formulazione, per mezzo della ricostruzione del contenuto del motivo la doglianza può essere ricondotta al paradigma dell’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.,e la disposizione asseritamente violata identificata nell’ art. 69 del TUIR,menzionato nel corpo della censura.

Ildisposto disciplina il trattamento fiscale delle indennità dei compensi edei premi nelle associazioni in regime agevolato e sostanzialmente la ricorrente si lamenta che il giudice di seconde cure abbia avallato la tassazione dell’intero importo e non la mera eccedenza, rispetto alla soglia di euro 7.500,00 questione , in relazione alla quale riporta un branodel p.v.c. sottostante l’avviso di accertamento .

Tuttavia, i l per- tinentecapo della sentenza non viene indicato e neppure riportato nel testodel motivo, né si censura l’accertamento in fatto compiuto dalla CTRcirca la mancanza di prova di dette spese ( « Non risultando docu- mentativiaggi e correlativi rimborsi ( … ) » cfr. sentenza impugnata , ul- tima pag ina, ultimo capoverso ).

Il mezzo così non si confronta real- mentecon la decisione impugnata e, c on riferimento alla specificità del ricorsoper cassazione, si deve ribadire che le argomentazioni del dis- sensoche la parte intende sollevare nei riguardi della decisione impu- gnatadebbono essere formulate in termini tali da soddisfare esigenze dispecificità, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato.

Il motivoche non rispetti tale requisito dev e considerarsi nullo per inido- neitàal raggiungimento dello scopo.

In riferimento al ricorso per cas- sazionetale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, èespressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 cod.proc. civ. n. 4 (cfr. al riguardo Cass.

Sentenza del 11/01/2005 n. 359). 9.Il ricorso è rigettato e le spese di lite , liquidate come da dispositivo , seguonola soccombenza.

P.Q.M LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrent e alla rifusione delle spese di litein favore dell’Agenzia delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 21246/2016 R.G. propost o da [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentat a e di- fesadall'avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat a presso l’indi- rizzopec: [OSCURATO:EMAIL] ; Oggetto: associazione spor- tiva dilettantistica –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Pie- monten. 204 / 36/ 20 16 depositata il 1 2 / 2 /20 16 , e non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 giugno 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte n.204/36/2016 veniva accolto l’appello proposto da ll ’Agenzia delle en- trate avverso la sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Torinon. 33 / 7 /20 1 4 con la quale era stato accolto i l ricors o propost o dalla associazione sportiva dilettantistica [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate accertavamaggiori imposte Ires, Irpef, Irap ed Iva e sanzioni rela tiva- menteall'anno di imposta 20 07 . 2. La sentenza impugnata, ritenuta legittima la notifica dell ’appello, riformandola decisione resa dal giudice di prime cure, accertava che l’associazione sportiva dilettantistica , a differenza di quanto previsto dallo statuto, svolge va attività perseguendo fini di lucro e che l’ente mancava di democraticità, in violazione delle prescrizioni previste dall'art.148, comma 8 del TUIR . Pertanto, non pote va beneficiare delle agevolazionidi cui alla legge n.398/1991 e , quanto ai rimborsi spese, ilgiudice accertava che non erano documentati viaggi e correlativi rim- borsi.Per l’effetto, riteneva legittima la ridetermina zione del le imposte applicabiliai redditi prodotti dall’impresa commerciale , oggetto dell’av- visodi accertamento . 3. Avverso la sentenza d’appello la contribuent e ha proposto ricorso perCassazione affidat o a quattro motiv i , che illustra con memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ., cui replica l’ Agenzia delle entrate con controricorso. Considerato che: 1.Con il primo motivo la ricorrente censura l’ « omessa motivazione in relazionead elemento decisivo per il giudizio ovvero violazione o falsa applicazionedi norme di diritto: inammissibilità dell'appello per man- catorispetto delle modalità di notifica dell'impugnazione e/o tardività dellostesso», per avere la CTR rigettato l’eccezione di inammissibilità dell'appelloproposto dall'Agenzia . C on tale eccezione la contribuente halamentato il mancato rispetto delle formalità di notifica dell’atto di gravameper il fatto che la notifica dell'atto d'appello non è stata ese- guita nelle forme di cui al comma 3 dell'art. 16 del d . l gs. n. 546/92 , nonessendosi provveduto direttamente all'invio di plico raccomandato senza busta , ma con busta , ritenendo anche che non possa trovare applicazionel'allora vigente comma 4 dell’articolo . 2.Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e infonda- tezza. 2.1Innanzitutto la doglianza è inammissibile sotto il profilo dell a tec- nica di formulazione, in quanto la censura compendia un coacervo di paradigmi processuali di doglianza che spaziano dalla violazione di leggealla doglianza motivazionale. Inmateria di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolatoin più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essereprospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugn azione, dovendosi ritenere sufficiente,ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permettadi cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde con- sentirne,se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi ter- miniin cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass. Sez. U n. 9100/2015), ma,nella specie, il ricorso non consente quanto indicato dalle Sezioni unite. Infatti,va ribadito al proposito (cfr. Cass. 22 settembre 2014 n. 19959 egiurisprudenza ivi citata) che il giudizio di cassazione è un giudizio a criticavincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovarecollocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Cortedi cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanzia le ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa.Ne consegue che il motivo d i ricorso deve necessariamente pos- sederei caratteri della tassatività e della specificità ed esige una pre- cisaenunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logichepreviste dall'art. 360 cod. proc. civ., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata , come nel caso di specie , formulatacon un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispeciedi vizio enucleata dal codice di rito. 2.2. Inoltre, il motivo non individua neppure il pertinente paradigma processualee, quanto al profilo di censura motivazionale sollevato è, altresì, inammissibile perché l’omessa motivazione non è stata util- mente censurata alla luce del quadro normativo vigente. L’art . 54, commaprimo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, ha riformato il testo dell’art.360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., e si applica nei confronti diogni sentenza pubblicata dal trentesimo g iorno successivo a quello dientrata in vigore della legge di conversione del decreto e, dunque, dall’11settembre 2012. La novella trova dunque applicazione nella fat- tispecie,in cui la sentenza impugnata è stata depositata il 12 febbraio 2016e, nel test o applicabile, il vizio motivazionale deve essere dedotto censurandol’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti» e non più l’«omessa, insuf- ficienteo contraddittoria motivazione» circa un fatto controverso e de- cisivoper il giudizio come precedentemente previsto dal “vecchio” n.5, conconseguente inammissibilità del motivo di ricorso il quale non ha tenutoconto del mutato quadro normativo processuale (cfr. Cass. Sez. U,Sentenza n . 19881 del 2014). 3. La doglia n za è, inoltre , anche infondata. Va data continuità nella presentecontroversia alla giurisprudenza della Corte (cfr. Cass. o rdi- nanzan. 31196 del 05712/2024) i n tema di impugnazioni nel processo tributario,secondo la quale la spedizione a mezzo posta dell'atto d'ap- pelloin busta chiusa, anziché in plico senza busta ex art. 20 del d.lgs. n.546 del 1992, determina una mera irregolarità in assenza di conte- stazionisul contenuto della busta e sulla sua riferibilità alla parte . Laregola del citato art. 20 - secondo la quale la notificazione del ricorso algiudice tributario eseguita a mezzo del servizio postale si perfeziona, peril notificante, alla data di spedizione dell'atto, anziché a quella della suaricezione da parte del destinatario - è applicabile anche alla spedi- zioneeffettuata in plico raccomandat o in busta chiusa . Infatti , la pre- scrizionedell'invio è volta esclusivamente a conferire certezza in ordine all'individuazione dell'atto notificato, e così non v'è ragione di disco- starsida detta regola, quale espressione di un principio generale ap- plicabileanche al processo tributario, in assenza di contestazioni del destinatariosulla effettiva corrispondenza fra l'atto contenuto nella bu- stae l'originale depositato. Èperciò logica e in linea con il richiamato e condiviso principio di diritto la decisione del giudice di seconde cure che ha ritenuto ammissibile l’appello,accertando che « in data 18.7.2014 è stata depositata copia dell'appelloalla CTP di Torino e il 11.9.2014 con ricevuta N.S. 3841/14 depositocopia notifica appello (dep. Notifiche) in 1 copia – di cui alle- gazioneavviso di ricevimento indirizzato al [OSCURATO:PERSONA] ASD firmato dall'impiegata leggasi [OSCURATO:PERSONA] timbro poste Castella- monte16.7.14 spedita il 11.7.2014. Pertanto , l'appello risulta corret- tamente»proposto (cfr. p. 5 sentenza). 4.Con il secondo motivo la ricorrente prospetta l’ « erroneità e/o con- traddittorietàdella motivazione della sentenza impugnata e/o omessa –parziale valutazione delle prove consistenti nelle dichiarazioni dell'u- tenzae delle risultanze documentali relative alla comunicazione dell'as- sociazione»poiché la sentenza emessa dal giudice d’appello manife- sterebbe una evidente erroneità e contraddittorietà rispetto agli ele- mentiprobatori acquisiti in giudizio di cui vengono rappresentate delle risultanzenon veritiere (cfr. p. 10 ricorso). 5.Con il terzo motivo si censura l’ « erroneità e/o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata ovvero falsa applicazione di normedi diritto in punto principio di democraticità ed omessa valuta- zionedi elementi probatori fondamentali » (cfr. p. 14 ricorso). 6.I due motivi vengono esaminati congiuntamente in quanto connessi esono inammissibili. 6.1. Innanz itutto , trova accoglimento l’eccezione di inammissibilità delle censure formulata dalla controricorrente alle pagine 9 e 12 del controricorso,perché entrambi i motivi in esame configurano una mera riproposizionedi elementi di fatto di cui la parte chiede una nuova va- lutazioneda parte della Corte di c assazione e non denuncia né l'inesi- stenzadella motivazione, né tantomeno chiede alla Corte di verificarne lacorrettezza, nei limiti in cui ciò sia consentito . Inoltre, la ricorrente , senzaneppure indicare quale sia la norma che assume violata o il fatto asseritamentedecisivo per il giudizio di cui è stato omesso l'esame, si limita a generiche e astratte asserzioni volte a provocare un nuovo giudiziodi merito sugli elementi fattuali che dimostrerebbero la demo- craticitàdell'ente. 6.2.Sotto un ulteriore e concorrente profilo di inammissibilità, l e cen- sure,oltre a non individuare alcun paradigma processuale di doglianza, miranoad ottenere in questa sede una rivalutazione del materiale pro- batorio,estraneo alla natura e alla finalità del giudizio di legittimità, risolvendosiin un’irrituale richiesta di riesame dello stretto merito della controversia.Al proposito , v a ribadito che la Corte di cassazione (cfr. Cass. sentenza del 28/11/2014 n. 25332 e giurisprudenza ivi citata) nonè mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sullalegalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare edi valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanzeprocessuali contenuta nella sentenza impugnata, contrappo- nendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revi- sionedegli accertamenti di fatto compiuti dal giudice d’appello . 6.3.Le doglianze presentano, altresì, profili di inammissibilità per l'e- terogeneità degli elementi proposti, laddove la sentenza della CTR vienecriticata anche in quanto « lacunosa, contraddittoria e giuridica- mente erronea (…) ed altrettanto erronea e contraddittoria appare la motivazionedella sentenza laddove omette o nega risultanze probato- rie»(cfr. p. 22 ricorso) . L a sovrapposizione di censure sia di diritto, sostanzialie processuali, sia motivazionali non consente alla Corte di enuclearele singole doglianze prospettate, dando luogo all'impossibile convivenza,in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratte- rizzateda irredimibile eterogeneità (cfr. Cass. n. 36881/2021) . 7.Con il quarto e ultimo motivo di ricorso viene censurata la « viola- zionee/o falsa applicazione di norma di legge in merito alle ritenute allafonte». 8.Il motivo è inammissibile. Va premesso che, n onostante la non chiara formulazione, per mezzo della ricostruzione del contenuto del motivo la doglianza può essere ricondotta al paradigma dell’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.,e la disposizione asseritamente violata identificata nell’ art. 69 del TUIR,menzionato nel corpo della censura. Ildisposto disciplina il trattamento fiscale delle indennità dei compensi edei premi nelle associazioni in regime agevolato e sostanzialmente la ricorrente si lamenta che il giudice di seconde cure abbia avallato la tassazione dell’intero importo e non la mera eccedenza, rispetto alla soglia di euro 7.500,00 questione , in relazione alla quale riporta un branodel p.v.c. sottostante l’avviso di accertamento . Tuttavia, i l per- tinentecapo della sentenza non viene indicato e neppure riportato nel testodel motivo, né si censura l’accertamento in fatto compiuto dalla CTRcirca la mancanza di prova di dette spese ( « Non risultando docu- mentativiaggi e correlativi rimborsi ( … ) » cfr. sentenza impugnata , ul- tima pag ina, ultimo capoverso ). Il mezzo così non si confronta real- mentecon la decisione impugnata e, c on riferimento alla specificità del ricorsoper cassazione, si deve ribadire che le argomentazioni del dis- sensoche la parte intende sollevare nei riguardi della decisione impu- gnatadebbono essere formulate in termini tali da soddisfare esigenze dispecificità, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato. Il motivoche non rispetti tale requisito dev e considerarsi nullo per inido- neitàal raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cas- sazionetale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, èespressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 cod.proc. civ. n. 4 (cfr. al riguardo Cass. Sentenza del 11/01/2005 n. 359). 9.Il ricorso è rigettato e le spese di lite , liquidate come da dispositivo , seguonola soccombenza. P.Q.M LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrent e alla rifusione delle spese di litein favore dell’Agenzia delle
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