Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 41/1972
ECLI:IT:COST:1972:41
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - [OSCURATO:PERSONA] di Mortara ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 38 delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura civile, in riferimento specifico al
d.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, e successive modifiche, per ciò che
riguarda l'imposta di bollo sugli atti giudiziari, nonché in
riferimento al r.d. 10 marzo 1910, n. 149, relativo ai depositi
giudiziari in valori bollati ed in danaro, ed altresì in relazione
alle norme sui diritti di cancelleria di cui alla tabella D della legge
14 marzo 1968, n. 157. La disposizione denunziata è impugnata nella
parte in cui prescrive che la costituzione in giudizio obbliga a
consegnare al cancelliere la carta bollata per lo svolgimento del
procedimento ed una somma per spese di cancelleria.
Il giudice a quo ha rilevato che la giustizia è l'estrinsecazione
di una delle funzioni fondamentali dello Stato, che deve essere
totalmente libera da ogni gravame fiscale ed a carico esclusivo dello
Stato. Gli oneri fiscali processuali ledono gli artt. 2, 3 e 24 della
Costituzione.
È intervenuto il Presidente del Consiglio, il quale ha osservato
che la Costituzione non ha disposto l'eliminazione generale di quegli
oneri, ma vuole che i non abbienti siano posti in condizione di
sopportarli; gli oneri, se mai, non possono essere di tal misura da
rendere praticamente impossibile il ricorso alla tutela
giurisdizionale. Vengono richiamate la conforme giurisprudenza di
questa Corte e le leggi sul gratuito patrocinio.
2. - All'udienza del 12 gennaio 1972 l'Avvocatura dello Stato ha
confermato le conclusioni prese con l'atto d'intervento.
:
Il giudice a quo ripropone, con riferimento ad una diversa
disposizione, questioni già decise.
Fin dalla sua sentenza 13 marzo 1964, n. 30, la Corte ebbe a
respingere la tesi secondo cui l'interesse generale all'esercizio della
funzione giudiziaria crea la necessità del suo svolgimento senza oneri
fiscali per le parti; e nella successiva sentenza 15 giugno 1967, n.
93, ha pure negato che quell'interesse imponga di liberare le parti
dall'onere di anticipazione delle spese.
Non v'è dubbio che la giustizia è l'estrinsecazione di una
funzione fondamentale dello Stato; ma ciò non porta a ravvisare nella
Costituzione l'esistenza di una garanzia di gratuità nella protezione
giudiziaria civile o penale. La Corte deve ribadire che il terzo comma
dell'art. 24 della Costituzione, con il fare obbligo di assicurare ai
non abbienti i mezzi per agire e per difendersi in giudizio, muove
ovviamente dal presupposto che sia legittimo imporre oneri patrimoniali
a carico di coloro nei cui riguardi è esercitata un'attività di
giustizia. Di ciò deve tenersi conto quando si sostiene che la
funzione giudiziaria deve essere a carico esclusivo dello Stato;
cosicché le leggi ordinarie, quando gravano di oneri patrimoniali
coloro che agiscono o resistono nel processo, non ledono norme della
Costituzione.
Il giudice a quo ritiene che il principio della gratuità della
funzione giudiziaria è implicito nell'ordinamento costituzionale; ma
non può esistere tale principio se l'ordinamento stesso contiene
l'altra regola che garantisce ai non abbienti i mezzi per la difesa
giudiziaria, e che quindi permette di sollevare dalla spesa processuale
soltanto alcuni di coloro che richiedono la protezione del giudice, non
tutti. Contrariamente perciò a quanto afferma l'ordinanza, gli oneri
patrimoniali che condizionano l'azione e la difesa giudiziaria non sono
ostacoli che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei
cittadini; quegli ostacoli che l'art. 3 della Costituzione vuole che si
eliminano. Impedimenti del genere non esistono nel processo, perché
l'ordinamento appresta il rimedio del gratuito patrocinio ai non
abbienti; i quali, com'è noto, non sono i poveri, ma coloro che non
sono in grado di sopportare il costo di un processo. Possono anche
muoversi critiche al funzionamento di tale rimedio; ma il modo di
attuazione di una norma o di un gruppo di norme non è di per sé
indice di un contrasto con la Costituzione (v. a tal riguardo la
predetta sentenza 15 giugno 1967, n. 93).
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
civile in relazione al d.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, e successive
modifiche, per ciò che riguarda l'imposta di bollo sugli atti
giudiziari, nonché in relazione al r.d. 10 marzo 1910, n. 149,
relativo ai depositi giudiziari in valori bollati ed in danaro ed
altresì in relazione alle norme sui diritti di cancelleria di cui alla
Tabella D della legge 14 marzo 1968, n. 157; questione sollevata in
riferimento agli artt. 2, 3 e 24, primo e secondo comma, della
Costituzione, nonché al principio secondo il quale nella funzione
giurisdizionale si estrinseca uno dei tre poteri fondamentali dello
Stato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1972.
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