CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21760/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letti i ricorsi autonomamente proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché quello della difesa di [OSCURATO:PERSONA] contesta la recidiva e il mancato riconoscimento delle generiche quando per contro la sentenza impugnata risulta, su tali temi, argomentata in modo corretto sul piano giuridico ( si vedano le considerazioni spese alla pagina 5 in ordine alla maggiore riprovevolezza da ascrivere al fatto a giudizio alla luce del precedente evocato perché sintomo di una accresciuta pericolosità del prevenuto) oltre che puntuale e logico (cosi da rendere la relativa valutazione immune a censure prospettabili in questa sede: si veda, sulle generiche, le assorbenti considerazioni svolte alla pag 5, penultimo capoverso) mentre quello della difesa di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contrasta la motivazione spesa in relazione all'aumento per la continuazione, appare immediatamente smentito dal portato della motivazione spesa sul tema dalle due decisioni di merito; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2