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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23042/2026

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ia-Romagna, n. 441/05/2018, depositata in data 12 febbraio2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1.

L’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti della societàcontribuente l’avviso di accertamento n.

THF02D102154/2013,relativo all’anno 2008, con cui recuperava a tassazione maggioreNumero registro generale 26836/2018Numero sezionale 5337/2026Numero di raccolta generale 23042/2026imponibile per effetto del disconoscimento di alcune perdite, ai finiData pubblicazione 10/07/2026IRAP, e due avvisi di accertamento (nn.

THF02D102156-7/2013) neiconfronti delle due socie (titolari del 50%, ciascuna, delle quote),emessi sulla base dell’art. 5 t.u.i.r., con i quali veniva loro imputatoe, quindi, recuperato a tassazione, ai fini IRPEF il maggior redditoaccertato nei confronti della società.Società e socie impugnavano gli avvisi innanzi allaCommissione tributaria provinciale di Forlì.La CTP, riuniti i ricorsi, li accoglieva riconoscendo sussistenti irequisiti di certezza ed inerenza dei crediti che la società avevaportato in detrazione.2.

L’Ufficio proponeva appello innanzi alla commissionetributaria regionale dell’Emilia-Romagna, che confermava ladecisione di prime cure.3.

Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso percassazione l’Ufficio, affidandosi a due motivi.

Le contribuenti hannoresistito con controricorso.È stata fissata l’adunanza camerale per il 3 luglio 2026.In data 18 giugno 2026 la difesa delle contribuenti hadepositato documentazione attestante la definizione agevolata dellalite ex art. 6 d.l. 119/2018; ha chiesto, quindi, dichiararsi l’estinzionedel giudizio e cessata la materia del contendere.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo strumento di impugnazione l’Ufficio denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la «nullità dellasentenza per violazione degli articoli 36, comma 2, e 61 del decretolegislativo n. 546/1992 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), delcodice di procedura civile».2.

Con il secondo strumento denuncia, sempre in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la «nullità della sentenza perviolazione dell’articolo 112 del codice di procedura civile».3.

Va, preliminarmente, evidenziato che le contribuenti,avvalendosi della definizione agevolata delle controversie tributarieNumero registro generale 26836/2018Numero sezionale 5337/2026Numero di raccolta generale 23042/2026prevista dall’art. 6 del d.l. 119/2018, ha presentato (entro il termineData pubblicazione 10/07/2026del 31 maggio 2019, previsto dal comma 8 del citato art. 6) ledomande relative ai singoli atti impugnati nel presente giudizio,allegando le quietanze di versamento dell’unica rata (pari al 5% degliimporti dovuti, ex art. 6, comma 2ter, d.l. cit.); l’Ufficio non hanotificato (entro il 31 luglio 2020) il diniego della definizione (comma12); nessuna delle parti, infine, ha depositato entro il 31 dicembre2020, istanza di trattazione (il comma 13 prevede la mancatapresentazione di detta istanza come presupposto per l’estinzione delgiudizio).Può, pertanto, dichiararsi l’estinzione del processo ai sensidell’art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; le spese restano a carico delleparti che le hanno anticipate.Può farsi, altresì, luogo alla declaratoria di cessazione dellamateria del contendere in presenza della prova del pagamentodell’unica rata.

P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio e cessata la materia delcontendere; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ia-Romagna, n. 441/05/2018, depositata in data 12 febbraio2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti della societàcontribuente l’avviso di accertamento n. THF02D102154/2013,relativo all’anno 2008, con cui recuperava a tassazione maggioreNumero registro generale 26836/2018Numero sezionale 5337/2026Numero di raccolta generale 23042/2026imponibile per effetto del disconoscimento di alcune perdite, ai finiData pubblicazione 10/07/2026IRAP, e due avvisi di accertamento (nn. THF02D102156-7/2013) neiconfronti delle due socie (titolari del 50%, ciascuna, delle quote),emessi sulla base dell’art. 5 t.u.i.r., con i quali veniva loro imputatoe, quindi, recuperato a tassazione, ai fini IRPEF il maggior redditoaccertato nei confronti della società.Società e socie impugnavano gli avvisi innanzi allaCommissione tributaria provinciale di Forlì.La CTP, riuniti i ricorsi, li accoglieva riconoscendo sussistenti irequisiti di certezza ed inerenza dei crediti che la società avevaportato in detrazione.2. L’Ufficio proponeva appello innanzi alla commissionetributaria regionale dell’Emilia-Romagna, che confermava ladecisione di prime cure.3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso percassazione l’Ufficio, affidandosi a due motivi. Le contribuenti hannoresistito con controricorso.È stata fissata l’adunanza camerale per il 3 luglio 2026.In data 18 giugno 2026 la difesa delle contribuenti hadepositato documentazione attestante la definizione agevolata dellalite ex art. 6 d.l. 119/2018; ha chiesto, quindi, dichiararsi l’estinzionedel giudizio e cessata la materia del contendere.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo strumento di impugnazione l’Ufficio denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la «nullità dellasentenza per violazione degli articoli 36, comma 2, e 61 del decretolegislativo n. 546/1992 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), delcodice di procedura civile».2. Con il secondo strumento denuncia, sempre in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la «nullità della sentenza perviolazione dell’articolo 112 del codice di procedura civile».3. Va, preliminarmente, evidenziato che le contribuenti,avvalendosi della definizione agevolata delle controversie tributarieNumero registro generale 26836/2018Numero sezionale 5337/2026Numero di raccolta generale 23042/2026prevista dall’art. 6 del d.l. 119/2018, ha presentato (entro il termineData pubblicazione 10/07/2026del 31 maggio 2019, previsto dal comma 8 del citato art. 6) ledomande relative ai singoli atti impugnati nel presente giudizio,allegando le quietanze di versamento dell’unica rata (pari al 5% degliimporti dovuti, ex art. 6, comma 2ter, d.l. cit.); l’Ufficio non hanotificato (entro il 31 luglio 2020) il diniego della definizione (comma12); nessuna delle parti, infine, ha depositato entro il 31 dicembre2020, istanza di trattazione (il comma 13 prevede la mancatapresentazione di detta istanza come presupposto per l’estinzione delgiudizio).Può, pertanto, dichiararsi l’estinzione del processo ai sensidell’art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; le spese restano a carico delleparti che le hanno anticipate.Può farsi, altresì, luogo alla declaratoria di cessazione dellamateria del contendere in presenza della prova del pagamentodell’unica rata. P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio e cessata la materia delcontendere; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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