CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10879/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06DLSGT) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso e la memoria di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso, con esclusione del n. 2 (pg. 7) sono intrisi di genericità, in quanto privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) cod. proc. pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione di quelli presentati alla Corte d'appello, e pertanto ripetitivi, aspecifici e, in definitiva, soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); rilevato che il secondo motivo non è consentito, a fronte di una adeguata giustificazione del contenimento della riduzione per le generiche, non manifestamente infondato; osservato che, in ogni caso, il primo ed il terzo motivo sono manifestamente infondati, su aspetti correttamente vagliati dalla Corte di merito che: (i) ha evidenziato (pg. 4) l'entità della somma sottratta, unitamente alla condizione di vulnerabilità della persona offesa, in ragione dell'età; (li) ha correttamente indicato (pg. 4) nei precedenti e nella ricaduta immediata (rapina del giorno successivo) le ragioni ostative alla sostituzione della pena con I.p.u.; ritenuto, quindi, che il ricorso - assieme alla memoria, che si limita alla ripetizione di temi già vagliati - vada dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i