CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06746/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2870/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], N. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENEZIA n. 786/2021 depositata il17/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di contestazione l’erario stigmatizzava la mancata presentazione, da parte della contribuente, delle garanzie previste dall’art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972ai fini dell’utilizzo in compensazione di un credito IVA di gruppo nell’anno 2012. Conseguentemente alla società veniva irrogata la sanzione prevista dall’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997. La CTP di Vicenza accoglieva il ricorso della contribuente. La CTR del Veneto, per contro, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate, confermando la legittimità dell’atto di contestazione. Due sono i motivi alla base del ricorso per cassazione della contribuente. Resiste l’Agenzia con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si lamenta ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 73, co. 3, come integrato dal D.M. 13 dicembre 1979, all’art. 6, co. 3, per avere la CTR fondato la propria statuizione riferendosi per relationem a sentenze/ordinanze della Corte di Cassazione pronunciate su questioni e fattispecie diverse rispetto a quella in decisione; la censura viene adombrata anche con riferimento al n. 5 dell’art. 360, co. 1, c.p.c. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, avuto riguardo all’affermazione contenuta in sentenza circa il mancato assolvimento da parte della società contribuente della c.d. prova di resistenza in relazione all’eccezione riguardante la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale. Con atto del 30 agosto 2023, la società [OSCURATO:PERSONA] srl ha documentato di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, ex art. 1, commi da 231 a 252, L. n. 197/2022 in riferimento alla cartella di pagamento n. 12420210027887754000 contenente la pretesa oggetto del presente giudizio, rinunciando al ricorso presentato come previsto dal comma 236 del predetto articolo secondo cui “…il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti. ”. Oggetto del presente giudizio è l’atto di contestazione n. T65COSN01045/2017 da cui è scaturita la cartella oggetto di rottamazione. La contribuente ha documentato l’avvenuto versamento dell’importo dovuto secondo la rideterminazione operatane dall’Agenzia. Il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto, con compensazione delle spese. P.Q.M. Dichia