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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27866/2024

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a [OSCURATO:PERSONA] pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Milano (presso gli uffici dell’[OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”,con sede in Milano, in persona del dirigente responsabile “[OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]” pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio legale “ [OSCURATO:PERSONA]”, con sede in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE/[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’UTILIZZATOREavverso la sentenza depositata dalla Comm issione tributaria regionaleper la Lombardia il 14 luglio 2016, n. 4204/32/2016, notificata l’11 novembre 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 0 ottobre 2024 dal D ott. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATOCHE:

1. la Regione Lombardia ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Comm issione tributaria regionale la Lombardia il 14 luglio 2016, n. 4204/32/2016, notificata l’11 novembre 2016, che, in controversia su impugnazione di n. 821 avvisi di accertamento per omesso versamento della tassa automobilistica regionale per l’anno 2009, in relazione a vari autoveicoli concessi in locazione finanziaria (leasing) dalla “ [OSCURATO:PERSONA] S.p.A .” a terzi utilizzatori, per un importo complessivo di € 270.512,06, ha accolto l’appello proposto dalla “ [OSCURATO:PERSONA] S.p.A .” nei confronti della Regione L ombardia avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano il 29 giugno 2015, n. 5944/29/2015, con compensazione delle spese giudiziali;

2. la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di prime cure – che aveva respinto il ricorso originario – sul presupposto chel’art. 5, comma 32, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, nel testo novellato dall’art. 7, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, secondo l’interpretazione autentica datane dall’art. 9-bis della legge 6 agosto 2015, n. 125, avesse previsto, per il caso di concessione in leasing di autoveicolo, la esclusiva responsabilità dell’utilizzatore per il pagamento della tassa automobilisticaregionale;3. la “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale avverso la medesima sentenza in relazione alla compensazione delle spese giudiziali; [OSCURATO:PERSONA]: 1.il ricorso principale è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia violazione degli artt. 1294 cod. civ., 5, comma 32, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, nel testo novellato dall’art. 7, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, 12 disp. prel. cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che, in caso di concessione in leasing di autoveicolo, l’utilizzatore fosse l’unico obbligato al pagamento della tassa automobilistica regionale sulla base della disciplina vigente ratione temporis, non avendo tenuto conto dell’abrogazione della norma di interpretazione autentica da parte dell’art. 10, commi 6 e 7, del d.l. 24 giugno 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, che aveva ripristinato l’originario regime di solidarietà tra concedente ed utilizzatore;

2. il ricorso incidentale è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia violazione degli artt. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 91 cod. proc. civ. e 111, sesto comma, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stata erroneamente disposta dal giudice di appello la compensazione delle spese giudiziali, nonostante la soccombenza della controparte, che ne avrebbe imposto la condanna alla rifusione in suo favore; [OSCURATO:PERSONA]:

1. il ricorso principale è fondato per quanto di ragione , derivandone l’assorbimento del ricorso incidentale per il venir meno della soccombenza della Regione Lombardia nel giudizio di appello; 1.1 secondo la prospettazione della censura, l'assetto normativo applicabile ratione temporis alla fattispecie controversa, che riguarda la tassa automobilistica regionale dovuta nell'anno 2009per veicoli concessi dal proprietario in locazione finanziaria (leasing) a terzi, individuerebbe quali soggetti passivi dell'obbligazione tributaria tanto il concedente, che l'utilizzatore dell’autoveicolo, essendo entrambi obbligati in solido. 1.2 comequesta Corte ha già avuto modo di chiarire, i n tema di tassa automobilisticaregionale, l'art. 10, comma 6, del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 , abrogando la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 9-bisdel d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,n. 125 - che, per il passato, individuava, quale soggetto passivo, esclusivamente l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, salva l'ipotesi di responsabilità solidale della società di leasing, la quale, in sua vece, avesse provveduto al pagamento cumulativo per i periodi compresi nella durata del contratto - ha reintrodotto, pro futuro , la medesima regola impositiva già ricavata dall'art. 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, da ritenersi applicabile anche ai rapporti d'imposta sorti tra il 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della legge 23 luglio 2009,n. 99) ed il 15 giugno 2016 (data di entrata in vigore del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,n. 160) (tra le tante: Cass., Sez. 5 ^, 16 maggio 2019, nn. 13131, 13132, 13133 e 13135; Cass., Sez. 6^, 4 novembre 2021, n. 31787; Cass., Sez. 6^ - 5, 5 novembre 2021, nn. 32049 e 32050; Cass., Sez. 6^-5, 9 febbraio 2022, n. 4168; Cass., Sez. 5^, 14 febbraio 2022, nn. 4595, 4596, 4597 e 4598; Cass., Sez. 5^, 9 gennaio 2024, n. 863); 1.3tale ricostruzione ed interpretazione del complesso quadro normativo in materia, relativamente ai rapporti d'imposta sorti tra il 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della legge 23 luglio 2009, n. 99 ) ed il 15 giugno 2016 (data di entrata in vigore del d.l 24 giugno 2016 , n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 ) , ha trovato ulteriore conforto nella sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 26 febbraio 2020, n. 33, la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 6 e 7, del d.l.24 giugno 2016, n. 113, conver tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.; 1.4 nella motivazione di tale decisione, infatti, il giudice delle leggiha, per quanto qui rileva, così argomentato: « (…) non è dubbio che, quantomeno a decorrere dal 10gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica.

La sollevata questione, nei termini in cui è stata posta, riguarda però soltanto le norme applicabili nel periodo dal 15agosto al 31 dicembre 2015, in tema di soggetti passivi d'imposta nel caso di veicoli concessi in locazione finanziaria.

In proposito deve ritenersi che, a partire dal 15 agosto 2009 e fino al 31 dicembre 2015 (quindi, anche nel periodo preso in considerazione dal rimettente) è rimasta efficace la norma interpretativa di cui all'art. 9, comma 9-bis, del d.l. n. 78 del 2015, che stabilisce la responsabilità esclusiva dell'utilizzatore del veicolo; responsabilità coincidente con quella disposta per il periodo successivo dalcomma 7 del medesimo art. 10. (…) la formulazione dei censurati commi 6 e 7 dell'art. 10 non è idonea a inibire, per il periodo anteriore al 10 gennaio 2016, l'applicazione della norma di interpretazione autentica recata dal comma 9-bis dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2015, in forza della quale, in caso di locazione finanziaria del veicolo, l'utilizzatore è l'unico soggetto passivo della tassa automobilistica. (...) Le norme censurate non sono idonee a inibire, per il periodo anteriore alla data della loro efficacia, l'applicazione del comma 9-bis dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2015, in forza del quale, in caso di locazione finanziaria del veicolo, l'utilizzatore è l'unico soggetto passivo della tassa automobilistica»; 1.5questa interpretazione appare, del resto, sostanzialmente in linea con le conclusioni cui è giunta, nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, questa Corte (Cass. , Sez. 5 ^, 16 maggio 2019, nn. 13131, 13132, 13133 e 13135), secondo la quale la responsabilità esclusiva dell'utilizzatore resta ferma dal 15 agosto 2009; 1.6 p ertanto, nel caso di specie, nel quale l'annualità d'imposizione (2009) si colloca a cavallo della successione tra le differenti discipline, se ne può concludere che la tassa automobilistica regionale gravava pro quota , rispettivamente, per il periodo dall’1 gennaio 2009 al 14 agosto 2009, a d esclusivo carico del proprietario concedente , in base al testo originario dell’art. 5, comma 32, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53; viceversa, per il periodo dal 15 agosto 2009 al 31 dicembre 2009, ad esclusivo carico dell’utilizzatore, in base all'art. 7, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99 , per effetto dell’abrogazione dell'art. 9-bisdel d.l. 1 9 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, da parte dell'art. 10, comma 6,del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160; 1.7 in coerenza con tale ragionamento, al fine di chiarire e consolidare l’orientamento già delineato, si può enunciare il seguente principio di diritto: «In tema di tassa automobilistica regionale, per l’annualità 2009, con riguardo all’ipotesi di concessione in locazione finanziaria (leasing) dell’autoveicolo, l’obbligo di pagamento grava pro quota, rispettivamente, per il periodo dall’1 gennaio 2009 al 14 agosto 2009, ad esclusivo carico del proprietario concedente (lessor), in base all’art. 5, comma 32, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, nel testo anteriore alla modifica apportata dall’art. 7, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99; viceversa, per il periodo dal 15 agosto 2009 al 31 dicembre 2009, ad esclusivo carico dell’utilizzatore (lessee), in base all'art. 7, comma 2,della legge 23 luglio 2009, n. 99, per effetto dell’abrogazione dell'art. 9-bis del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, da parte dell'art. 10, comma 6, del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160»; 1.8 nella specie, pertanto, è evidente che il giudice di appello non si è conformato a tale principio, avendo erroneamente ritenuto che la responsabilità per il pagamento della tassa automobilistica regionale per l’anno di riferimento (20 09 ) gravasse in via esclusiva sul l’utilizzatore dell’autoveicolo in locazione finanziaria.2.alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza per quanto di ragione del ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale, si può pronunciare l’accoglimento parziale del primo, l’assorbimento del secondo e la cassazione della sentenza impugnata in relazione al ricorso parzialmente accolto; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, si può decidere la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con il parziale accoglimento del ricorso originario della contribuente nel senso di annullare gli avvisi di accertamento–e , per conseguenza, di esonerare la medesima dal pagamento - de lla tassa automobilistica regionale per il periodo dal 15 agosto 2009 al 31 dicembre 2009;

3. la formazione ed il consolidamento della giurisprudenza di legittimità in corso di causa costituiscono giusto motivo per disporre la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio;

4. non ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115 , per il versamento, da parte della ricorrent e incidentale , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 ; l'assorbimento, infatti, non è assimilabile né al rigetto né all'improcedibilità, ma si tratta di una forma di inammissibilità, sub specie di carenza di interesse sopravvenuta (ossia derivante dallo sviluppo della lite); ma la ratio della norma in commento -orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose - induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità non originaria, ma sopravvenuta (tra le tante: Cass.,Sez. 6^-5, 15 settembre 2014, n. 19464; Cass., Sez. 9 6^-2, 2 luglio 2015, n. 13636; Cass., Sez. 3^, 4 agosto 2016, n. 16305; Cass., Sez. 6^-3, 21 settembre 2016, n. 18528; Cass., Sez. 6^-3, 12 febbraio 2018, n. 3288; Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2019, n. Cass., Sez. 6^-2, 15 dicembre 2020, n. 28449; Cass., Sez. 1^, 5 marzo 2021, n. 6242; Cass., Sez. 1^, 4 agosto 2021, n. 22284; Cass., Sez. 6^-5, 17 marzo 2022, n. 8704).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale per quanto di ragione , dichiara l’assorbimento del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso parzialmente accolto e, decidendo nelmerito, accoglie il ricorso originario nei limiti specificati in motivazione; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso a Roma nell a ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a [OSCURATO:PERSONA] pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Milano (presso gli uffici dell’[OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”,con sede in Milano, in persona del dirigente responsabile “[OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]” pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio legale “ [OSCURATO:PERSONA]”, con sede in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE/[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’UTILIZZATOREavverso la sentenza depositata dalla Comm issione tributaria regionaleper la Lombardia il 14 luglio 2016, n. 4204/32/2016, notificata l’11 novembre 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 0 ottobre 2024 dal D ott. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATOCHE: 1. la Regione Lombardia ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Comm issione tributaria regionale la Lombardia il 14 luglio 2016, n. 4204/32/2016, notificata l’11 novembre 2016, che, in controversia su impugnazione di n. 821 avvisi di accertamento per omesso versamento della tassa automobilistica regionale per l’anno 2009, in relazione a vari autoveicoli concessi in locazione finanziaria (leasing) dalla “ [OSCURATO:PERSONA] S.p.A .” a terzi utilizzatori, per un importo complessivo di € 270.512,06, ha accolto l’appello proposto dalla “ [OSCURATO:PERSONA] S.p.A .” nei confronti della Regione L ombardia avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano il 29 giugno 2015, n. 5944/29/2015, con compensazione delle spese giudiziali; 2. la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di prime cure – che aveva respinto il ricorso originario – sul presupposto chel’art. 5, comma 32, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, nel testo novellato dall’art. 7, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, secondo l’interpretazione autentica datane dall’art. 9-bis della legge 6 agosto 2015, n. 125, avesse previsto, per il caso di concessione in leasing di autoveicolo, la esclusiva responsabilità dell’utilizzatore per il pagamento della tassa automobilisticaregionale;3. la “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale avverso la medesima sentenza in relazione alla compensazione delle spese giudiziali; [OSCURATO:PERSONA]: 1.il ricorso principale è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia violazione degli artt. 1294 cod. civ., 5, comma 32, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, nel testo novellato dall’art. 7, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, 12 disp. prel. cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che, in caso di concessione in leasing di autoveicolo, l’utilizzatore fosse l’unico obbligato al pagamento della tassa automobilistica regionale sulla base della disciplina vigente ratione temporis, non avendo tenuto conto dell’abrogazione della norma di interpretazione autentica da parte dell’art. 10, commi 6 e 7, del d.l. 24 giugno 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, che aveva ripristinato l’originario regime di solidarietà tra concedente ed utilizzatore; 2. il ricorso incidentale è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia violazione degli artt. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 91 cod. proc. civ. e 111, sesto comma, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stata erroneamente disposta dal giudice di appello la compensazione delle spese giudiziali, nonostante la soccombenza della controparte, che ne avrebbe imposto la condanna alla rifusione in suo favore; [OSCURATO:PERSONA]: 1. il ricorso principale è fondato per quanto di ragione , derivandone l’assorbimento del ricorso incidentale per il venir meno della soccombenza della Regione Lombardia nel giudizio di appello; 1.1 secondo la prospettazione della censura, l'assetto normativo applicabile ratione temporis alla fattispecie controversa, che riguarda la tassa automobilistica regionale dovuta nell'anno 2009per veicoli concessi dal proprietario in locazione finanziaria (leasing) a terzi, individuerebbe quali soggetti passivi dell'obbligazione tributaria tanto il concedente, che l'utilizzatore dell’autoveicolo, essendo entrambi obbligati in solido. 1.2 comequesta Corte ha già avuto modo di chiarire, i n tema di tassa automobilisticaregionale, l'art. 10, comma 6, del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 , abrogando la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 9-bisdel d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,n. 125 - che, per il passato, individuava, quale soggetto passivo, esclusivamente l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, salva l'ipotesi di responsabilità solidale della società di leasing, la quale, in sua vece, avesse provveduto al pagamento cumulativo per i periodi compresi nella durata del contratto - ha reintrodotto, pro futuro , la medesima regola impositiva già ricavata dall'art. 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, da ritenersi applicabile anche ai rapporti d'imposta sorti tra il 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della legge 23 luglio 2009,n. 99) ed il 15 giugno 2016 (data di entrata in vigore del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,n. 160) (tra le tante: Cass., Sez. 5 ^, 16 maggio 2019, nn. 13131, 13132, 13133 e 13135; Cass., Sez. 6^, 4 novembre 2021, n. 31787; Cass., Sez. 6^ - 5, 5 novembre 2021, nn. 32049 e 32050; Cass., Sez. 6^-5, 9 febbraio 2022, n. 4168; Cass., Sez. 5^, 14 febbraio 2022, nn. 4595, 4596, 4597 e 4598; Cass., Sez. 5^, 9 gennaio 2024, n. 863); 1.3tale ricostruzione ed interpretazione del complesso quadro normativo in materia, relativamente ai rapporti d'imposta sorti tra il 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della legge 23 luglio 2009, n. 99 ) ed il 15 giugno 2016 (data di entrata in vigore del d.l 24 giugno 2016 , n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 ) , ha trovato ulteriore conforto nella sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 26 febbraio 2020, n. 33, la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 6 e 7, del d.l.24 giugno 2016, n. 113, conver tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.; 1.4 nella motivazione di tale decisione, infatti, il giudice delle leggiha, per quanto qui rileva, così argomentato: « (…) non è dubbio che, quantomeno a decorrere dal 10gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica. La sollevata questione, nei termini in cui è stata posta, riguarda però soltanto le norme applicabili nel periodo dal 15agosto al 31 dicembre 2015, in tema di soggetti passivi d'imposta nel caso di veicoli concessi in locazione finanziaria. In proposito deve ritenersi che, a partire dal 15 agosto 2009 e fino al 31 dicembre 2015 (quindi, anche nel periodo preso in considerazione dal rimettente) è rimasta efficace la norma interpretativa di cui all'art. 9, comma 9-bis, del d.l. n. 78 del 2015, che stabilisce la responsabilità esclusiva dell'utilizzatore del veicolo; responsabilità coincidente con quella disposta per il periodo successivo dalcomma 7 del medesimo art. 10. (…) la formulazione dei censurati commi 6 e 7 dell'art. 10 non è idonea a inibire, per il periodo anteriore al 10 gennaio 2016, l'applicazione della norma di interpretazione autentica recata dal comma 9-bis dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2015, in forza della quale, in caso di locazione finanziaria del veicolo, l'utilizzatore è l'unico soggetto passivo della tassa automobilistica. (...) Le norme censurate non sono idonee a inibire, per il periodo anteriore alla data della loro efficacia, l'applicazione del comma 9-bis dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2015, in forza del quale, in caso di locazione finanziaria del veicolo, l'utilizzatore è l'unico soggetto passivo della tassa automobilistica»; 1.5questa interpretazione appare, del resto, sostanzialmente in linea con le conclusioni cui è giunta, nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, questa Corte (Cass. , Sez. 5 ^, 16 maggio 2019, nn. 13131, 13132, 13133 e 13135), secondo la quale la responsabilità esclusiva dell'utilizzatore resta ferma dal 15 agosto 2009; 1.6 p ertanto, nel caso di specie, nel quale l'annualità d'imposizione (2009) si colloca a cavallo della successione tra le differenti discipline, se ne può concludere che la tassa automobilistica regionale gravava pro quota , rispettivamente, per il periodo dall’1 gennaio 2009 al 14 agosto 2009, a d esclusivo carico del proprietario concedente , in base al testo originario dell’art. 5, comma 32, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53; viceversa, per il periodo dal 15 agosto 2009 al 31 dicembre 2009, ad esclusivo carico dell’utilizzatore, in base all'art. 7, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99 , per effetto dell’abrogazione dell'art. 9-bisdel d.l. 1 9 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, da parte dell'art. 10, comma 6,del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160; 1.7 in coerenza con tale ragionamento, al fine di chiarire e consolidare l’orientamento già delineato, si può enunciare il seguente principio di diritto: «In tema di tassa automobilistica regionale, per l’annualità 2009, con riguardo all’ipotesi di concessione in locazione finanziaria (leasing) dell’autoveicolo, l’obbligo di pagamento grava pro quota, rispettivamente, per il periodo dall’1 gennaio 2009 al 14 agosto 2009, ad esclusivo carico del proprietario concedente (lessor), in base all’art. 5, comma 32, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, nel testo anteriore alla modifica apportata dall’art. 7, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99; viceversa, per il periodo dal 15 agosto 2009 al 31 dicembre 2009, ad esclusivo carico dell’utilizzatore (lessee), in base all'art. 7, comma 2,della legge 23 luglio 2009, n. 99, per effetto dell’abrogazione dell'art. 9-bis del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, da parte dell'art. 10, comma 6, del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160»; 1.8 nella specie, pertanto, è evidente che il giudice di appello non si è conformato a tale principio, avendo erroneamente ritenuto che la responsabilità per il pagamento della tassa automobilistica regionale per l’anno di riferimento (20 09 ) gravasse in via esclusiva sul l’utilizzatore dell’autoveicolo in locazione finanziaria.2.alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza per quanto di ragione del ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale, si può pronunciare l’accoglimento parziale del primo, l’assorbimento del secondo e la cassazione della sentenza impugnata in relazione al ricorso parzialmente accolto; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, si può decidere la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con il parziale accoglimento del ricorso originario della contribuente nel senso di annullare gli avvisi di accertamento–e , per conseguenza, di esonerare la medesima dal pagamento - de lla tassa automobilistica regionale per il periodo dal 15 agosto 2009 al 31 dicembre 2009; 3. la formazione ed il consolidamento della giurisprudenza di legittimità in corso di causa costituiscono giusto motivo per disporre la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio; 4. non ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115 , per il versamento, da parte della ricorrent e incidentale , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 ; l'assorbimento, infatti, non è assimilabile né al rigetto né all'improcedibilità, ma si tratta di una forma di inammissibilità, sub specie di carenza di interesse sopravvenuta (ossia derivante dallo sviluppo della lite); ma la ratio della norma in commento -orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose - induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità non originaria, ma sopravvenuta (tra le tante: Cass.,Sez. 6^-5, 15 settembre 2014, n. 19464; Cass., Sez. 9 6^-2, 2 luglio 2015, n. 13636; Cass., Sez. 3^, 4 agosto 2016, n. 16305; Cass., Sez. 6^-3, 21 settembre 2016, n. 18528; Cass., Sez. 6^-3, 12 febbraio 2018, n. 3288; Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2019, n. Cass., Sez. 6^-2, 15 dicembre 2020, n. 28449; Cass., Sez. 1^, 5 marzo 2021, n. 6242; Cass., Sez. 1^, 4 agosto 2021, n. 22284; Cass., Sez. 6^-5, 17 marzo 2022, n. 8704). P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale per quanto di ragione , dichiara l’assorbimento del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso parzialmente accolto e, decidendo nelmerito, accoglie il ricorso originario nei limiti specificati in motivazione; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio. Così deciso a Roma nell a ca
Sentenza Cassazione n. 27866/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris