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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10343/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi motivi di ricorso concernono soltanto il merito della decisione impugnata, contestando unicamente la determinazione della pena da parte del giudice Corte territoriale, reiterando argomenti già valutati dal giudice dì merito, quali l'asserita impossibilità di risalire alla provenienza illecita dei pneumatici rinvenuti in possesso del ricorrente, riconosciuta invece senza vizi logici dai giudici di merito con esplicito riferimento alle dichiarazioni confessorie del ricorrente ed alla considerazione che si tratta di beni della stessa casa costruttrice dei propulsori oggetto di denuncia di furto; che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 - dep. 21/07/2017, Mastro e altro, Rv. 27124301).

Nel caso di specie la pena base è stata determinata in misura coincidente al minimo edittale, 1-;("TJY/i quanto alla pena ipec-~, ed in misura prossima al minimo, quanto alla pena pecuniaria, con modesto aumento di pena per la continuazione. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 5 dicembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi motivi di ricorso concernono soltanto il merito della decisione impugnata, contestando unicamente la determinazione della pena da parte del giudice Corte territoriale, reiterando argomenti già valutati dal giudice dì merito, quali l'asserita impossibilità di risalire alla provenienza illecita dei pneumatici rinvenuti in possesso del ricorrente, riconosciuta invece senza vizi logici dai giudici di merito con esplicito riferimento alle dichiarazioni confessorie del ricorrente ed alla considerazione che si tratta di beni della stessa casa costruttrice dei propulsori oggetto di denuncia di furto; che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 - dep. 21/07/2017, Mastro e altro, Rv. 27124301). Nel caso di specie la pena base è stata determinata in misura coincidente al minimo edittale, 1-;("TJY/i quanto alla pena ipec-~, ed in misura prossima al minimo, quanto alla pena pecuniaria, con modesto aumento di pena per la continuazione. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dicembr
Sentenza Cassazione n. 10343/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris