CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03991/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Rilevato che il primo motivo - avente ad oggetto la penale responsabilità - è interamente versato in fatto, a fronte di una congrua motivazione fornita, sul punto dalla Corte di appello (pagg. 2-3). Osservato che il secondo motivo - aventi ad oggetto il mancato riconoscimento dell'uso personale della sostanza stupefacente come sostenuto da un teste della difesa - è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pagg. 6-8), così come il terzo motivo, avente ad oggetto la mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, (vedi pag. 8-9) e il quarto motivo relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (pag. 9-10). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25