CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 11482/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA &L-e sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAm) v.) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata La Corte di appello di Venezia ha riformato la condanna, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in data 25 giugno 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 166, comma 1, lett. a) e b) d. Igs. n. 58 del 1998, art. 582 cod. pen., a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., riducendo la pena irrogata in quella di anni due mesi dieci di reclusione ed euro 4000 di multa, con conferma, nel resto, dell'impugnata sentenza anche quanto alle domande risarcitorie. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla carenza di motivazione circa la commisurazione della pena oggetto di accordo, ex art. 599-bis cod. proc. pen. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis e 599-bis cod. proc. pen. 3.1. La rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art. 599-bis cit. circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi; di talché l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa o viziata motivazione in ordine ai motivi rinunciati. In tal senso va, altresì, precisato che, laddove la rinuncia investa i motivi già formulati in tema di responsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta di riduzione della pena, non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito al mancato proscioglimento, per una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, da un lato, a causa dell'effetto devolutivo dell'appello, la cognizione del giudice di appello resta circoscritta esclusivamente ai motivi non rinunciati attinenti soltanto al trattamento sanzionatorio o ad altro tema non rinunciato e, dall'altro, la rinuncia ai motivi di doglianza sulla responsabilità presuppone una pronuncia affermativa della colpevolezza dell'appellante e, per ciò stesso, l'inesistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 1, n. 944 del 23/01/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102). Orbene, nel caso al vaglio, il concordato aveva riguardato la pena che il giudice di secondo grado si è limitato con motivazione sufficiente, ad indicare come congrua ex art. 133 cod. pen., tenuto conto che si tratta di misura media edittale (cfr., in ogni caso, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278, quest'ultima nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale). 4. All'inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017), consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],, 2