Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 45/1976
ECLI:IT:COST:1976:45
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
[OSCURATO:PERSONA] di Bolzano, con ricorso notificato il 19 febbraio
1972, chiese che venisse dichiarata la illegittimità costituzionale
degli artt. 12, 14, secondo comma, 22, primo comma, d.P.R. 12 dicembre
1948, n. 1414 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il
Trentino-[OSCURATO:PERSONA]) per contrasto con gli artt. 46, secondo comma, 50,
secondo comma, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (Testo
originario dello Statuto della Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA]); con gli
artt. 6 (n. 1), 10 e 11, 5 (nn. 5, 10 e 28), 52, 44 (n. 2), 51 legge
costituzionale 10 novembre 1971, n. 1; in relazione anche all'art. 13
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocato generale dello Stato, intervenne con atto 7 marzo 1972
chiedendo che il ricorso della Provincia di Bolzano fosse dichiarato
inammissibile o, subordinatamente, respinto.
All'udienza del 29 ottobre 1975 il difensore della Provincia di
Bolzano ha affermato che la materia del contendere è cessata perché
l'art. 53 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49, ha abrogato il d.P.R. 12
dicembre 1948, n. 1414.
Alla stessa udienza l'avvocato dello Stato ha replicato che la
materia del contendere non è cessata per quanto concerne l'art. 12
d.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1414, perché tale articolo non è stato
abrogato dall'art. 53 d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49, come è
testualmente detto in quest'ultimo articolo. Ha, quindi, dedotto che
vi è ulteriore motivo di inammissibilità perché il citato art. 53
d.P.R. n. 49 del 1973 non è stato impugnato.
:
[OSCURATO:PERSONA] di Bolzano ha denunciato gli artt. 12, 14 (secondo
comma), 22 (primo comma) d.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1414 (Norme di
attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA]) per
contrasto con gli artt. 46 (secondo comma), 50 (secondo comma), legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (Testo originario dello Statuto
speciale per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA]); con gli artt. 6 (n. 1), 10 e 11,
5 (nn. 5, 10 e 28), 52, 44 (n. 2), 51 legge costituzionale 10 novembre
1971, n. 1 (Modificazioni ed integrazioni dello Statuto speciale per il
Trentino-[OSCURATO:PERSONA]), in relazione anche all'art. 13 citata legge
costituzionale n. 5 del 1948.
Nel corso del presente giudizio è stato emanato il d.P.R. 1
febbraio 1973, n. 49, contenente norme di attuazione dello Statuto
speciale per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA] relative agli organi della Regione
e delle Province di Trento e [OSCURATO:PERSONA]. 53 di tale decreto prescrive che il d.P.R. 12 dicembre 1948,
n. 1414, escluso l'art. 12, e alcuni titoli del d.P.R. 30 giugno 1951,
n. 574, sono abrogati.
Pertanto, a seguito della espressa abrogazione degli articoli 14,
secondo comma, e 22, primo comma, del citato decreto n. 1414 del 1948
è cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di
legittimità costituzionale degli stessi articoli, e deve, quindi,
procedersi alla conseguente declaratoria, in parziale accoglimento
della richiesta avanzata dal difensore della Provincia all'udienza del
29 ottobre 1975, alla quale ha aderito l'avvocato dello Stato. A
diversa conclusione si perviene, invece, per la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 12 del menzionato decreto n. 1414
del 1948, in quanto tale articolo è tuttora in vigore, essendo stato
espressamente escluso dalle norme abrogate.
Devesi, preliminarmente, rilevare che non è fondata l'eccezione di
inammissibilità del ricorso sollevata dall'Avvocatura dello Stato
all'udienza del 29 ottobre 1975 sotto il profilo che non e stato
impugnato l'art. 53 d.P.R. n. 49 del 1973. Con quest'ultimo articolo,
invero, il legislatore non ha introdotto una nuova norma dal contenuto
identico a quella dell'impugnato art. 12 decreto n. 1414 del 1948, dato
che si è limitato a prescrivere che tale articolo non è compreso tra
le norme dello stesso decreto n. 1414 del 1948, abrogate e
genericamente indicate.
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 decreto n.
1414 del 1948 non è fondata.
L'art. 12 impugnato dispone che, qualora il Presidente della giunta
provinciale di Bolzano ometta di prendere i provvedimenti previsti dal
secondo comma dell'art. 46 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5,
la facoltà di prendere i provvedimenti stessi spetta al Commissario
del Governo.
In caso di inadempienza del sindaco provvede il Presidente della
giunta provinciale.
E l'art. 46, secondo comma, attribuisce al Presidente della giunta
provinciale di Bolzano la competenza di adottare i provvedimenti
contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica
nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni. Tale
disposizione è stata recepita nell'art. 52, secondo comma, del d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670, testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale Trentino-[OSCURATO:PERSONA].
Non è fondata la censura, dedotta nel ricorso, secondo cui l'art.
12 impugnato lederebbe l'autonomia della Provincia perché la
competenza attribuita al Presidente della giunta provinciale sarebbe
esclusiva e, quindi, non consentirebbe il potere di sostituzione del
Commissario del Governo nel caso di inadempienza del Presidente della
Provincia.
[OSCURATO:PERSONA] di Trento e di Bolzano sono attribuite forme e
condizioni particolari di autonomia secondo lo Statuto della Regione
(art. 3, terzo comma, tu. Statuto 31 agosto 1972, n. 670 cit.) e l'art.
87 dello stesso t.u. stabilisce, nel n. 1, che al Commissario del
Governo spetta di coordinare, in conformità alle direttive del
Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato e, nel n. 3, di
compiere atti già demandati al Prefetto in quanto non siano stati
affidati dallo statuto o da altre leggi ad organi della Regione e delle
Province o ad altri organi dello Stato.
Non è giustificato il riferimento, nel ricorso, all'art. 46,
secondo comma, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (testo
originario dello Statuto) - che attribuisce al Presidente della giunta
provinciale il potere di adottare i provvedimenti contingibili e
urgenti - e all'art. 6, nn. 1 e 10, legge costituzionale n. 1 del 1971,
che conferisce alle Province il potere di emanare norme legislative in
materia di polizia locale e di igiene e sanità.
Invero i provvedimenti contingibili ed urgenti sono disciplinati
dall'art. 55 r.d. 3 marzo 1934, n. 383, testo unico della legge
comunale e provinciale, richiamato in vigore dall'art. 25 legge 9
giugno 1974, n. 530, per quanto concerne le attribuzioni dei Consigli e
delle giunte comunali. Il citato art. 55 attribuisce al sindaco il
potere di emanarli nelle materie di sicurezza pubblica e di igiene,
come è pacifico in dottrina e in giurisprudenza, in considerazione
della esigenza dell'urgenza. Deve ritenersi - nel caso che la
situazione di pericolo riguardi due comuni della stessa provincia -
giustificata, nell'interesse preminente dello Stato, l'attribuzione
della competenza al Presidente della giunta provinciale, quale
ufficiale del Governo, senza escludere quella del sindaco in caso di
situazione di pericolo per un solo comune. E come il sindaco, in tale
qualità, non può essere considerato in senso tecnico-giuridico
funzionario del comune, come è pure pacifico in dottrina e in
giurisprudenza, così nemmeno può essere considerato tale il
Presidente della giunta provinciale quando adotta i provvedimenti
contingibili e urgenti a termine dell'art. 46, secondo comma, dello
Statuto del 1948 e del secondo comma dell'art. 52 t.u. citato del 1972.
E, poiché i provvedimenti del sindaco non hanno carattere definitivo,
in considerazione dei loro stessi presupposti, non li hanno nemmeno i
provvedimenti del Presidente della giunta provinciale.
Ciò posto, l'urgenza e la temporaneità connesse alla situazione
di pericolo escludono che possa essere vulnerata la potestà
legislativa di cui trattasi (art. 8 e 9 t.u. citato del 1972).
Consegue che l'art. 12 impugnato ha, conformemente alla sua
funzione di norma di attuazione, integrato la norma del secondo comma
dell'art. 46 e del secondo comma dell'art. 52 citati, nei limiti
consentiti dal loro contenuto.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
a) dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14, secondo comma,
e 22, primo comma, del d.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1414 (Norme di
attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA]), proposte
dalla Provincia di Bolzano con ricorso notificato il 19 febbraio 1972;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 12 del d.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1414 (Norme di attuazione
dello Statuto speciale per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA]), proposta dalla
Provincia di Bolzano con ricorso notificato il 19 febbraio 1972.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1976.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere