CassazionesentenzaSezione FDecisione del 22 giugno 2022
Cassazione n. 31268/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 23.06.2022 emessa dalla Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari - visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le richieste del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari -Sezione distaccata di Sassari - ha disposto la consegna di Antonio C:avallin al Tribunale Provinciale di Barcellona per la partecipazione alle udienze dal 27 Febbraio 2023 al 23 Marzo 2023, salva la possibilità di partecipazione a distanza mediante videoconferenza, con esecuzione sospesa fino all'eventuale rientro dello stesso in territorio nazionale, fatto salvo il principio di specialità di cui all'art. 26 della legge 22 aprile 2005, n. 69, e a condizione che la persona, dopo essere sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena già inflitta dall'autorità giudiziaria italiana e quella eventualmente applicata nei suoi confronti dello Stato membro di emissione. 2. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Cavallin, propone conflitto di competenza avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, la violazione dell'art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005. Premette il difensore che la Corte d'appello di Barcellona in data 5 aprile 2022 ha emesso un mandato di arresto processuale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], residente nel territorio della Corte d'appello di Venezia e attualmente detenuto in espiazione pena presso la casa di reclusione di Alghero. Espone il difensore che: il mandato di arresto europeo è stato trasmesso direttamente dall'autorità giudiziaria spagnola alla Corte di appello di Venezia, che con decreto del 9 giugno 2022, ha fissato per la decisione udienza del 22 giugno 2022; - che, tuttavia, in data 11 giugno 2022, la polizia penitenziaria di Alghero ha provveduto all'arresto del Cavallin in esecuzione del medesimo mandato arresto europeo; - che, in data 13 giugno 2022, la Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari - ha convalidato l'arresto del Cavallin, applicando la misura cautelare e fissando l'udienza per il giorno 23 giugno 2022; - che la Corte d'appello di Venezia, avendo appreso che la Casa di reclusione di Alghero aveva in precedenza avviato il procedimento amministrativo volto a iscrivere il Cavallino all'anagrafe di Alghero, ha rinviato l'udienza del 22 giugno 2022 al 5 luglio successivo per verificare se il procedimento amministrativo si fosse concluso; - che in data 23 giugno 2022 la Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari - all'esito dell'udienza ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria spagnola del Cavallin, rigettando l'eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla difesa. Deduce il ricorrente che la Corte d'appello di Cagliari ha disposto la consegna del Cavallin in violazione della competenza territoriale della Corte d'appello di Venezia, che aveva già preso cognizione del mandato di arresto europeo spagnolo prima che la polizia penitenziaria di Alghero procedesse all'arresto del Cavallin. La competenza a decidere del mandato d'arresto europeo trasmesso t ,ti A dall'autorità gi ti spagnola si sarebbe, dunque, radicata ai sensvart. 5, comma 2, della legge 69 del 2005 in base al criterio della residenza e ogni evento successivo all'avvio del procedimento non avrebbe potuto incidere sulla competenza stessa, se non violando l'art. 25, primo comma, della Costituzione. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre . 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. In data 5 agosto 2022 il difensore del ricorrente ha depositato una memoria nella quale ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Con requisitoria e conclusioni scritte depositate in data 7 agosto 2022, il Procuratore Generale ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Occorre rilevare, in via preliminare, come l'impugnazione proposta debba essere qualificata come un ricorso per cassazione volto a censurare, ai sensi dell'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, la sentenza che decide sulla consegna in attuazione della disciplina del mandato di arresto europeo e non già quale atto di proposizione di un conflitto di competenza, che non può essere proposto direttamente dalla parte, ma solo denunciato nelle forme di cui all'art. 30, comma 2, cod. proc. pen. 2. Con unico motivo il difensore del ricorrente deduce l'errata applicazione dell'art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005, in quanto la Corte di appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari - avrebbe disposto l'esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria spagnola e disposto la consegna del Cavallin, ancorché la Corte di appello di Venezia, quale corte d'appello del luogo di residenza dell'imputato richiesto in consegna, avesse già preso cognizione di tale richiesta. 3. Occorre rilevare, in via preliminare, che l'art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005, mutuando l'archetipo della disciplina dell'estradizione passiva delineato dall'art. 701, comma 4, cod. proc. pen., attribuisce la competenza territoriale a decidere sulla richiesta di esecuzione del mandato di arresto europeo alla Corte d'appello del luogo di residenza, di dimora o domicilio dell'imputato o condannato, «nel momento in cui il mandato di arresto è ricevuto dall'autorità giudiziaria italiana». L'ordine di elencazione dei criteri di individuazione del giudice deve considerarsi tassativo, come risulta dal tenore letterale della disposizione («...nell'ordine...») ed è imposto dalla necessità di dare attuazione, anche in questa materia, al canone del giudice naturale precostituito per legge ai sensi dell'art. 25, primo comma, della Costituzione. Nell'impossibilità di determinare in tal modo la competenza, l'art. 5, comma 3, della legge n. 69 del 2005, pone, inoltre, un criterio sussidiario generale, stabilendo la competenza della Corte d'appello di Roma. Criteri particolari sono, peraltro, previsti per l'ipotesi di più mandati d'arresto emessi contestualmente a carico di più persone e non sia possibile determinare la competenza ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005. Il quinto comma dell'art. 5 della legge n. 69 del 2005 sancisce, da ultimo, che, nell'ipotesi in cui il ricercato venga arrestato dalla polizia giudiziaria a seguito di segnalazione nel Sis, la competenza a decidere sulla consegna spetta alla Corte d'appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto. Secondo il costante orientamento di questa Corte, il criterio di attribuzione della competenza alla corte d'appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto si pone in termini di specialità rispetto alle situazioni rispettivamente previste nei commi secondo (competenza attribuita alla corte d'appello nel cui distretto il ricercato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall'autorità giudiziaria) e terzo (competenza attribuita in via sussidiaria alla corte d'appello di Roma, quando la stessa non possa essere determinata ai sensi del comma 2) dell'art. 5 della L. n. 69/2005 (Sez. F, n. 32162 del 07/08/2012, Ilies, Rv. 253004 - 01). I criteri di determinazione della competenza dettati nel secondo e nel terzo comma dell'art. 5 della legge n. 69 del 2005 riguardano, infatti, propriamente le evenienze procedimentali in cui la trasmissione della richiesta di consegna sia pervenuta prima dell'arresto del ricercato, mentre gli stessi non possono incidere sulla scelta del giudice competente quando si sia verificato l'arresto ad opera della polizia. 4. Nel caso di specie, tuttavia, la difesa del ricorrente, con memoria depositata in data 5 agosto 2022, ha documentato che la Corte di Appello di Venezia, con ordinanza del 4 luglio 2022, ha dichiarato la cessazione del conflitto di competenza a favore della Corte di Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari. Nella motivazione dell'ordinanza si rileva che il Comune di Alghero ha comunicato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha acquisito la residenza in detta città il 25 ottobre 2021, quindi in epoca anteriore alla trasmissione del mandato di arresto europeo alla Corte di Appello di Venezia. La difesa del ricorrente, dunque, cori tale memoria ha sostanzialmente rinunciato alla propria impugnazione, che, invero, sin dall'origine, era subordinata al presupposto che il ricorrente non avesse acquisito la residenza ad Alghero prima della ricezione del mandato di arresto europeo da parte della Corte di appello di Cagliari. 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato. A norma dell'art. 29 cod. proc. pen., infatti, i conflitti di competenza cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, la propria competenza o la propria incompetenza. Nessuna violazione dell'art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005 è, peraltro, intervenuta, in quanto sulla richiesta di consegna formulata dall'autorità giudiziaria spagnola ha legittimamente provveduto la Corte di appello del luogo di residenza dell'imputato richiesto in consegna. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Non deve, invece, essere disposta la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in quanto lo stesso non ha versato in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000; non vi è, infatti, prova che il ricorrente, all'atto della presentazione dell'impugnazione, avesse contezza di aver conseguito la residenza nel comune di Alghero, espressamente richiesta dall'[OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process