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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09902/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 04XD8U2 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trento, con sentenza del 6 aprile 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Trento, in data 5 novembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 56 - 628 e 337 cod. pen. ed altro.

Ritenuto che il ricorso, in punto di responsabilità, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in quanto le doglianze proposte sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee ai sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 2, n. 20806 dei 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362) e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 13 dicembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 04XD8U2 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trento, con sentenza del 6 aprile 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Trento, in data 5 novembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 56 - 628 e 337 cod. pen. ed altro. Ritenuto che il ricorso, in punto di responsabilità, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in quanto le doglianze proposte sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee ai sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 2, n. 20806 dei 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362) e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 dicembr
Sentenza Cassazione n. 09902/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris