CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45721/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 633 cod. pen. è manifestamente infondato atteso che la nozione di "invasione" non evoca l'aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma il comportamento di colui che vi si introduce "arbitrariamente", ovvero contra ius, in quanto privo del diritto d'accesso; sicché la conseguente "occupazione" deve ritenersi l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e, nel contempo, la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva occupazione (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 53005 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Crocilla; Sez. 2, n. 8107 del 30.5.2000, Pompei; Sez. 2, n. 30130 del 9.4.2009, Albanesi) che, come si è accennato, laddove si protragga nel tempo fa sì che il delitto assume natura permanente, e cessa soltanto con l'allontanamento del soggetto dall'edificio o con la sentenza di condanna (cfr., Sez. 2, b. 49169 del 27.11.2003, Minichini; Sez. 2, n. 20132 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]); si è perciò affermato che integra il reato di cui all'art. 633 cod. pen. la condotta di chi, inizialmente ospitato a titolo di cortesia dall'assegnatario di un immobile di edilizia residenziale pubblica, vi permanga anche dopo l'allontanamento dell'avente diritto, comportandosi come "dominus" o possessore (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 49527 del 08/10/2019, PMT c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278828 - 01, in cui la Corte ha precisato che la "mera ospitalità" non costituisce un legittimo titolo per l'occupazione dell'immobile); ribadito che l'occupazione "sine titulo" di un alloggio costruito dall'[OSCURATO:PERSONA] integra gli estremi del reato di cui all'art. 633 cod. pen. anche nel caso in cui l'occupante si sia autodenunciato onde ottenere la regolarizzazione della propria posizione, ed abbia corrisposto regolarmente il canone di locazione (cfr., Sez. 2, n. 37139 del 25/09/2007, Iannicella, Rv. 237357 - 01, in cui la Corte ha precisato che i predetti alloggi sono destinati al perseguimento di finalità di interesse pubblico e devono essere assegnati per legge solo agli aventi diritto, che vanno individuati secondo i criteri prefissati dagli organismi pubblici e da questi verificati attraverso idonee procedure, non derogabili neanche per provvedere a situazioni di estremo bisogno di terzi non aventi diritto; e che il delitto è integrato dalla condotta di chi occupa "sine titulo" un alloggio in proprietà dell'Istituto autonomo case popolari, anche se con l'acquiescenza di fatto di detto ente pubblico (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 40822 del 09/10/2008, Iaccarino, Rv. 242242 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art 54 cod. pen., è formulato in termini non consentiti in questa sede avendo la Corte territoriale, con argomentazione "di merito", sostenuto non essere stata acquisita la prova dell'esistenza dei presupposti dell'esimente che vengono in questa sede allegati opponendo a quella dei giudici di merito una valutazione alternativa senza, tuttavia, denunziare alcun travisamento di dati acquisiti al processo ed indebitamente pretermessi di cui, in ogni caso, non si dà conto ai fini della autosufficienza; ribadito che l'abusiva occupazione di un bene immobile ben può essere scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., purché, tuttavia, ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa (cfr., Sez. 2 - , n. 10694 del 30/10/2019, dep. 27/03/2020, Tortorici, Rv. 278520 — 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 I