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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32380/2025

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 926/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), che si rappresenta in proprio ( [OSCURATO:EMAIL] ) e che è rappresentato e difeso anche dall' a vv ocato [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL] ) e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate (06363391001), in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia ([OSCURATO:EMAIL]) ; -resistente - Agenzia delle Entrate Riscossione; –intimata – [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 6384/2022, depositata il 28 dicembre 2022, della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. –[OSCURATO:PERSONA], sulla base di sei motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 6384/2022, depositata il 28 dicembre 2022, con la quale la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio ha accoltol’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, così pronunciando in riforma della sentenza di prime cure che aveva accolto, limitatamente ad interessi e sanzioni, l’impugnazione di una cartella di pagamento notificata al contribuente dietro iscrizione a ruolo dell’imposta di registro dovuta in relazione ad un avviso di liquidazione recante tassazione di un atto giudiziario (decreto ingiuntivo n. 5451/07 R. G. emesso dal Tribunale di Roma in data 5 marzo 2007).

2. –L’Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita in giudizio per poter partecipare alla discussione del ricorso mentre l’Agenzia delle Entrate-Riscossionenon ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Il ricorso risulta articolato sui seguenti motivi: 1.1 –col primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,il ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per difetto di contraddittorio esponendo che – depositato atto di controdeduzioni che recava l’articolazione di motivi di ricorso incidentale che involgevano (anche) la decadenza dal potere di riscossione ed il difetto di motivazione della cartella di pagamento –il giudice del gravame avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione che non era stata destinataria dell’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate; 1.2 –il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,reca la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, sull’assunto che l’appello principale non era stato notificato (anche) nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione; 1.3 –col terzo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimentoall’art. 2943, cod. civ., alla l. n. 53 del 1994, art. 3-bis, comma 1, al d.l. n. 179/2012, artt. 16, comma 12, e 16-ter, conv. in l. n. 221/2012, al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, al regolamento UE n. 910/2014, art. 44, comma 1, lett. b), assumendo che – risultando eseguita la notifica della cartella di pagamento, a mezzo di posta elettronica certificata, da indirizzo («[OSCURATO:EMAIL]») non presente nei pubblici registri – il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare l’inesistenza di detta notifica con conseguente ricaduta in punto di inidoneità alla interruzione della prescrizione; 1.4 –il quarto motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.lgs. n. 472 del 1997, artt. 16, 17 e 20, all’art. 2948 n. 4 cod. civ., ed al d.P.R. 26 aprile 1986, art. 78, sull’assunto che – diversamente da quanto ritenuto dalla gravata sentenza – il credito dell’amministrazione per sanzioni ed interessi, pur se relativo alla dovutezza dell’imposta di registro, secondo gli stessi dictadella giurisprudenza di legittimità, soggiace al termine di prescrizione quinquennale, termine che, nella fattispecie, si era perfezionato con riferimento ad un avviso di liquidazione notificato in data 16 gennaio 2009 e di susseguente cartella di pagamento notificata il 23 luglio 2018; 1.5 – il quinto motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. sull’assunto che il rigetto dei motivi di appello spiegati in via incidentale risultava fondato su di una motivazione apparente; 1.6 –col sesto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,il ricorrente denuncia violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, commi 2 e 2-sexies, deducendo che – tenuto conto della circostanza che veniva in considerazione «un soggetto vittima di reato che aveva già perso tutti i suoi risparmi, che nonaveva recuperato nulla di quanto perso e che aveva vista restare impunita, anche penalmente, l'autrice del delitto perpetrato ai suoi danni» e della difesa personale svolta dall’Agenzia delle Entrate a mezzo di proprio funzionario, - le spese del giudizio avrebbero dovuto essere compensate, tra le parti, e, quantomeno, liquidate dietro la prevista riduzione (del 20%).

2. –Il primo motivo di ricorso –che involge la regolarità del giudizio di appello sotto il profilo del rispetto del contraddittorio e che, pertanto, riveste valore assorbente rispetto all’esame dei residui motivi di ricorso –è fondato e va accolto. 2.1 –In termini generali, va premesso, la Corte in più occasioni ha rilevato che, nel processo tributario, ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 10 e 14 , sussiste la legittimazione passiva dell’agente della riscossione quando oggetto della controversia è l'impugnazione di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabili e, cioè, nel caso di vizi propridell’atto di riscossione (Cass., 29 marzo 2017, n. 8186; Cass., 9 novembre 2016, n. 22729; Cass., 11 marzo 2011, n. 5832; Cass., 6 maggio 2002, n. 6450; Cass., 17 settembre 2001, n. 11667).

E, in particolare, si è rimarcato che il litisconsorzio in appello tra l’ente impositore e l’agente della riscossione (laddove, così come nella fattispecie, entrambi evocatinel primo grado di giudizio) sussiste solo nel caso di cause inscindibili che conseguono dalla proposizione di motivi di ricorso che hanno investito, oltre al merito della pretesa impositiva, anche vizi propri della cartella(v., per tutte, Cass. Sez.

U., 30 aprile 2024, n. 11676cui adde Cass., 4 luglio 2024, n. 18328 ). 2.2 –La Corte ha, altresì, statuito che la disposizione di cui al d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, - alla cui stregua «Il ricorso in appello è proposto … nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado» - non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili (Cass., 5 novembre 2021, n. 31922; Cass., 27 ottobre 2017, n. 25588; Cass., 18 settembre 2015, n. 18361; Cass., 12 novembre 2014, n. 24083; Cass., 3 gennaio 2014, n. 45).

E detta conclusione, è stata di recente condivisa dalle Sezioni Unite della Corte che, per l’appunto, hanno rimarcato che il disposto dell'art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti, delineata dalle regole processualcivilistiche, cosicché, in base agli artt. 331 e 332 c.p.c., (solo) nelle cause scindibili non vi è obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti di quelle parti del giudizio di primo grado, il cui interesse alla partecipazione all'appello sia venuto meno ( Cass. Sez.

U., 30 aprile 2024, n. 11676, cit.). 2.3 - Nella fattispecie, la stessa gravata sentenza dà conto della proposizione di un appello principale da parte dell’Agenzia delle Entrate –gravame proposto nei diretti confronti della parte, odierna ricorrente, - e di un appello incidentale che involgeva, tra gli altri motivi pur proposti, la legittimità della cartella di pagamento sotto il profilo del difetto di motivazionenonché la decadenza dal potere di riscuotere il credito.

E, ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 54, le controdeduzioni che recano la proposizione di un appello incidentale vanno (solo) depositate nel prescritto termineladdove siano proposte, per l’appunto, in processi relativi a cause inscindibili o dipendenti (Cass. Sez.

U., 30 aprile 2024, n. 11676, cit.).

3. – L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata per nullità dell'intero procedimento di secondo grado,e della sentenza che lo ha definito in difetto di integrazione del contraddittorio, con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese processuali, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia dietro integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M La Corte, accoglieil primo motivo di ricorso , assorbiti i residui motivi ; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 926/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), che si rappresenta in proprio ( [OSCURATO:EMAIL] ) e che è rappresentato e difeso anche dall' a vv ocato [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL] ) e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate (06363391001), in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia ([OSCURATO:EMAIL]) ; -resistente - Agenzia delle Entrate Riscossione; –intimata – [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 6384/2022, depositata il 28 dicembre 2022, della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. –[OSCURATO:PERSONA], sulla base di sei motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 6384/2022, depositata il 28 dicembre 2022, con la quale la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio ha accoltol’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, così pronunciando in riforma della sentenza di prime cure che aveva accolto, limitatamente ad interessi e sanzioni, l’impugnazione di una cartella di pagamento notificata al contribuente dietro iscrizione a ruolo dell’imposta di registro dovuta in relazione ad un avviso di liquidazione recante tassazione di un atto giudiziario (decreto ingiuntivo n. 5451/07 R. G. emesso dal Tribunale di Roma in data 5 marzo 2007). 2. –L’Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita in giudizio per poter partecipare alla discussione del ricorso mentre l’Agenzia delle Entrate-Riscossionenon ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Il ricorso risulta articolato sui seguenti motivi: 1.1 –col primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,il ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per difetto di contraddittorio esponendo che – depositato atto di controdeduzioni che recava l’articolazione di motivi di ricorso incidentale che involgevano (anche) la decadenza dal potere di riscossione ed il difetto di motivazione della cartella di pagamento –il giudice del gravame avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione che non era stata destinataria dell’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate; 1.2 –il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,reca la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, sull’assunto che l’appello principale non era stato notificato (anche) nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione; 1.3 –col terzo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimentoall’art. 2943, cod. civ., alla l. n. 53 del 1994, art. 3-bis, comma 1, al d.l. n. 179/2012, artt. 16, comma 12, e 16-ter, conv. in l. n. 221/2012, al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, al regolamento UE n. 910/2014, art. 44, comma 1, lett. b), assumendo che – risultando eseguita la notifica della cartella di pagamento, a mezzo di posta elettronica certificata, da indirizzo («[OSCURATO:EMAIL]») non presente nei pubblici registri – il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare l’inesistenza di detta notifica con conseguente ricaduta in punto di inidoneità alla interruzione della prescrizione; 1.4 –il quarto motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.lgs. n. 472 del 1997, artt. 16, 17 e 20, all’art. 2948 n. 4 cod. civ., ed al d.P.R. 26 aprile 1986, art. 78, sull’assunto che – diversamente da quanto ritenuto dalla gravata sentenza – il credito dell’amministrazione per sanzioni ed interessi, pur se relativo alla dovutezza dell’imposta di registro, secondo gli stessi dictadella giurisprudenza di legittimità, soggiace al termine di prescrizione quinquennale, termine che, nella fattispecie, si era perfezionato con riferimento ad un avviso di liquidazione notificato in data 16 gennaio 2009 e di susseguente cartella di pagamento notificata il 23 luglio 2018; 1.5 – il quinto motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. sull’assunto che il rigetto dei motivi di appello spiegati in via incidentale risultava fondato su di una motivazione apparente; 1.6 –col sesto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,il ricorrente denuncia violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, commi 2 e 2-sexies, deducendo che – tenuto conto della circostanza che veniva in considerazione «un soggetto vittima di reato che aveva già perso tutti i suoi risparmi, che nonaveva recuperato nulla di quanto perso e che aveva vista restare impunita, anche penalmente, l'autrice del delitto perpetrato ai suoi danni» e della difesa personale svolta dall’Agenzia delle Entrate a mezzo di proprio funzionario, - le spese del giudizio avrebbero dovuto essere compensate, tra le parti, e, quantomeno, liquidate dietro la prevista riduzione (del 20%). 2. –Il primo motivo di ricorso –che involge la regolarità del giudizio di appello sotto il profilo del rispetto del contraddittorio e che, pertanto, riveste valore assorbente rispetto all’esame dei residui motivi di ricorso –è fondato e va accolto. 2.1 –In termini generali, va premesso, la Corte in più occasioni ha rilevato che, nel processo tributario, ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 10 e 14 , sussiste la legittimazione passiva dell’agente della riscossione quando oggetto della controversia è l'impugnazione di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabili e, cioè, nel caso di vizi propridell’atto di riscossione (Cass., 29 marzo 2017, n. 8186; Cass., 9 novembre 2016, n. 22729; Cass., 11 marzo 2011, n. 5832; Cass., 6 maggio 2002, n. 6450; Cass., 17 settembre 2001, n. 11667). E, in particolare, si è rimarcato che il litisconsorzio in appello tra l’ente impositore e l’agente della riscossione (laddove, così come nella fattispecie, entrambi evocatinel primo grado di giudizio) sussiste solo nel caso di cause inscindibili che conseguono dalla proposizione di motivi di ricorso che hanno investito, oltre al merito della pretesa impositiva, anche vizi propri della cartella(v., per tutte, Cass. Sez. U., 30 aprile 2024, n. 11676cui adde Cass., 4 luglio 2024, n. 18328 ). 2.2 –La Corte ha, altresì, statuito che la disposizione di cui al d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, - alla cui stregua «Il ricorso in appello è proposto … nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado» - non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili (Cass., 5 novembre 2021, n. 31922; Cass., 27 ottobre 2017, n. 25588; Cass., 18 settembre 2015, n. 18361; Cass., 12 novembre 2014, n. 24083; Cass., 3 gennaio 2014, n. 45). E detta conclusione, è stata di recente condivisa dalle Sezioni Unite della Corte che, per l’appunto, hanno rimarcato che il disposto dell'art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti, delineata dalle regole processualcivilistiche, cosicché, in base agli artt. 331 e 332 c.p.c., (solo) nelle cause scindibili non vi è obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti di quelle parti del giudizio di primo grado, il cui interesse alla partecipazione all'appello sia venuto meno ( Cass. Sez. U., 30 aprile 2024, n. 11676, cit.). 2.3 - Nella fattispecie, la stessa gravata sentenza dà conto della proposizione di un appello principale da parte dell’Agenzia delle Entrate –gravame proposto nei diretti confronti della parte, odierna ricorrente, - e di un appello incidentale che involgeva, tra gli altri motivi pur proposti, la legittimità della cartella di pagamento sotto il profilo del difetto di motivazionenonché la decadenza dal potere di riscuotere il credito. E, ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 54, le controdeduzioni che recano la proposizione di un appello incidentale vanno (solo) depositate nel prescritto termineladdove siano proposte, per l’appunto, in processi relativi a cause inscindibili o dipendenti (Cass. Sez. U., 30 aprile 2024, n. 11676, cit.). 3. – L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata per nullità dell'intero procedimento di secondo grado,e della sentenza che lo ha definito in difetto di integrazione del contraddittorio, con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese processuali, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia dietro integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M La Corte, accoglieil primo motivo di ricorso , assorbiti i residui motivi ; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità,
Sentenza Cassazione n. 32380/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris