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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:290
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0590_RES

Causa C‑590/23 CG e YN contro

[OSCURATO:PERSONA]H

e SD e UP (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof) Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 aprile 2026 «Rinvio pregiudiziale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Società dell’informazione – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi – Articolo 2 – Diritto di riproduzione – Articolo 5 – Eccezioni e limitazioni – Articolo 5, paragrafo 3, lettera k) – Nozione di “pastiche” – Utilizzo “a scopo di” pastiche – Riproduzione di parti di un fonogramma ( sampling ) – Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 11 – Libertà d’espressione – Articolo 13 – Libertà delle arti – Articolo 17 – Diritto di proprietà» Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritto di riproduzione, diritto di comunicazione di opere al pubblico e diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti – Eccezioni e limitazioni – Utilizzo a scopo di caricatura, parodia o pastiche – Applicazione di tale eccezione che deve rispettare un giusto equilibrio tra gli interessi e i diritti in questione [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 11. 13 e 17; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art 5, § , k)] (v. punti 33‑35, 47) Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritto di riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Utilizzo a scopo di caricatura, parodia o pastiche – Nozione di pastiche – Criteri di valutazione [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 5, § 3, k)] (v. punti 40‑44, 48, 49, 53, 58, dispositivo 1) Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritto di riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Utilizzo a scopo di pastiche – Intenzionalità dell’utilizzo – Valutazione oggettiva – Carattere di pastiche riconoscibile da una persona che conosce l’opera esistente utilizzata [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 5, § 3, k)] (v. punti 61, 62, dispositivo 2) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), la Corte, riunita in Grande Sezione, interpreta per la prima volta la nozione di «pastiche» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29 ( 1 ), che costituisce una delle eccezioni al diritto di riproduzione e di distribuzione e, così facendo, si pronuncia sul margine di libertà di cui godono gli artisti nei confronti del patrimonio culturale protetto dal diritto d’autore e dai diritti connessi.

CG e RL erano membri del gruppo musicale «Kraftwerk» che ha pubblicato, nel 1977, un fonogramma contenente il brano musicale «Metall auf Metall».

CG e YN, che è l’avente causa di RL, sostengono che la società [OSCURATO:PERSONA] e i compositori del brano musicale «Nur mir» hanno copiato, in forma elettronica, un campione (sample) di circa due secondi di una sequenza ritmica del brano musicale «Metall auf Metall» e che hanno integrato tale campione, mediante ripetizioni successive, nel brano musicale «Nur mir».

La controversia che li oppone dura da 20 anni ed è stata oggetto di un precedente rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte, sul quale quest’ultima si è già pronunciata ( 2 ).

Nutrendo, stavolta, dubbi sulle caratteristiche essenziali della nozione di «pastiche» e sul modo di valutare l’intenzione di utilizzare l’opera esistente a scopo di pastiche, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e adire la Corte in via pregiudiziale.

Giudizio della Corte Per quanto riguarda, in primo luogo, le caratteristiche della nozione di «pastiche», la Corte constata, innanzitutto, l’assenza di una sua definizione nella direttiva 2001/29 e la mancanza di carattere univoco.

Essa si fonda, di conseguenza, sull’interpretazione contestuale e teleologica di tale nozione.

Per quanto riguarda, poi, il contesto nel quale si iscrive la nozione di «pastiche», la Corte rileva che, in forza dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29, il diritto esclusivo dell’autore su un’opera o un materiale protetto, come una sequenza ritmica, può ( 3 ) subire un’eccezione qualora tale opera o tale materiale siano utilizzati a scopo di caricatura, parodia o pastiche.

L’associazione della nozione di «pastiche» con quelle di «caricatura» e di «parodia» porta la Corte a considerare che esse presentano caratteristiche essenziali comuni, ovvero, in particolare, il fatto di evocare un’opera esistente, pur presentando percettibili differenze rispetto a quest’ultima.

Cionondimeno, la Corte ritiene che occorra evitare di interpretare una o più di tali nozioni come giuridicamente ridondanti al fine di assicurare l’effetto utile di tali disposizioni.

Ciò significa, da un lato, che non si può pretendere che la nozione di «pastiche» comprenda un atto umoristico o canzonatorio, a meno di conferire a tale nozione una portata identica a quella delle eccezioni per «parodia» o «caricatura».

Dall’altro lato, un’interpretazione della nozione di «pastiche» nel senso che essa comprende qualsiasi creazione che evochi un’opera esistente e presenti percettibili differenze rispetto a quest’ultima deve essere anche scartata, per non rendere ridondanti le altre due eccezioni elencate all’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29.

Inoltre, nulla nel contesto di tale disposizione e, più in generale, nel contesto di tale articolo 5 indica che l’eccezione relativa al «pastiche» sia stata concepita come avente carattere residuale, comprendente qualsiasi forma di utilizzazione creativa di materiale protetto dal diritto d’autore.

Per quanto riguarda, in ultimo, la finalità dell’eccezione relativa al «pastiche», la Corte considera che la sua interpretazione deve rispettare, segnatamente nell’ambiente elettronico, un giusto equilibrio tra, i diritti fondamentali di sui tratta, ovvero, da un lato, il diritto di proprietà intellettuale e, dall’altro, la libertà di espressione e la libertà artistica degli utilizzatori di materiali protetti dal diritto d’autore, nonché l’interesse generale.

Pertanto, la nozione di «pastiche» non può essere interpretata in modo restrittivo, ma deve esserlo in piena conformità con l’esercizio delle libertà fondamentali.

La Corte ne deduce che l’eccezione relativa al «pastiche» non ha carattere residuale (Auffangtatbestand), ma comprende creazioni che evocano una o più opere esistenti, pur presentando percettibili differenze rispetto a queste ultime, allo scopo di instaurare con tali opere un dialogo artistico o creativo che sia riconoscibile come tale.

Essa precisa che, nella misura in cui solo l’utilizzazione di elementi di un’opera che, individualmente o congiuntamente, sono protetti dal diritto d’autore può richiedere l’autorizzazione del titolare dei diritti, l’eccezione relativa al «pastiche» deve, in una certa misura, consentire l’utilizzazione di tali elementi protetti, altrimenti l’eccezione medesima sarebbe privata di effetto utile.

Essa aggiunge che il dialogo artistico o creativo con l’opera o le opere può assumere diverse forme, ovvero, in particolare, quella di un’imitazione stilistica, di un omaggio o di un confronto umoristico o critico.

In secondo luogo, per quanto riguarda il modo in cui si deve valutare l’intenzione di utilizzare un’opera o un materiale protetto «a scopo di pastiche», la Corte considera che, per garantire la certezza del diritto, tale valutazione deve essere oggettiva, il carattere di «pastiche» deve essere riconoscibile dalle persone che conoscono l’opera esistente dalla quale vengono presi in prestito gli elementi caratteristici protetti dal diritto d’autore.

Pertanto, perché un utilizzo sia fatto «a scopo» di pastiche, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera), della direttiva 2001/29, è sufficiente che il carattere di «pastiche» sia riconoscibile da una persona che conosce l’opera esistente dalla quale vengono presi in prestito tali elementi. ( 1 ) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione ( GU 2001, L 167, pag. 10 ). ( 2 ) Sentenza della Corte del 29 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA] e a., ( C‑476/17 , EU:C:2019:624 ). ( 3 ) Tale eccezione è facoltativa nella direttiva 2001/29.

A tale proposito, si deve precisare che detta eccezione relativa al «pastiche» è stata resa obbligatoria all’articolo 17 della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0590_RES Causa C‑590/23 CG e YN contro [OSCURATO:PERSONA]H e SD e UP (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof) Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 aprile 2026 «Rinvio pregiudiziale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Società dell’informazione – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi – Articolo 2 – Diritto di riproduzione – Articolo 5 – Eccezioni e limitazioni – Articolo 5, paragrafo 3, lettera k) – Nozione di “pastiche” – Utilizzo “a scopo di” pastiche – Riproduzione di parti di un fonogramma ( sampling ) – Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 11 – Libertà d’espressione – Articolo 13 – Libertà delle arti – Articolo 17 – Diritto di proprietà» Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritto di riproduzione, diritto di comunicazione di opere al pubblico e diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti – Eccezioni e limitazioni – Utilizzo a scopo di caricatura, parodia o pastiche – Applicazione di tale eccezione che deve rispettare un giusto equilibrio tra gli interessi e i diritti in questione [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 11. 13 e 17; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art 5, § , k)] (v. punti 33‑35, 47) Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritto di riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Utilizzo a scopo di caricatura, parodia o pastiche – Nozione di pastiche – Criteri di valutazione [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 5, § 3, k)] (v. punti 40‑44, 48, 49, 53, 58, dispositivo 1) Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritto di riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Utilizzo a scopo di pastiche – Intenzionalità dell’utilizzo – Valutazione oggettiva – Carattere di pastiche riconoscibile da una persona che conosce l’opera esistente utilizzata [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 5, § 3, k)] (v. punti 61, 62, dispositivo 2) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), la Corte, riunita in Grande Sezione, interpreta per la prima volta la nozione di «pastiche» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29 ( 1 ), che costituisce una delle eccezioni al diritto di riproduzione e di distribuzione e, così facendo, si pronuncia sul margine di libertà di cui godono gli artisti nei confronti del patrimonio culturale protetto dal diritto d’autore e dai diritti connessi. CG e RL erano membri del gruppo musicale «Kraftwerk» che ha pubblicato, nel 1977, un fonogramma contenente il brano musicale «Metall auf Metall». CG e YN, che è l’avente causa di RL, sostengono che la società [OSCURATO:PERSONA] e i compositori del brano musicale «Nur mir» hanno copiato, in forma elettronica, un campione (sample) di circa due secondi di una sequenza ritmica del brano musicale «Metall auf Metall» e che hanno integrato tale campione, mediante ripetizioni successive, nel brano musicale «Nur mir». La controversia che li oppone dura da 20 anni ed è stata oggetto di un precedente rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte, sul quale quest’ultima si è già pronunciata ( 2 ). Nutrendo, stavolta, dubbi sulle caratteristiche essenziali della nozione di «pastiche» e sul modo di valutare l’intenzione di utilizzare l’opera esistente a scopo di pastiche, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e adire la Corte in via pregiudiziale. Giudizio della Corte Per quanto riguarda, in primo luogo, le caratteristiche della nozione di «pastiche», la Corte constata, innanzitutto, l’assenza di una sua definizione nella direttiva 2001/29 e la mancanza di carattere univoco. Essa si fonda, di conseguenza, sull’interpretazione contestuale e teleologica di tale nozione. Per quanto riguarda, poi, il contesto nel quale si iscrive la nozione di «pastiche», la Corte rileva che, in forza dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29, il diritto esclusivo dell’autore su un’opera o un materiale protetto, come una sequenza ritmica, può ( 3 ) subire un’eccezione qualora tale opera o tale materiale siano utilizzati a scopo di caricatura, parodia o pastiche. L’associazione della nozione di «pastiche» con quelle di «caricatura» e di «parodia» porta la Corte a considerare che esse presentano caratteristiche essenziali comuni, ovvero, in particolare, il fatto di evocare un’opera esistente, pur presentando percettibili differenze rispetto a quest’ultima. Cionondimeno, la Corte ritiene che occorra evitare di interpretare una o più di tali nozioni come giuridicamente ridondanti al fine di assicurare l’effetto utile di tali disposizioni. Ciò significa, da un lato, che non si può pretendere che la nozione di «pastiche» comprenda un atto umoristico o canzonatorio, a meno di conferire a tale nozione una portata identica a quella delle eccezioni per «parodia» o «caricatura». Dall’altro lato, un’interpretazione della nozione di «pastiche» nel senso che essa comprende qualsiasi creazione che evochi un’opera esistente e presenti percettibili differenze rispetto a quest’ultima deve essere anche scartata, per non rendere ridondanti le altre due eccezioni elencate all’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29. Inoltre, nulla nel contesto di tale disposizione e, più in generale, nel contesto di tale articolo 5 indica che l’eccezione relativa al «pastiche» sia stata concepita come avente carattere residuale, comprendente qualsiasi forma di utilizzazione creativa di materiale protetto dal diritto d’autore. Per quanto riguarda, in ultimo, la finalità dell’eccezione relativa al «pastiche», la Corte considera che la sua interpretazione deve rispettare, segnatamente nell’ambiente elettronico, un giusto equilibrio tra, i diritti fondamentali di sui tratta, ovvero, da un lato, il diritto di proprietà intellettuale e, dall’altro, la libertà di espressione e la libertà artistica degli utilizzatori di materiali protetti dal diritto d’autore, nonché l’interesse generale. Pertanto, la nozione di «pastiche» non può essere interpretata in modo restrittivo, ma deve esserlo in piena conformità con l’esercizio delle libertà fondamentali. La Corte ne deduce che l’eccezione relativa al «pastiche» non ha carattere residuale (Auffangtatbestand), ma comprende creazioni che evocano una o più opere esistenti, pur presentando percettibili differenze rispetto a queste ultime, allo scopo di instaurare con tali opere un dialogo artistico o creativo che sia riconoscibile come tale. Essa precisa che, nella misura in cui solo l’utilizzazione di elementi di un’opera che, individualmente o congiuntamente, sono protetti dal diritto d’autore può richiedere l’autorizzazione del titolare dei diritti, l’eccezione relativa al «pastiche» deve, in una certa misura, consentire l’utilizzazione di tali elementi protetti, altrimenti l’eccezione medesima sarebbe privata di effetto utile. Essa aggiunge che il dialogo artistico o creativo con l’opera o le opere può assumere diverse forme, ovvero, in particolare, quella di un’imitazione stilistica, di un omaggio o di un confronto umoristico o critico. In secondo luogo, per quanto riguarda il modo in cui si deve valutare l’intenzione di utilizzare un’opera o un materiale protetto «a scopo di pastiche», la Corte considera che, per garantire la certezza del diritto, tale valutazione deve essere oggettiva, il carattere di «pastiche» deve essere riconoscibile dalle persone che conoscono l’opera esistente dalla quale vengono presi in prestito gli elementi caratteristici protetti dal diritto d’autore. Pertanto, perché un utilizzo sia fatto «a scopo» di pastiche, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera), della direttiva 2001/29, è sufficiente che il carattere di «pastiche» sia riconoscibile da una persona che conosce l’opera esistente dalla quale vengono presi in prestito tali elementi. ( 1 ) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione ( GU 2001, L 167, pag. 10 ). ( 2 ) Sentenza della Corte del 29 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA] e a., ( C‑476/17 , EU:C:2019:624 ). ( 3 ) Tale eccezione è facoltativa nella direttiva 2001/29. A tale proposito, si deve precisare che detta eccezione relativa al «pastiche» è stata resa obbligatoria all’articolo 17 della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale.
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