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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08680/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del 30/01/2019 del Tribunale di Biella, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione di un motociclo.

Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'affermazione di responsabilità nonché il travisamento della prova desumibile, oltre che dal testo della stessa sentenza, dal verbale di sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] 1'8 giugno 2014 e dall'annotazione della Questura di Biella del 9 giugno 2014 - è manifestamente infondato, in quanto i denunciati vizi motivazionali sono smentiti dalla presenza, nella sentenza impugnata, di una coerente e logica argomentazione e i supposti travisamenti del fatto o della prova sono basati su elementi che attengono, piuttosto, all'interpretazione degli acquisiti elementi probatori, la quale è stata svolta in modo del tutto idoneo dal giudice del merito, con motivazione esente da vizi logici e giuridici (ed invero la Corte territoriale, condivise le argomentazioni del primo giudice e, dunque, rinviando anche implicitamente alle stesse per relationem, ha confermato il giudizio sulla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della ricettazione, valorizzando in proposito: le dichiarazioni del testimone [OSCURATO:PERSONA], zio dell'imputato, dalle quali risultava che questi, interpellato in ordine all'evidente provenienza furtiva del motociclo, che presentava il bloccasterzo rotto, non solo non negava gli addebiti mossigli dalla zio ma reagiva con minacce e violenza; la sparizione del motociclo dopo la discussione tra l'imputato e il Barsotti; la mancanza di indicazioni, da parte dell'imputato, in ordine alla provenienza del motociclo); Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000), al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione del motivo dedotto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del 30/01/2019 del Tribunale di Biella, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione di un motociclo. Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'affermazione di responsabilità nonché il travisamento della prova desumibile, oltre che dal testo della stessa sentenza, dal verbale di sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] 1'8 giugno 2014 e dall'annotazione della Questura di Biella del 9 giugno 2014 - è manifestamente infondato, in quanto i denunciati vizi motivazionali sono smentiti dalla presenza, nella sentenza impugnata, di una coerente e logica argomentazione e i supposti travisamenti del fatto o della prova sono basati su elementi che attengono, piuttosto, all'interpretazione degli acquisiti elementi probatori, la quale è stata svolta in modo del tutto idoneo dal giudice del merito, con motivazione esente da vizi logici e giuridici (ed invero la Corte territoriale, condivise le argomentazioni del primo giudice e, dunque, rinviando anche implicitamente alle stesse per relationem, ha confermato il giudizio sulla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della ricettazione, valorizzando in proposito: le dichiarazioni del testimone [OSCURATO:PERSONA], zio dell'imputato, dalle quali risultava che questi, interpellato in ordine all'evidente provenienza furtiva del motociclo, che presentava il bloccasterzo rotto, non solo non negava gli addebiti mossigli dalla zio ma reagiva con minacce e violenza; la sparizione del motociclo dopo la discussione tra l'imputato e il Barsotti; la mancanza di indicazioni, da parte dell'imputato, in ordine alla provenienza del motociclo); Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000), al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione del motivo dedotto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
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