CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 23731/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2726-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - contro ricorrente - avverso la sentenza n. 405/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA] 1\40LISE , depositata il 12/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 02726 sez. MT - ud. 11-05-2022 -2- RG. 2726/2020 Agenzia delle entrate c/[OSCURATO:PERSONA] che L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro [OSCURATO:PERSONA], impugnando la sentenza resa dalla CTR Molise indicata in epigrafe che, per quel che ancora rileva, ha ritenuto corretta la decisione di primo grado con la quale la pretesa fiscale, relativa a Irpef, addizionali regionale e comunali per gli anni dal 1999 al 2002 - indicata nell'avviso di intimazione notificato in data 11.11.2015 - era stata ritenuta prescritta, in ragione della scadenza del termine quinquennale applicabile. Il contribuente si è costituito con controricorso. Considerato che: 1. La ricorrente deduce la violazione dell'art.2946 c.c., ex art. 360 n.3 c.p.c., applicandosi -a differenza di quanto affermato dalla CTR- il termine di prescrizione di dieci anni in relazione alla natura del tributo richiesto, e considerando i parziali pagamenti e la sospensione del termine di prescrizione in forza della c.d. legge di stabilità dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 15.6.2014. 2. Il ricorso è fondato. Questa Corte è ferma nel ritenere che "la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto (quindi se è già previsto un termine di prescrizione di 10 anni come effettivamente è nel caso di specie - rimane di 10 anni) in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c. c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza de/termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c. (i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni), tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass., S. (I., n. 23397 del 2016). Pertanto, le Sezioni unite non hanno anche affermato che, in mancanza di impugnazione, ad ogni credito contenuto in cartella trovi applicazione la prescrizione breve: nel caso di specie, ossia per [OSCURATO:PERSONA], è previsto un termine di prescrizione ordinario decennale e non un termine più breve. Il principio di diritto richiamato dalla CTR va dunque integrato dai seguenti principi espressi da questa Corte, che si riferiscono alla durata della prescrizione dei crediti erariali [...] il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta (Cass., n. 32308 del 2019)" ( Cass., Sez. VI, 5, n. 18703/2020). La CTR non si è attenuta ai superiori principi, laddove ha ritenuto che relativamente ai crediti erariali contenuti negli atti di intimazione trovasse applicazione la prescrizione breve, dovendosi al contrario riconoscere che il termine di prescrizione per i tributi erariali oggetto della lite è di dieci anni, in virtù dell'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni (cfr. Cass.n. 12740 del 26/06/2020; Sez. 6 - 5, n. 32308 del 11112/2019). La sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso, va pertanto cassata, con rinvio alla CTR Molise, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, spettando al giudice del rinvio verificare la ricorrenza o meno di cause di interruzione del corso della prescrizione eventualmente dedotte dall'Ufficio nel corso della fase di merito. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Molise, anche per la liquidazione