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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 maggio 2024

Cassazione n. 43144/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Palermo, in parziale accoglimento della richiesta, ex art. 309 cod.proc.pen., avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.l. cod.pen. di cui al capo 1), ed ha confermato nel resto l'ordinanza emessa dal locale Giudice per le indagini preliminari, in data 14/05/2024, con la quale era stata disposta nei confronti della predetta la misura cautelare della custodia in carcere in relazione alla provvisoria incolpazione di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, poi sostituita con quella degli arresti domiciliari.A [OSCURATO:PERSONA], come da imputazione cautelare, è contestato il reato di partecipazione all'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con funzioni di direzione, di gestione, di controllo delle attività delittuose della consorteria criminale partecipando a riunioni operative, trasmettendo informazioni sull'andamento dell'attività dei sodali, assicurando suggerimenti e indicazioni utili ai fini gestionali e custodendo le somme di denaro provento dell'attività delittuose al dettaglio, in ordine al quale il Collegio ravvisava i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagata e ne ha chiesto l'annullamento deducendo i seguenti motivi.

2.1. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Il tribunale cautelare avrebbe ritenuto sussistente la partecipazione dell'indagata, moglie del capo [OSCURATO:PERSONA], al sodalizio criminoso, non contestata la sussistenza dell'associazione rientrante nel paradigma normativo di cui all'art. 74 cit., in ragione del compito di occultare il denaro contante frutto delle vendite illecite ed in parte destinato a finanziare l'acquisto dei carichi di stupefacenti necessari ad alimentare la piazza.

Traendo tale dimostrazione da un'intercettazione captata, in data 3 giugno 2022, da cui il tribunale avrebbe tratto la dimostrazione della qualifica di custode, circostanza quest'ultima proprio esclusa dal contenuto della conversazione stessa.

Sarebbe altresì lacunosa e insufficiente la motivazione per ritenere che dette somme di denaro sarebbero servite per il pagamento di una fornitura di stupefacente, da cui anche la carenza di motivazione in punto sussistenza dell'elemento psicologico dell'effettiva consapevolezza della prevenuta circa la destinazione finalistica delle somme di denaro fatte recapitare al marito.

Le stesse considerazioni varrebbero anche per quanto concerne l'episodio del 6 maggio 2022, nel corso del quale l'indagata, dopo aver constatato l'assenza nella piazza di spaccio di pusher, avvisava tempestivamente il marito affinché intervenisse.

Invero se l'indagata fosse inserita all'interno della compagine associativa, contestata in rubrica addirittura con funzione applicale, si sarebbe attivata direttamente per determinare l'operatività della piazza di spaccio, al contrario, invece, le risultanze processuali restituiscono un ruolo della predetta di colei che non interviene direttamente, ma si limita ad avvisare il marito dell'assenza dei soggetti che quotidianamente spacciavano sulla piazza, da cui la conseguenza dell'insussistenza di elementi atti a dimostrare che la stessa si prodigasse per garantire la vita dell'associazione.

Le risultanze processuali descriverebbero uno ruolo operativo del tutto episodico incompatibile con la partecipazione al sodalizio criminoso. -

2.1. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e art. 74 comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, quanto al ruolo apicale attribuito alla ricorrente.

La motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe carente in relazione all'individuazione di quali elementi di fatto fonderebbero il ruolo delineato dal primo comma dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non essendo delineati gli elementi che tratteggiano un ruolo apicale in capo alla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso risulta inammissibile.

A tale riguardo deve rammentarsi che sono inammissibili le censure concernenti il profilo della gravità indiziaria rispetto all'incolpazione provvisoria che non si confrontano con i passaggi argomentativi sviluppati dall'ordinanza impugnata in punto sussistenza della gravità indiziaria e che in parte si risolvono in una mirata rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento del giudizio di gravità indiziaria, omesso confronto che rende aspecifiche le doglianze e conseguentemente inammissibile il ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838) e che, allorquando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; conf.

Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro e altri, Rv. 237475).

Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate.

2. Ciò premesso, il ricorso che denuncia la carenza di motivazione in punto partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso, la cui sussistenza non è oggetto di contestazione, e in punto qualificazione di un ruolo apicale tra quelli indicati dall'art. 74 cit., e, per altro verso, invoca anche una diversa lettura del compendio probatorio, sul ritenuto ruolo di custode del denaro e, in relazione all'episodio del 6 maggio 2022, di gestione della piazza di spaccio, non si confronta con la decisione impugnata che, invece, ha confermato l'ordinanza genetica della misura cautelare in punto gravità indiziaria della partecipazione della stessa con una motivazione oltremodo adeguata, ispirata ad oggettive emergenze investigative e connotata da evidente logicità.

Il Tribunale del riesame ha, invero, esplicitato, con motivazione scevra da illogicità manifesta, le ragioni per le quali si debba ritenere provata, seppure in termini di elevata probabilità, la partecipazione della ricorrente all'associazione finalizzata all'attività di illecita commercializzazione al dettaglio di sostanza stupefacente tipo cocaina e hashish, a base famigliare, sviluppata all'interno di una specifica area metropolitana del quartiere urbano di Palermo, denominato Sperone.

L'ordinanza impugnata, dopo aver ripercorso in linea generale gli esiti delle investigazioni, ha esposto gli elementi sulla scorta dei quali ha ritenuto, a livello gravemente indiziario, la partecipazione della ricorrente, moglie del capo [OSCURATO:PERSONA], che aveva il compito di custodire il denaro provento dell'attività di cessione di stupefacente nella piazza di spaccio, di occultarlo, di recapitarlo al marito dietro sua richiesta (cfr. pag. 11), in un contesto nel quale era pienamente consapevole della provenienza dall'attività illecita svolta e ciò in quanto controllava anche la piazza di spaccio, come dimostrato da quanto captato il 6 maggio 2022, in cui la donna sollecitava il marito a intervenire per la gestione dell'attività di cessione al minuto (cfr. pag. 12), rimproverando anche il coniuge di non averle dato ascolto sulla presenza delle forze dell'ordine, in un contesto nel quale risulta che la donna è ben consapevole della struttura gerarchica dell'associazione stessa laddove, 1'11 luglio 2022, commenta con il coniuge l'arresto di [OSCURATO:PERSONA].

La motivazione è congrua, non manifestamente illogica e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità.

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per assenza di interesse.

La giurisprudenza di legittimità, con indirizzo interpretativo costante, ha affermato che in tema di impugnazioni cautelari, non sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, volto ad escludere la qualifica di organizzatore di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ritenuta sussistente, in quanto già la mera partecipazione al sodalizio integra il fatto costitutivo della presunzione cautelare e, di conseguenza, l'esclusione della suddetta qualifica non produrrebbe per il ricorrente alcuna conseguenza favorevole, in assenza di contestazione con il ricorso per cassazione delle valutazioni in punto di pericolo di reiterazione e della circostanza che l'ordinanza gravata non aveva valorizzato, a fini cautelari, il ruolo direttivo della ricorrente (Sez. 3, n. 31633 del 15/03/2019, Irabor, Rv. 276237 - 01; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, Fucito, Rv. 275028 - 01; Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, Renna, Rv. 284489 - 01).

Peraltro, osserva il Collegio che la decisione, inoltre, è in linea con i principi di diritto affermati da questa Suprema Corte in subiecta materia anche in relazione al ruolo attribuito, a livello di gravità indiziaria, di direzione, gestione e controllo dell'attività illecita sulla piazza di spaccio come sopra estrinsecatosi in coordinamento con il coniuge che non si limitava alla custodia e all'occultamento del denaro provento dell'attività illecita, ma comprendeva una vera a propria attività di gestione, attraverso il controllo della piazza, che si estrinsecava in direttive e consigli utili per consentire l'operatività del sodalizio criminoso.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

La Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente, a norma dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Palermo, in parziale accoglimento della richiesta, ex art. 309 cod.proc.pen., avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.l. cod.pen. di cui al capo 1), ed ha confermato nel resto l'ordinanza emessa dal locale Giudice per le indagini preliminari, in data 14/05/2024, con la quale era stata disposta nei confronti della predetta la misura cautelare della custodia in carcere in relazione alla provvisoria incolpazione di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, poi sostituita con quella degli arresti domiciliari.A [OSCURATO:PERSONA], come da imputazione cautelare, è contestato il reato di partecipazione all'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con funzioni di direzione, di gestione, di controllo delle attività delittuose della consorteria criminale partecipando a riunioni operative, trasmettendo informazioni sull'andamento dell'attività dei sodali, assicurando suggerimenti e indicazioni utili ai fini gestionali e custodendo le somme di denaro provento dell'attività delittuose al dettaglio, in ordine al quale il Collegio ravvisava i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagata e ne ha chiesto l'annullamento deducendo i seguenti motivi. 2.1. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il tribunale cautelare avrebbe ritenuto sussistente la partecipazione dell'indagata, moglie del capo [OSCURATO:PERSONA], al sodalizio criminoso, non contestata la sussistenza dell'associazione rientrante nel paradigma normativo di cui all'art. 74 cit., in ragione del compito di occultare il denaro contante frutto delle vendite illecite ed in parte destinato a finanziare l'acquisto dei carichi di stupefacenti necessari ad alimentare la piazza. Traendo tale dimostrazione da un'intercettazione captata, in data 3 giugno 2022, da cui il tribunale avrebbe tratto la dimostrazione della qualifica di custode, circostanza quest'ultima proprio esclusa dal contenuto della conversazione stessa. Sarebbe altresì lacunosa e insufficiente la motivazione per ritenere che dette somme di denaro sarebbero servite per il pagamento di una fornitura di stupefacente, da cui anche la carenza di motivazione in punto sussistenza dell'elemento psicologico dell'effettiva consapevolezza della prevenuta circa la destinazione finalistica delle somme di denaro fatte recapitare al marito. Le stesse considerazioni varrebbero anche per quanto concerne l'episodio del 6 maggio 2022, nel corso del quale l'indagata, dopo aver constatato l'assenza nella piazza di spaccio di pusher, avvisava tempestivamente il marito affinché intervenisse. Invero se l'indagata fosse inserita all'interno della compagine associativa, contestata in rubrica addirittura con funzione applicale, si sarebbe attivata direttamente per determinare l'operatività della piazza di spaccio, al contrario, invece, le risultanze processuali restituiscono un ruolo della predetta di colei che non interviene direttamente, ma si limita ad avvisare il marito dell'assenza dei soggetti che quotidianamente spacciavano sulla piazza, da cui la conseguenza dell'insussistenza di elementi atti a dimostrare che la stessa si prodigasse per garantire la vita dell'associazione. Le risultanze processuali descriverebbero uno ruolo operativo del tutto episodico incompatibile con la partecipazione al sodalizio criminoso. - 2.1. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e art. 74 comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, quanto al ruolo apicale attribuito alla ricorrente. La motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe carente in relazione all'individuazione di quali elementi di fatto fonderebbero il ruolo delineato dal primo comma dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non essendo delineati gli elementi che tratteggiano un ruolo apicale in capo alla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso risulta inammissibile. A tale riguardo deve rammentarsi che sono inammissibili le censure concernenti il profilo della gravità indiziaria rispetto all'incolpazione provvisoria che non si confrontano con i passaggi argomentativi sviluppati dall'ordinanza impugnata in punto sussistenza della gravità indiziaria e che in parte si risolvono in una mirata rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento del giudizio di gravità indiziaria, omesso confronto che rende aspecifiche le doglianze e conseguentemente inammissibile il ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838) e che, allorquando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; conf. Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro e altri, Rv. 237475). Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. 2. Ciò premesso, il ricorso che denuncia la carenza di motivazione in punto partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso, la cui sussistenza non è oggetto di contestazione, e in punto qualificazione di un ruolo apicale tra quelli indicati dall'art. 74 cit., e, per altro verso, invoca anche una diversa lettura del compendio probatorio, sul ritenuto ruolo di custode del denaro e, in relazione all'episodio del 6 maggio 2022, di gestione della piazza di spaccio, non si confronta con la decisione impugnata che, invece, ha confermato l'ordinanza genetica della misura cautelare in punto gravità indiziaria della partecipazione della stessa con una motivazione oltremodo adeguata, ispirata ad oggettive emergenze investigative e connotata da evidente logicità. Il Tribunale del riesame ha, invero, esplicitato, con motivazione scevra da illogicità manifesta, le ragioni per le quali si debba ritenere provata, seppure in termini di elevata probabilità, la partecipazione della ricorrente all'associazione finalizzata all'attività di illecita commercializzazione al dettaglio di sostanza stupefacente tipo cocaina e hashish, a base famigliare, sviluppata all'interno di una specifica area metropolitana del quartiere urbano di Palermo, denominato Sperone. L'ordinanza impugnata, dopo aver ripercorso in linea generale gli esiti delle investigazioni, ha esposto gli elementi sulla scorta dei quali ha ritenuto, a livello gravemente indiziario, la partecipazione della ricorrente, moglie del capo [OSCURATO:PERSONA], che aveva il compito di custodire il denaro provento dell'attività di cessione di stupefacente nella piazza di spaccio, di occultarlo, di recapitarlo al marito dietro sua richiesta (cfr. pag. 11), in un contesto nel quale era pienamente consapevole della provenienza dall'attività illecita svolta e ciò in quanto controllava anche la piazza di spaccio, come dimostrato da quanto captato il 6 maggio 2022, in cui la donna sollecitava il marito a intervenire per la gestione dell'attività di cessione al minuto (cfr. pag. 12), rimproverando anche il coniuge di non averle dato ascolto sulla presenza delle forze dell'ordine, in un contesto nel quale risulta che la donna è ben consapevole della struttura gerarchica dell'associazione stessa laddove, 1'11 luglio 2022, commenta con il coniuge l'arresto di [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione è congrua, non manifestamente illogica e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità. 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per assenza di interesse. La giurisprudenza di legittimità, con indirizzo interpretativo costante, ha affermato che in tema di impugnazioni cautelari, non sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, volto ad escludere la qualifica di organizzatore di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ritenuta sussistente, in quanto già la mera partecipazione al sodalizio integra il fatto costitutivo della presunzione cautelare e, di conseguenza, l'esclusione della suddetta qualifica non produrrebbe per il ricorrente alcuna conseguenza favorevole, in assenza di contestazione con il ricorso per cassazione delle valutazioni in punto di pericolo di reiterazione e della circostanza che l'ordinanza gravata non aveva valorizzato, a fini cautelari, il ruolo direttivo della ricorrente (Sez. 3, n. 31633 del 15/03/2019, Irabor, Rv. 276237 - 01; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, Fucito, Rv. 275028 - 01; Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, Renna, Rv. 284489 - 01). Peraltro, osserva il Collegio che la decisione, inoltre, è in linea con i principi di diritto affermati da questa Suprema Corte in subiecta materia anche in relazione al ruolo attribuito, a livello di gravità indiziaria, di direzione, gestione e controllo dell'attività illecita sulla piazza di spaccio come sopra estrinsecatosi in coordinamento con il coniuge che non si limitava alla custodia e all'occultamento del denaro provento dell'attività illecita, ma comprendeva una vera a propria attività di gestione, attraverso il controllo della piazza, che si estrinsecava in direttive e consigli utili per consentire l'operatività del sodalizio criminoso. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. La Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente, a norma dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pa
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