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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 febbraio 2024

Cassazione n. 31803/2024

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso15757-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 5 , nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, GABRIELE CAMOZZIn. 1, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -intimata - avverso la sentenza n. 4796 /20 19 de l la CORTE DI APPELLO di MILANO, PUBBLICATAil 3/12/20 19 ; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7748/2013, con il quale il Tribunale di Milano gli aveva ingiunto, in solido con [OSCURATO:SOCIETA]. (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), il pagamento della somma di € 573.146,76 in favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] separato atto di citazione, notificato in un momento successivo, anche [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo.

Nella resistenza dell’opposta,il Tribunale di Milano, riunite le due opposizioni, revocato il menzionato decreto monitorio, condannava con sentenza n. 2303/2018 ambedue le parti opponenti al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., della ridotta somma di € 558.139,97, oltre accessori e spese.

Con la sentenza impugnata, n. 4796 / 20 19 , la Corte di Appello di Milano riformava la decisione di prime cure, revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando l’odierna ricorrente alle spese del doppio grado di giudizio.

Ha proposto ricorso per la cassazione di detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., affidandosi acinque motivi.Ha resistitocon controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Con lettera del 12.12.2022 il procuratore della parte ricorrente ha rinunciato al mandato difensivo.

Con atto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] si è costituito il nuovo difensore della predetta società ricorrente.

A seguito della formulazione di proposta di decisione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la parte ricorrente, con istanza del 21.2.2024 depositata dal suo nuovo difensore munito di apposita procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] In via pregiudiziale il collegio rileva che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

Con lo stesso è stata, infatti, impugnatala sentenza della Corte di Appello di Milano n. 4796/2019, che la stessa parte ricorrente dichiara esserlestata notificata in data 07.02.2020 (cfr. pag. 1 del ricorso).

Poiché non emergeche la medesima ricorrente abbia depositat o la sentenza oggetto di ricorso con laprova della relata della sua avvenuta notificazionee considerato che essa è stata pubblicata il 3.12.2019, il ricorso, notificato in data 10.6.2020 (e non in data 14.7.2020, come erroneamente indicato nella proposta di decisione),risulta essere stato proposto oltre il termine di 60 giorni dalla indicata data di pubblicazione della pronuncia impugnata, e dunque tardivamente.

Trattasi di vizio rilevabile d’ufficio“… non potendo il vizio ritenersi sanato dalla mancata contestazione da parte della controricorrente, perché l'improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17014 del 20/06/2024 ) .

In relazione ad esso, va data continuità al principio secondo cui “Nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., quando l'impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita –nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.)– mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio” (Cass. Sez.U, Sentenza n. 21349 de l 6/07/2022 ; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 33923 del 5/12/2023 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27883del 29/10/2024 ) .

Non è, inoltre, ammessa la sanatoria del vizio in questione mediante deposito successivo della relata di notificazione della sentenza impugnata, poiché “La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un fatto processuale – la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.c.” (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 21349 del 6/07/2022, cit.).

Con riferimento alla portata del principio di autoresponsabilità, va anche ribadito che “La dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata contenuta nel ricorso per cassazione, quale atto processuale formale, indipendente dall'intenzione del dichiarante e produttivo degli effetti cui è destinato dalla legge nella serie procedimentale, non può essere successivamente corretta dal ricorrente con la memoria ex art. 380 bis o 378 c.p.c., atteso,per un verso, che l'ordinamento processuale non prevede un istituto che consenta la correzione degli atti processuali di parte (i quali sono normalmente ripetibili, salvo lo spirare dei termini stabiliti a pena di decadenza e il maturare delle preclusioni) e considerato, per altro verso, che la dichiarazione medesima, in quanto espressione dell'autoresponsabilità della parte, deve ritenersi inemendabile, rimettendosi altrimenti nella disponibilità della parte stessa l'applicabilità della sanzione dell'improcedibilità del ricorso”: in termini v.

Cass. Sez.6, Ordinanza n. 15832 del 7/06/2021 .

Con quest’ultima pronuncia si è anche precisato che “In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell'adempimento del dovere di controllare la tempestività dell'impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., procedendo all'accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all'art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l'onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all'art. 372, comma 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall'art. 369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l'improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l'ipotesi in cui la relazione di notificazi one risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d'ufficio”.

Ne discende l’erroneità del calcolo del termine breve per proporre ricorso per cassazione per come prospettatodalla parte ricorrente con l’istanza di decisione, poiché la stessa individua – a tal fine - il dies a quo nella data del7.2.2020, che corrisponde a quella cui essa afferma – senza averlo riscontrato documentalmente – che la sentenza impugnata le era stata notificata.

Al contrario, proprio l’assenza, all’interno degli atti del giudizio di legittimità, della copia munita dell’apposita relata di notifica di detta decisione, impedisce di far decorrere il termine di cui all’art. 325 c.p.c. dalla data di asserita notificazione della pronuncia di secondo grado, ed impone al collegio di fare riferimento all’unica data certa, rappresentata daquella della sua pubblicazione, che nella specie è avvenuta– come visto - il 3.12.2019.

Da tale data va,quindi, computato il termine breve per impugnare, che era pacificamente decorso nel momento in cui il ricorso è stato spedito per la notificazione (ovvero in data 10.06.2020).

Per completezza, va evidenziato che non si configura alcun contrasto tra la sanzione processuale dell’improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.ed i principi posti dag li artt. 24 e 111 Cost. e 6 della C onvenzione E .

D .

U .

“… trattandosi di un adempimento preliminare, tutt'altro che oneroso e complesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa ed al giusto processo, essendo finalizzato a verificare, nell'interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito ed a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19475 del 15/07/2024 ; in termini, c fr. anche Cass. Sez. 3, Ordinanza n.24724 del 16/09/2024 ).

In definitiva, alla stregua di tutte le argomentazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile , con conseguente preclusione dell’esame dei proposti motivi.

Le spese, liquidate come da dispositivo (in base al valore della causae alle attività difensive compiute dal controricorrente) , seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c .p.c. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della sola parte costituitasi tempestivamente con controricor so (essendo rimasta l’altr a parte intimata), di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché alpagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge‒ in favore della c assa delle ammende.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 9.200,00 di cui € 200 ,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c. al pagamento, in favore del suddetto controricorrente, di una somma ulteriore pari ad € 5.000,00,nonché all’ulteriore pagamento dell ’importo di euro 3 .000 ,00 in favore della cassa delle ammende.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso15757-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 5 , nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, GABRIELE CAMOZZIn. 1, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -intimata - avverso la sentenza n. 4796 /20 19 de l la CORTE DI APPELLO di MILANO, PUBBLICATAil 3/12/20 19 ; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7748/2013, con il quale il Tribunale di Milano gli aveva ingiunto, in solido con [OSCURATO:SOCIETA]. (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), il pagamento della somma di € 573.146,76 in favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] separato atto di citazione, notificato in un momento successivo, anche [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo. Nella resistenza dell’opposta,il Tribunale di Milano, riunite le due opposizioni, revocato il menzionato decreto monitorio, condannava con sentenza n. 2303/2018 ambedue le parti opponenti al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., della ridotta somma di € 558.139,97, oltre accessori e spese. Con la sentenza impugnata, n. 4796 / 20 19 , la Corte di Appello di Milano riformava la decisione di prime cure, revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando l’odierna ricorrente alle spese del doppio grado di giudizio. Ha proposto ricorso per la cassazione di detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., affidandosi acinque motivi.Ha resistitocon controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Con lettera del 12.12.2022 il procuratore della parte ricorrente ha rinunciato al mandato difensivo. Con atto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] si è costituito il nuovo difensore della predetta società ricorrente. A seguito della formulazione di proposta di decisione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la parte ricorrente, con istanza del 21.2.2024 depositata dal suo nuovo difensore munito di apposita procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] In via pregiudiziale il collegio rileva che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. Con lo stesso è stata, infatti, impugnatala sentenza della Corte di Appello di Milano n. 4796/2019, che la stessa parte ricorrente dichiara esserlestata notificata in data 07.02.2020 (cfr. pag. 1 del ricorso). Poiché non emergeche la medesima ricorrente abbia depositat o la sentenza oggetto di ricorso con laprova della relata della sua avvenuta notificazionee considerato che essa è stata pubblicata il 3.12.2019, il ricorso, notificato in data 10.6.2020 (e non in data 14.7.2020, come erroneamente indicato nella proposta di decisione),risulta essere stato proposto oltre il termine di 60 giorni dalla indicata data di pubblicazione della pronuncia impugnata, e dunque tardivamente. Trattasi di vizio rilevabile d’ufficio“… non potendo il vizio ritenersi sanato dalla mancata contestazione da parte della controricorrente, perché l'improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17014 del 20/06/2024 ) . In relazione ad esso, va data continuità al principio secondo cui “Nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., quando l'impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita –nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.)– mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio” (Cass. Sez.U, Sentenza n. 21349 de l 6/07/2022 ; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 33923 del 5/12/2023 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27883del 29/10/2024 ) . Non è, inoltre, ammessa la sanatoria del vizio in questione mediante deposito successivo della relata di notificazione della sentenza impugnata, poiché “La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un fatto processuale – la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.c.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 21349 del 6/07/2022, cit.). Con riferimento alla portata del principio di autoresponsabilità, va anche ribadito che “La dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata contenuta nel ricorso per cassazione, quale atto processuale formale, indipendente dall'intenzione del dichiarante e produttivo degli effetti cui è destinato dalla legge nella serie procedimentale, non può essere successivamente corretta dal ricorrente con la memoria ex art. 380 bis o 378 c.p.c., atteso,per un verso, che l'ordinamento processuale non prevede un istituto che consenta la correzione degli atti processuali di parte (i quali sono normalmente ripetibili, salvo lo spirare dei termini stabiliti a pena di decadenza e il maturare delle preclusioni) e considerato, per altro verso, che la dichiarazione medesima, in quanto espressione dell'autoresponsabilità della parte, deve ritenersi inemendabile, rimettendosi altrimenti nella disponibilità della parte stessa l'applicabilità della sanzione dell'improcedibilità del ricorso”: in termini v. Cass. Sez.6, Ordinanza n. 15832 del 7/06/2021 . Con quest’ultima pronuncia si è anche precisato che “In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell'adempimento del dovere di controllare la tempestività dell'impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., procedendo all'accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all'art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l'onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all'art. 372, comma 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall'art. 369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l'improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l'ipotesi in cui la relazione di notificazi one risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d'ufficio”. Ne discende l’erroneità del calcolo del termine breve per proporre ricorso per cassazione per come prospettatodalla parte ricorrente con l’istanza di decisione, poiché la stessa individua – a tal fine - il dies a quo nella data del7.2.2020, che corrisponde a quella cui essa afferma – senza averlo riscontrato documentalmente – che la sentenza impugnata le era stata notificata. Al contrario, proprio l’assenza, all’interno degli atti del giudizio di legittimità, della copia munita dell’apposita relata di notifica di detta decisione, impedisce di far decorrere il termine di cui all’art. 325 c.p.c. dalla data di asserita notificazione della pronuncia di secondo grado, ed impone al collegio di fare riferimento all’unica data certa, rappresentata daquella della sua pubblicazione, che nella specie è avvenuta– come visto - il 3.12.2019. Da tale data va,quindi, computato il termine breve per impugnare, che era pacificamente decorso nel momento in cui il ricorso è stato spedito per la notificazione (ovvero in data 10.06.2020). Per completezza, va evidenziato che non si configura alcun contrasto tra la sanzione processuale dell’improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.ed i principi posti dag li artt. 24 e 111 Cost. e 6 della C onvenzione E . D . U . “… trattandosi di un adempimento preliminare, tutt'altro che oneroso e complesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa ed al giusto processo, essendo finalizzato a verificare, nell'interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito ed a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19475 del 15/07/2024 ; in termini, c fr. anche Cass. Sez. 3, Ordinanza n.24724 del 16/09/2024 ). In definitiva, alla stregua di tutte le argomentazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile , con conseguente preclusione dell’esame dei proposti motivi. Le spese, liquidate come da dispositivo (in base al valore della causae alle attività difensive compiute dal controricorrente) , seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c .p.c. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della sola parte costituitasi tempestivamente con controricor so (essendo rimasta l’altr a parte intimata), di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché alpagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge‒ in favore della c assa delle ammende.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 9.200,00 di cui € 200 ,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c. al pagamento, in favore del suddetto controricorrente, di una somma ulteriore pari ad € 5.000,00,nonché all’ulteriore pagamento dell ’importo di euro 3 .000 ,00 in favore della cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificat
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