Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22131/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 14/05/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte - Sez. 1, n. 16452 del 12 marzo 2021 - della ordinanza del medesimo Tribunale del 30 ottobre 2020, ha confermato l'ordinanza del 8 ottobre 2020, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere ad [OSCURATO:PERSONA], sottoposto, unitamente al suo omonimo nonno, ad indagini per i delitti di illegale detenzione e porto in luogo pubblico di una granata, arma da guerra.

2. L'ordigno è stato rinvenuto successivamente all'arresto in flagranza in data 3 ottobre 2020 di un esponente di rilievo di una cosca di 'ndrangheta operante nel territorio di Taurianova al quale veniva ritenuto vicino l'Alessi.

Le verifiche erano state estese alla persona del ricorrente, al veicolo a lui in uso, alla sua abitazione ed ai luoghi ritenuti nella sua disponibilità, fra cui il terreno ove era stato reperita la granata, occultata in un barattolo di vetro posto sottoterra, nei pressi della recinzione del fondo, ove si trovavano animali di proprietà del ricorrente.

3. Avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare, [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto impugnazione innanzi al Tribunale del riesame che l'aveva confermata.

Ai fini della prova della disponibilità del fondo in capo al giovane [OSCURATO:PERSONA], erano state valorizzate le dichiarazioni del nonno [OSCURATO:PERSONA], classe 1948, il quale aveva riferito che l'immobile era nella disponibilità del nipote che ne possedeva le chiavi.

Esclusa la verosimiglianza e la logicità di una spiegazione alternativa circa la detenzione dell'ordigno sul terreno del quale disponeva il ricorrente, il Tribunale ha confermato il giudizio di gravità indiziaria relativamente ai reati di detenzione e porto di arma da guerra.

4. Questa Corte di cassazione, con la sentenza sopra citata, ha annullato con rinvio la prima ordinanza del Tribunale del riesame per carenza ed illogicità della motivazione.

Ha osservato che la difesa, innanzi al Tribunale del riesame, aveva prodotto una memoria difensiva e documentazione, che non erano state oggetto di adeguata e puntuale valutazione, atteso che il Tribunale non aveva preso in considerazione le argomentazioni esposte nella prima ed i dati oggettivi risultanti dalla seconda, confrontandoli con la documentazione prodotta dalla polizia giudiziaria sulla cui base, in termini pressoché esclusivi, il Tribunale del riesame aveva fondato il proprio convincimento, cosicché la motivazione appariva incongrua ed illogica.

Il Tribunale del riesame aveva desunto i gravi indizi di colpevolezza dal possesso delle chiavi del cancello del terreno sul quale erano presenti anche beni nella esclusiva disponibilità dell'indagato, per come emergeva dalle fotografie fornite dalla polizia giudiziaria, dalle dichiarazioni del nonno del ricorrente (anch'egli nella disponibilità del terreno, secondo la ricostruzione di cui all'ordinanza impugnata) e dall'atteggiamento nervoso dell'Alessi al momento della manifestata intenzione di estendere la perquisizione a quel terreno, successivamente a quella veicolare e domiciliare.

A fronte di tale quadro probatorio la Prima Sezione penale ha ritenuto pertinente e decisivo il rilievo difensivo, supportato, anch'esso, da documentazione fotografica e da una relazione tecnica sullo stato dei luoghi, secondo cui il terreno in questione era diviso in tre parti separate da due ulteriori (rispetto a quella dell'intero lotto) recinzioni dotate di altrettanti lucchetti e solo in una delle tre diverse porzioni vi erano beni ed animali di proprietà dell'Alessi e tale porzione era diversa da quella nella quale era stato rinvenuto l'ordigno; tale rilievo, tuttavia, non è stato preso in alcuna considerazione.

Il Tribunale del riesame, si afferma nella sentenza di annullamento con rinvio, avrebbe dovuto affrontare tali allegazioni onde valutare la coerenza delle conclusioni alle quali era pervenuto il Giudice per le indagini preliminari che aveva disposto la misura cautelare e che non aveva a disposizione tale materiale istruttorio, trattandosi di elementi di fatto potenzialmente incidenti sulla tenuta logica dell'intera ricostruzione fattuale, secondo la quale il ricorrente e suo nonno avrebbero avuto il compossesso del terreno e quindi dell'arma.

La tesi difensiva, secondo cui l'indagato avrebbe potuto accudire i propri animali e detenere i propri beni sul terreno in maniera tale da non rendersi conto di tutto ciò che era presente nelle altre distinte porzioni del fondo non era stata adeguatamente valutata.

5. Il Tribunale del riesame ha emesso una nuova ordinanza con la quale ha confermato il provvedimento di applicazione della custodia cautelare ed avverso detta ordinanza ha nuovamente proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo con il quale deduce la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., sostenendo che il Tribunale ha posto a base della sua decisione la medesima motivazione già ritenuta illogica da questa Corte di cassazione con la precedente sentenza di annullamento e che gli argomenti utilizzati dal Tribunale del riesame per superare le allegazioni contenute nella suddetta memoria difensiva erano comunque illogici o congetturali.

Per replicare a dette allegazioni, segnala il ricorrente, il Tribunale aveva asserito: 1) che il terreno non era formalmente diviso in subparticelle e le recinzioni interne ad esso erano poco alte e facilmente scavalcabili; che il terreno era stato occupato da ignoti già dal 2014 e uno zio dell'indagato aveva manifestato il suo interesse all'acquisto del terreno; 3) [OSCURATO:PERSONA] usufruiva arbitrariamente, facendovi pascolare un cavallo, di un ulteriore terreno confinante, di proprietà di tale Manganaro; 4) il ricorrente aveva le chiavi di accesso al terreno ed aveva bruscamente cambiato atteggiamento quando l'attività di perquisizione era stata estesa al terreno.

In sostanza, sostiene il ricorrente, il Tribunale afferma che egli aveva il possesso dell'intero fondo perché aveva le chiavi di accesso alla porzione di esso ove si trovavano i suoi beni e da qui aveva possibilità di scavalcare agevolmente le recinzioni interne, ma trattasi di affermazione puramente congetturale, in mancanza di qualsiasi aspetto fattuale in grado di supportarla.

Peraltro, la possibilità di scavalcare agevolmente la recinzione portava a concludere che chiunque poteva avere sotterrato la granata nel fondo.

Né poteva avere rilevanza la circostanza che il terreno non fosse catastalmente ripartito in più subparticelle, essendo invece prevalente la suddivisione di fatto del fondo in più frazioni, o gli altri aspetti segnalati dal Tribunale del riesame, che semmai dimostravano che anche altri soggetti appartenenti alla famiglia Alessi avevano la disponibilità del terreno. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

A fronte del rilievo operato da questa Corte di cassazione con la precedente sentenza di annullamento, in cui si invitava il Tribunale del riesame a prendere in considerazione gli argomenti difensivi contenuti nella memoria depositata dal difensore e la documentazione ad essa allegata, in cui si rappresentava che il terreno era di fatto suddiviso, attraverso recinzioni interne, in tre appezzamenti dei quali solo uno era nella disponibilità del giovane [OSCURATO:PERSONA], il Giudice del rinvio ha replicato che il terreno non è catastalmente frazionato in altrettante particelle.

Trattasi di argomento incongruo, atteso che in questa sede non rileva la situazione catastale del terreno, trattandosi di aspetto meramente formale, ma la concreta conformazione e suddivisione del terreno e la effettiva disponibilità dello stesso in capo all'odierno ricorrente.

Né il Giudice del rinvio chiarisce sotto quale profilo avrebbero rilevanza altre circostanze di fatto indicate nel provvedimento qui impugnato, come la circostanza che esso fosse stato occupato da ignoti già dal 2014 e uno zio dell'indagato aveva manifestato il suo interesse all'acquisto del terreno o anche che [OSCURATO:PERSONA] usufruiva arbitrariamente, facendovi pascolare un cavallo, di un ulteriore terreno confinante, di proprietà di tale Manganaro.

Trattasi di circostanze che non aiutano a comprendere perché dovrebbe ritenersi l'odierno ricorrente avesse la disponibilità della granata rinvenuta in una porzione di terreno della quale egli asserisce di non avere il possesso. 4 /7/ Quanto alla possibilità di scavalcare agevolmente le recinzioni che separano internamente le porzioni in cui il terreno è di fatto suddiviso, trattasi di argomento che se da un lato può rendere verosimile la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] abbia scavalcato la recinzione per sotterrare la granata in una delle porzioni diverse da quella nella sua disponibilità, dall'altro è compatibile anche con il sotterramento della granata da parte di altri soggetti che pure avrebbero potuto fare altrettanto.

In ogni caso lo scavalcamento della recinzione da parte dell'odierno ricorrente è una mera congettura.

2. Ne consegue che anche l'ordinanza impugnata in questa sede risulta manifestamente illogica non avendo dato adeguata risposta ai rilievi contenuti nella memoria difensiva e che essa deve conseguentemente essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 14/05/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte - Sez. 1, n. 16452 del 12 marzo 2021 - della ordinanza del medesimo Tribunale del 30 ottobre 2020, ha confermato l'ordinanza del 8 ottobre 2020, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere ad [OSCURATO:PERSONA], sottoposto, unitamente al suo omonimo nonno, ad indagini per i delitti di illegale detenzione e porto in luogo pubblico di una granata, arma da guerra. 2. L'ordigno è stato rinvenuto successivamente all'arresto in flagranza in data 3 ottobre 2020 di un esponente di rilievo di una cosca di 'ndrangheta operante nel territorio di Taurianova al quale veniva ritenuto vicino l'Alessi. Le verifiche erano state estese alla persona del ricorrente, al veicolo a lui in uso, alla sua abitazione ed ai luoghi ritenuti nella sua disponibilità, fra cui il terreno ove era stato reperita la granata, occultata in un barattolo di vetro posto sottoterra, nei pressi della recinzione del fondo, ove si trovavano animali di proprietà del ricorrente. 3. Avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare, [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto impugnazione innanzi al Tribunale del riesame che l'aveva confermata. Ai fini della prova della disponibilità del fondo in capo al giovane [OSCURATO:PERSONA], erano state valorizzate le dichiarazioni del nonno [OSCURATO:PERSONA], classe 1948, il quale aveva riferito che l'immobile era nella disponibilità del nipote che ne possedeva le chiavi. Esclusa la verosimiglianza e la logicità di una spiegazione alternativa circa la detenzione dell'ordigno sul terreno del quale disponeva il ricorrente, il Tribunale ha confermato il giudizio di gravità indiziaria relativamente ai reati di detenzione e porto di arma da guerra. 4. Questa Corte di cassazione, con la sentenza sopra citata, ha annullato con rinvio la prima ordinanza del Tribunale del riesame per carenza ed illogicità della motivazione. Ha osservato che la difesa, innanzi al Tribunale del riesame, aveva prodotto una memoria difensiva e documentazione, che non erano state oggetto di adeguata e puntuale valutazione, atteso che il Tribunale non aveva preso in considerazione le argomentazioni esposte nella prima ed i dati oggettivi risultanti dalla seconda, confrontandoli con la documentazione prodotta dalla polizia giudiziaria sulla cui base, in termini pressoché esclusivi, il Tribunale del riesame aveva fondato il proprio convincimento, cosicché la motivazione appariva incongrua ed illogica. Il Tribunale del riesame aveva desunto i gravi indizi di colpevolezza dal possesso delle chiavi del cancello del terreno sul quale erano presenti anche beni nella esclusiva disponibilità dell'indagato, per come emergeva dalle fotografie fornite dalla polizia giudiziaria, dalle dichiarazioni del nonno del ricorrente (anch'egli nella disponibilità del terreno, secondo la ricostruzione di cui all'ordinanza impugnata) e dall'atteggiamento nervoso dell'Alessi al momento della manifestata intenzione di estendere la perquisizione a quel terreno, successivamente a quella veicolare e domiciliare. A fronte di tale quadro probatorio la Prima Sezione penale ha ritenuto pertinente e decisivo il rilievo difensivo, supportato, anch'esso, da documentazione fotografica e da una relazione tecnica sullo stato dei luoghi, secondo cui il terreno in questione era diviso in tre parti separate da due ulteriori (rispetto a quella dell'intero lotto) recinzioni dotate di altrettanti lucchetti e solo in una delle tre diverse porzioni vi erano beni ed animali di proprietà dell'Alessi e tale porzione era diversa da quella nella quale era stato rinvenuto l'ordigno; tale rilievo, tuttavia, non è stato preso in alcuna considerazione. Il Tribunale del riesame, si afferma nella sentenza di annullamento con rinvio, avrebbe dovuto affrontare tali allegazioni onde valutare la coerenza delle conclusioni alle quali era pervenuto il Giudice per le indagini preliminari che aveva disposto la misura cautelare e che non aveva a disposizione tale materiale istruttorio, trattandosi di elementi di fatto potenzialmente incidenti sulla tenuta logica dell'intera ricostruzione fattuale, secondo la quale il ricorrente e suo nonno avrebbero avuto il compossesso del terreno e quindi dell'arma. La tesi difensiva, secondo cui l'indagato avrebbe potuto accudire i propri animali e detenere i propri beni sul terreno in maniera tale da non rendersi conto di tutto ciò che era presente nelle altre distinte porzioni del fondo non era stata adeguatamente valutata. 5. Il Tribunale del riesame ha emesso una nuova ordinanza con la quale ha confermato il provvedimento di applicazione della custodia cautelare ed avverso detta ordinanza ha nuovamente proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo con il quale deduce la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., sostenendo che il Tribunale ha posto a base della sua decisione la medesima motivazione già ritenuta illogica da questa Corte di cassazione con la precedente sentenza di annullamento e che gli argomenti utilizzati dal Tribunale del riesame per superare le allegazioni contenute nella suddetta memoria difensiva erano comunque illogici o congetturali. Per replicare a dette allegazioni, segnala il ricorrente, il Tribunale aveva asserito: 1) che il terreno non era formalmente diviso in subparticelle e le recinzioni interne ad esso erano poco alte e facilmente scavalcabili; che il terreno era stato occupato da ignoti già dal 2014 e uno zio dell'indagato aveva manifestato il suo interesse all'acquisto del terreno; 3) [OSCURATO:PERSONA] usufruiva arbitrariamente, facendovi pascolare un cavallo, di un ulteriore terreno confinante, di proprietà di tale Manganaro; 4) il ricorrente aveva le chiavi di accesso al terreno ed aveva bruscamente cambiato atteggiamento quando l'attività di perquisizione era stata estesa al terreno. In sostanza, sostiene il ricorrente, il Tribunale afferma che egli aveva il possesso dell'intero fondo perché aveva le chiavi di accesso alla porzione di esso ove si trovavano i suoi beni e da qui aveva possibilità di scavalcare agevolmente le recinzioni interne, ma trattasi di affermazione puramente congetturale, in mancanza di qualsiasi aspetto fattuale in grado di supportarla. Peraltro, la possibilità di scavalcare agevolmente la recinzione portava a concludere che chiunque poteva avere sotterrato la granata nel fondo. Né poteva avere rilevanza la circostanza che il terreno non fosse catastalmente ripartito in più subparticelle, essendo invece prevalente la suddivisione di fatto del fondo in più frazioni, o gli altri aspetti segnalati dal Tribunale del riesame, che semmai dimostravano che anche altri soggetti appartenenti alla famiglia Alessi avevano la disponibilità del terreno. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. A fronte del rilievo operato da questa Corte di cassazione con la precedente sentenza di annullamento, in cui si invitava il Tribunale del riesame a prendere in considerazione gli argomenti difensivi contenuti nella memoria depositata dal difensore e la documentazione ad essa allegata, in cui si rappresentava che il terreno era di fatto suddiviso, attraverso recinzioni interne, in tre appezzamenti dei quali solo uno era nella disponibilità del giovane [OSCURATO:PERSONA], il Giudice del rinvio ha replicato che il terreno non è catastalmente frazionato in altrettante particelle. Trattasi di argomento incongruo, atteso che in questa sede non rileva la situazione catastale del terreno, trattandosi di aspetto meramente formale, ma la concreta conformazione e suddivisione del terreno e la effettiva disponibilità dello stesso in capo all'odierno ricorrente. Né il Giudice del rinvio chiarisce sotto quale profilo avrebbero rilevanza altre circostanze di fatto indicate nel provvedimento qui impugnato, come la circostanza che esso fosse stato occupato da ignoti già dal 2014 e uno zio dell'indagato aveva manifestato il suo interesse all'acquisto del terreno o anche che [OSCURATO:PERSONA] usufruiva arbitrariamente, facendovi pascolare un cavallo, di un ulteriore terreno confinante, di proprietà di tale Manganaro. Trattasi di circostanze che non aiutano a comprendere perché dovrebbe ritenersi l'odierno ricorrente avesse la disponibilità della granata rinvenuta in una porzione di terreno della quale egli asserisce di non avere il possesso. 4 /7/ Quanto alla possibilità di scavalcare agevolmente le recinzioni che separano internamente le porzioni in cui il terreno è di fatto suddiviso, trattasi di argomento che se da un lato può rendere verosimile la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] abbia scavalcato la recinzione per sotterrare la granata in una delle porzioni diverse da quella nella sua disponibilità, dall'altro è compatibile anche con il sotterramento della granata da parte di altri soggetti che pure avrebbero potuto fare altrettanto. In ogni caso lo scavalcamento della recinzione da parte dell'odierno ricorrente è una mera congettura. 2. Ne consegue che anche l'ordinanza impugnata in questa sede risulta manifestamente illogica non avendo dato adeguata risposta ai rilievi contenuti nella memoria difensiva e che essa deve conseguentemente essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22131/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris