CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 marzo 2023
Cassazione n. 28427/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 28/11/2023 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA]Antonia avverso la sentenza emessa il 16 marzo 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso con la quale il predetto è stato riconosciuto responsabile del reato di calunnia e condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, sostituita in quella di lavori di pubblica utilità, rilevando la inappellabilità di tale sentenza ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce con unico motivo inosservanza del combinato disposto degli artt. 591, 593 comma 3 e 568, comma 5, cod. proc. pen. assumendo che la Corte di appello ha confuso il concetto di inappellabilità con quello di non impugnabilità, dovendosi convertire il proposto appello in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. 3. E' pervenuta memoria difensiva nell'interesse del ricorrente che, pur riportandosi alla istanza di rinvio formulata contestualmente alla istanza di trattazione orale del ricorso, ha sollecitato la Corte a: a) annullare la decisione della Corte territoriale, rinviando al giudice competente, affinché faccia buon governo del disposto degli artt. 591, 593 co.3 e 568 co.5 c.p.p. e, qualificata l'impugnazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] quale ricorso per cassazione, trasmettere gli atti al Giudice di legittimità; b) in applicazione del principio di economia processuale, qualificare autonomamente l'atto di impugnazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] come ricorso di legittimità e decidere sui motivi ivi indicati. 4. All'odierna udienza, rigettata l'istanza di rinvio del difensore come da ordinanza emessa in dibattimento, il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2. Del tutto correttamente la Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione proposta avverso sentenza che aveva applicato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, risultando manifestamente infondata la pretesa contestualmente avanzata dall'appellante di convertire il gravame in ricorso per cassazione. 3. Deve essere ribadito l'orientamento più volte affermato che è inammissibile l'impugnazione proposta con un mezzo di gravame diverso da quello prescritto, nel caso in cui dall'esame dell'atto emerga che la parte abbia intenzionalmente interposto il mezzo di gravame non consentito dalla legge (Sez. 4, n. 1441 del 21/11/2023 dep.2024,Verrucci, Rv. 285634), chiarendosi condivisibilmente che «il giudice ha il potere-dovere di provvedere all'appropriata qualificazione del gravame, privilegiando, rispetto alla formale apparenza, la volontà della parte di attivare il rimedio all'uopo predisposto dall'ordinamento giuridico. Ma proprio perché la disposizione indicata è finalizzata alla salvezza e non alla modifica della volontà reale dell'interessato, al giudice non è consentito sostituire il mezzo d'impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato (ma inammissibilmente proposto dalla parte) con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamene ammissibile: in tale ipotesi, infatti, non può parlarsi di inesatta qualificazione giuridica del gravame, come tale suscettibile di rettifica ope iudicis, ma di una infondata pretesa, da sanzionare con l'inammissibilità». 3. Nella specie, come risulta dallo stesso ricorso che riporta l'atto di gravame dichiarato inammissibile, lo stesso difensore, nel proporlo, ha affermato di «non sconoscere la dubbia appellabilità della sentenza in base alla nuova formulazione del disposto dell'art. 593 c.p.p.», invitando contestualmente la Corte di appello a convertire il gravame ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., asserendo anche la meramente ipotetica discutibilità del consenso ex art. 545-bis cod. proc. pen. dell'imputato «per un consiglio erroneo del suo allora difensore» e così «viziato da errore evidente, indotto dalla sciagurata decisione altrui». 4. Pertanto, ricorre nella specie la intenzionalità della parte di proporre un mezzo di impugnazione non previsto dalla legge, e non può darsi luogo alla pretesa conversione del mezzo di impugnazione in ricorso per cassazione - che peraltro non potrebbe trovare accesso in ragione delle censure in fatto, ancorché sotto la veste formale della violazione dell'art. 368 cod. pen., in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato proposte con l'atto, non essendo in alcun modo apprezzabile la mera ipotesi avanzata nell'atto di gravame in ordine alla validità del consenso espresso dall'imputato alla applicazione della pena sostitutiva. 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f