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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 settembre 2021

Cassazione n. 39484/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILAnei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 del TRIBUNALE DI PESCARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con restituzione degli atti al Tribunale di Pescara. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di L'aquila ricorre -per saltum- avverso la sentenza del 16/12/2020 del Tribunale di Pescara che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione perché estinto per prescrizione.

1.1. Il Pubblico ministero ricorrente, con un unico motivo, deduce l'erroneo calcolo della prescrizione, dichiarata dal tribunale senza tenere conto della recidiva specifica e reiterata contestata all'imputato. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.

Va preliminarmente rilevato che nel capo d'imputazi-one è contestata la recidiva specifica e reiterata.

Tale aggravante a effetto speciale incide sia sul massimo edittale (ai sensi dell'art. 99, comma 4, comma), sia sull'aumento massimo del tempo necessario al perfezionamento della prescrizione in ragione della presenza di atti interruttivi ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod.pen.

La pena edittale massima per il reato di ricettazione, infatti, per effetto della recidiva deve essere aumentata di due terzi, ai sensi dell'art. 99, comma quarto, cod.pen., così pervenendosi alla misura di anni sedici e mesi otto di reclusione, che -dunque- costituisce il tempo necessario a far maturare la prescrizione.

Tale tempo va ulteriormente dilatato di altri due terzi in ragione agli atti interruttivi relativi a un reato aggravato dalla recidiva, così pervenendosi alla misura di 27 anni, un mese e dieci giorni.

Ove si consideri che il fatto più risalente è contestato come commesso il 7/7/2011, ne discende che la prescrizione -al netto delle eventuali cause di sospensione- non potrà maturare prima del 17/8/20138.

2. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata perché il Tribunale ha dichiarato la prescrizione in violazione di legge.

L'annullamento va disposto con rinvio alla Corte di appello perché proceda nel giudizio, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod.proc.pen., giacchè la sentenza annullata è stata resa all'esito dell'istruttoria dibattimentale ed era -perciò- appellabile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di L'Aquila.

Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] »ero [OSCURATO:PERSONA]Agos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILAnei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 del TRIBUNALE DI PESCARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con restituzione degli atti al Tribunale di Pescara. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di L'aquila ricorre -per saltum- avverso la sentenza del 16/12/2020 del Tribunale di Pescara che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione perché estinto per prescrizione. 1.1. Il Pubblico ministero ricorrente, con un unico motivo, deduce l'erroneo calcolo della prescrizione, dichiarata dal tribunale senza tenere conto della recidiva specifica e reiterata contestata all'imputato. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato. Va preliminarmente rilevato che nel capo d'imputazi-one è contestata la recidiva specifica e reiterata. Tale aggravante a effetto speciale incide sia sul massimo edittale (ai sensi dell'art. 99, comma 4, comma), sia sull'aumento massimo del tempo necessario al perfezionamento della prescrizione in ragione della presenza di atti interruttivi ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod.pen. La pena edittale massima per il reato di ricettazione, infatti, per effetto della recidiva deve essere aumentata di due terzi, ai sensi dell'art. 99, comma quarto, cod.pen., così pervenendosi alla misura di anni sedici e mesi otto di reclusione, che -dunque- costituisce il tempo necessario a far maturare la prescrizione. Tale tempo va ulteriormente dilatato di altri due terzi in ragione agli atti interruttivi relativi a un reato aggravato dalla recidiva, così pervenendosi alla misura di 27 anni, un mese e dieci giorni. Ove si consideri che il fatto più risalente è contestato come commesso il 7/7/2011, ne discende che la prescrizione -al netto delle eventuali cause di sospensione- non potrà maturare prima del 17/8/20138. 2. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata perché il Tribunale ha dichiarato la prescrizione in violazione di legge. L'annullamento va disposto con rinvio alla Corte di appello perché proceda nel giudizio, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod.proc.pen., giacchè la sentenza annullata è stata resa all'esito dell'istruttoria dibattimentale ed era -perciò- appellabile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di L'Aquila. Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] »ero [OSCURATO:PERSONA]Agos
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