CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 febbraio 2026
Cassazione n. 04963/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27923/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 96/2021 depositata il 30/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1)Il Tribunale di Pordenone, con decreto ingiuntivo n. 1996/2013, ha ingiunto alla [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] e ai fideiussori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di pagare a favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la somma di €. 187.837,46 (di cui €. 4.831,43 per scoperto del conto corrente ed €. 183.006,03 per saldo debitore anticipi export), facendo riferimento al rapporto di conto corrente affidato (n. 490232, poi rinumerato 46340878) intrattenuto dal 1985 dalla [OSCURATO:SOCIETA] presso l’allora [OSCURATO:PERSONA] del Veneto (cui dopo vari passaggi è subentrata l’attuale Banca), fino alla cessazione del rapporto in data 17/9/2013. Con atto di citazione notificato il 31/7/2019 la [OSCURATO:SOCIETA] e i fideiussori hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, chiedendo l’accertamento negativo del credito, eccependo il difetto di prova (precedente istanza ex art. 119 TUB e poi nel procedimento ex art.210 c.p.c.) e contestando una serie di poste illegittime, tra le quali l’anatocismo, e chiedendo la condanna della Banca al pagamento dell’eccedenza. Il Tribunale di Pordenone, con sentenza del 18/1/2019 ha accolto in parte l’opposizione, adottando i calcoli formulati dal CTU nella sua prima relazione, datata 22/3/2016, e condannando gli opponenti a pagare la minore somma di €. 71.555,88. [OSCURATO:PERSONA] snc e i fideiussori hanno proposto appello, contestando che non fossero stati considerati gli e/c dal 2005 al 2013 prodotti dalla Banca, che non fosse stato calcolato il periodo dal 2004 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (e/c non prodotti dalla Banca), che non fosse stato effettuato il ricalcolo del rapporto per il periodo dal 1986 al 1989 (nonostante la produzione di documentazione da parte degli opponenti) e che il conto fosse stato depurato anche della capitalizzazione degli interessi attivi per il periodo antecedente alla modifica contrattuale del 12/10/2005, e chiedendo la rettifica della segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] e il risarcimento del danno. La Corte d’Appello di Trieste, con la sentenza pubblicata il 30/3/2021, ha parzialmente accolto l’appello, riducendo la somma dovuta dagli appellanti da €. 55.484,99 a €. 34.906,91, oltre interessi, e procedendo alla rettifica richiesta e a compensare le spese processuali. La Corte ha ritenuto che dovesse essere presa in considerazione la seconda perizia del CTU (quella integrativa del 6/10/2016, che teneva conto anche degli e/c prodotti dalla Banca, per il periodo 2005-2013), ha respinto invece la richiesta degli appellanti relativa al triennio 1986/1988, considerato che la documentazione prodotta tempestivamente, doc. 15 degli opponenti, era stata giudicata dal CTU non idonea a ricostruire il rapporto dare/avere per quel periodo, che i più completi e/c 1986/1988 erano stati poi prodotti tardivamente- come allegati ad un ricorso ex art.92 disp. att. c.p.c.- dagli opponenti (come rilevato dal primo giudice) e che dunque correttamente il CTU aveva fatto decorrere il ricalcolo del rapporto dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (data alla quale, fra l’altro, il saldo risultava attivo a favore della società). Infine, la Corte ha confermato l’esclusione della capitalizzazione degli interessi sia debitori che creditori fino al 12/10/2005, rilevando che anche se la nullità della clausola contrattuale n. 7 doveva essere intesa come nullità di protezione, essa mirava ad eliminare situazioni di vantaggio per la Banca, ma non poteva essere utilizzata per attribuire ingiustificati vantaggi al correntista. 2) Con ricorso notificato il 2/11/2021 la [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] e i fideiussori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Trieste, proponendo tre motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] spa resiste con controricorso. Sia i ricorrenti che la controricorrente hanno depositato memorie, in cui hanno ribadito le avverse posizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1) Primo motivo di impugnazione: “Violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 co. 1 c.c. (art. 360 co. 1 n. 3 cpc). Violazione di legge con riguardo all’art. 132 co. 2 n. 4 cpc (art. 360 co. 1 n. 3 cpc) e comunque omesso esame di un fatto storico determinante al fine del decidere la cui esistenza risulta dagli atti processuali ed ha costituito oggetto di discussione (art. 360, co.1 n. 5cpc). Violazione di legge in relazione agli artt. 116, 183 c.6, 198 c.2 cpc (art. 360 co. 1 n. 3 cpc)”. I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., osservando che la Banca non aveva prodotto tutti gli estratti conto e che non poteva essere confuso l’onere probatorio su di essa incombente con la durata dell’obbligo di conservazione delle scritture contabili. Affermano di aver prodotto essi stessi, comunque, gli e/c dal 1986 al 2013 e che erroneamente il CTU aveva ritenuto che la loro produzione originaria (doc. 15) degli e/c 1986/1988 non permettesse di ricostruire il rapporto contabile per tale periodo e aveva fatto decorrere il ricalcolo dal 1989, negando così loro il diritto alla restituzione dell’indebito eventualmente prodottosi nel periodo antecedente e il diritto all’azzeramento del saldo iniziale. Hanno sostenuto inoltre l’errata valutazione del materiale probatorio da parte della Corte, sia riguardo alla loro produzione originaria degli e/c per il periodo 1986/1988, sia perché i dati-fonte utilizzati dal loro perito dott. [OSCURATO:PERSONA] non erano mai stati contestati dalla controparte, sia perché non era stata ammessa, perché definita tardiva, la loro produzione degli ulteriori e/c relativi al periodo 1986/1988 (effettuata attraverso un ricorso ex art. 92 disp. att. c.p.c.), affermando che a quest’ultima documentazione non poteva essere applicato il regime ordinario delle preclusioni, perché il quesito peritale aveva invitato il CTU a ricostruire il rapporto non solo sulla scorta degli e/c agli atti, ma anche con “ogni altro elemento documentale ritenuto tecnicamente idoneo allo scopo”, e che comunque l’art. 198, co. 2, c.p.c. andava interpretato nel senso che esso non precludeva l’utilizzo della documentazione necessaria quando la sua esistenza risultava logicamente plausibile sulla base degli elementi acquisiti. Da parte sua la Banca controricorrente sottolinea che il suo credito di €. 183.006,03, per saldo debitore anticipi export, oltre interessi, non è mai stato contestato dalle controparti (che riferiscono le loro contestazioni al rapporto d c/c) ed eccepisce l’inammissibilità del motivo per la sua formulazione e per l’infondatezza delle censure. Il motivo è inammissibile. 1.1) In primo luogo si respinge l’eccezione della controricorrente di inammissibilità del primo motivo di impugnazione per cumulo eterogeno di contestazioni, rilevando che, comunque, le varie contestazioni sono esposte nel ricorso in modo da consentirne un esame preciso. 1.2) Venendo all’esame del motivo, innanzi tutto si osserva che la giurisprudenza di questa Corte ha elaborato un orientamento ormai consolidato sia in ordine alle domande reciproche tra istituto di credito e correntista, sia in relazione ai criteri applicabili per la rideterminazione del saldo di conto corrente in ipotesi di documentazione incompleta sull’andamento del rapporto. È stato ribadito (Cass. n. 13667/2025, Cass. n. 1763/2024 e Cass. n. 11735/2024) che, in tema di rapporti bancari regolati in conto corrente, quando la banca agisca in giudizio per ottenere il pagamento del saldo passivo risultante e il correntista, a sua volta, chieda la rideterminazione del saldo - concludendo per la condanna dell’istituto a pagare una differenza in proprio favore-, l’eventuale carenza di estratti conto o di altra documentazione utile a ricostruire integralmente l’andamento del rapporto comporta che:…2) per quanto riguarda il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: a) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda; b) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale; in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera; così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo. 1.3) Si osserva, allora, che, in relazione al c/c 46340878 in esame, sono i ricorrenti, che lamentano l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chiedono la restituzione e che hanno svolto azione di accertamento negativo in via riconvenzionale, a dover provare i loro assunti. Infatti, è onere del correntista, attore sostanziale nella riconvenzionale di indebito, a dover produrre tutti gli estratti conto a partire dall’accensione del rapporto. In mancanza della documentazione relativa all’inizio del rapporto, dovrebbe applicarsi, al massimo, l’azzeramento del saldo del primo e/c disponibile, ma, nel presente caso la questione non si pone, perché il primo estratto disponibile (1/1/1989) era a credito del correntista, come pacifico tra le parti. Né i ricorrenti possono pretendere il riconoscimento di un saldo positivo maggiore, non avendo essi dimostrato lo stesso (peraltro essi insistono per chiedere l’azzeramento del primo saldo disponibile, dimenticando che esso risulta attivo). 1.4) Non possono, d’altra parte, essere utilizzati i documenti prodotti dai ricorrenti relativamente al triennio 1986/1988. In primo luogo, circa la documentazione prodotta tempestivamente dagli allora opponenti (doc. 15 del fascicolo di primo grado), da un lato non è ammissibile il motivo di impugnazione laddove viene configurato come censura ex art. 360 n. 5 c.p.c., perché la contestazione dell’errata valutazione di tali documenti da parte del CTU e dell’errata interpretazione della CTU da parte della Corte d’Appello non integra gli estremi della suddetta norma, non costituisce cioè censura di omesso esame di fatto storico decisivo, trattandosi invece di contestazione dell’attività valutativa delle prove da parte del giudice di merito (che ha tenuto conto di detta documentazione e ne ha fornito una sua valutazione dal punto di vista probatorio), insindacabile in sede di legittimità. In ogni caso, la censura ex art. 360 primo comma n. 5 cpc è inammissibile, considerato l’art. 348 ter quarto ed ultimo comma cpc, avendo la sentenza d’appello, respingendo il secondo e il quarto motivo di appello, confermato la sentenza di primo grado; la cd. doppia conforme che preclude il motivo di cui art. 360 n. 5 cpc. Per quanto riguarda gli e/c relativi al triennio 1986/1988 allegati dagli opponenti al ricorso ex art. 92 disp. att. cpc promosso davanti al Tribunale, è evidente che gli stessi sono stati tardivamente depositati, per cui non possono essere presi in considerazione. Il termine di deposito dei documenti ex art. 183 n. 2 cpc è termine perentorio, sottratto alla disponibilità delle parti; la preclusione della seconda memoria ex art. 183 cpc è assoluta e riguarda tutti i documenti di formazione anteriore alla memoria stessa. Né rileva l’accenno che i ricorrenti fanno all’art. 198, co. 2, c.p.c., dal momento che lo stesso non autorizza la definitiva acquisizione alla causa, da parte del CTU, dei documenti non prodotti tempestivamente, qualora manchi il consenso di tutte le parti. E anche sotto questo profilo è inammissibile la doglianza ex art. 360 primo comma n. 5 cpc, per le ragioni sopra esposte. 1.5) Quanto alla asserita violazione del principio di non contestazione (non contestazione dei dati-fonte ricavati dalla perizia del CTP dei ricorrenti, dott. [OSCURATO:PERSONA]), la censura è inammissibile. La questione, infatti, è nuova, mai sollevata nel giudizio di merito. Nel ricorso non si indica in quale atto del primo grado e financo di appello sia stato invocato il principio di non contestazione, che non è neppure oggetto di un motivo d’appello. Non ne ha mai parlato neppure il CTP dott. [OSCURATO:PERSONA], presente alle operazioni peritali. In realtà, il fatto è che i ricorrenti erano veramente in possesso degli estratti conto dal 1986 al 1988, ma li hanno depositati in causa tardivamente, decorso ogni termine di cui art. 183 cpc, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale. Infatti, la Banca si era impegnata a depositare – ed ha depositato infatti – tutti gli estratti conto dal 1° maggio 2005 all’estinzione; non si è mai impegnata a depositare e non ha depositato alcun estratto di data anteriore. 2) Secondo motivo di impugnazione: “Violazione di legge con riguardo agli artt. 112 e 132 co.2 n. 4 cpc (art. 360 co. 1 n. 3 cpc) per mancato esame del quarto motivo d’appello (parte seconda). Violazione o falsa applicazione degli artt. 2220 cc, 2697 cc e dell’art. 210 cpc (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.). Omesso esame d’un fatto decisivo (mancato ricalcolo del periodo 01.01.2004 –31.03.2005) oggetto di discussione tra le parti (art. 360 co. 1 n. 5 cpc)”. I ricorrenti lamentano la mancata produzione da parte della Banca degli e/c dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30/3/2005. E contestano che il CTU, non ricalcolando tale periodo, non abbia stornato gli eventuali addebiti illegittimi perpetrati in esso. Contestano alla Corte di Appello di aver omesso di pronunciarsi sul punto. Il motivo è inammissibile. 2.1) In primo luogo è inammissibile la doglianza ex art. 360 n. 5 c.p.c., per gli stessi motivi sopra esposti (c.d. “doppia conforme”). Quanto al mancato rinnovo della consulenza tecnica da parte del Giudice di merito, il provvedimento di rigetto può essere sindacato esclusivamente sotto il profilo della motivazione ex art. 360 comma 1 n. 5 cpc – censura comunque inammissibile per lo stesso motivo appena esposto. In ogni caso si osserva che i ricorrenti, avendo svolto azione di accertamento negativo in via riconvenzionale, avrebbero dovuto provare i loro assunti e che, comunque, per tale periodo, come non sono stati stornati illegittimi addebiti, non sono neppure stati riconosciuti crediti a favore della parte avversa. 3) Terzo motivo di impugnazione: “Violazione di legge con riguardo agli artt. 112 e 132 co.2 n. 4 cpc (art. 360 co. 1 n. 3 cpc) per pronuncia ultra-petita. Violazione o falsa applicazione dell’art 1283 c.c., degli artt. 120 e 127 co. 2 del D.Lgs. 385/1993 (TUB) (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.)”. I ricorrenti si lamentano che, per il periodo anteriore alla modifica contrattuale del 12/10/2005, all’eliminazione della capitalizzazione per gli interessi debitori non sia stato accompagnato il riconoscimento della capitalizzazione degli interessi attivi, essendo quella sull’anatocismo (clausola 7 del contratto) una nullità di protezione, che dovrebbe valere solo a loro favore. Sottolineano inoltre che non vi era stata domanda avversa per l’eliminazione della capitalizzazione degli interessi attivi. Il motivo è inammissibile. 3.1) In via preliminare si osserva che il motivo difetta dell’autosufficienza non essendo trascritto in ricorso l’art. 7 del contratto di conto corrente del 1985; sicché si discute della validità ed efficacia di una clausola di cui si ignora il contenuto. In ogni caso, risulta corretta la motivazione sul punto della Corte d’Appello (riportata sopra in punto “Fatto”), essendo destinata l’eliminazione dell’anatocismo vietato a riequilibrare la posizione delle parti, senza che vengano riconosciuti sbilanciati vantaggi a favore di una delle parti. 4) Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico dei ricorrenti. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a pagare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €. 5.000, oltre a €. 200 per esborsi, oltre alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da p