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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 31967/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/03/1979avverso la sentenza del 07/10/2025 della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] – le cui ragionisono state ribadite con memoria - e di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse del ricorrente[OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce l’erronea applicazione dell’art. 344-bis, cod. proc.pen., per intervenuta improcedibilità, è manifestamente infondato in quanto ilregime normativo richiamato trova applicazione ai soli reati successivi al 1gennaio 2020 – come nel caso in esame - senza peraltro che tale regime incorraper queste ragioni nel vizio d’illegittimità costituzionale (vedi la sentenza Sez. 7,n. 43883 del 19/11/2021, Cusmà, Rv. 283043 - 02);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio ditravisamento del compendio probatorio a fondamento del giudizio diresponsabilità per il reato di furto, nonché il terzo motivo di ricorso, con cui sideduce il vizio di violazione di legge e travisamento della prova in ordine allasussistenza delle aggravanti di cui all’art. 625, nn. 2) e n. 5), cod. pen., sonoentrambi non consentiti perché si configurano come meramente rivalutativi dielementi di fatto già vagliati dal giudice del merito secondo criteri rispondenti allalogica e non scrutinabili in sede di legittimità (si veda, in particolare, pag. 12 conriferimento al ruolo svolto dall’[OSCURATO:PERSONA] nell’esecuzione materiale del furto e pag.13 con riferimento all’integrazione delle aggravanti);ritenuto che il quarto motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di carenzadi motivazione per travisamento della prova anche in ordine alla sussistenzadell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen., non è consentito perchéreiterativo di doglianze già proposte in appello ed è anche manifestamenteinfondato, giacché la corte d’appello adeguatamente risponde alla censurarilevando la gravità del pregiudizio, non solo alla luce del suo valore economico,ma anche in rapporto al disvalore del fatto nel suo complesso (si veda pag. 13della sentenza impugnata);ritenuto che i tre motivi di r icorso proposti nell ’ interesse delCujba,segnatamente: il primo, con cui si deduce il vizio di mancanza dimotivazione in ordine alla minima diminuzione della misura della pena perapplicazione dell’art. 56, cod. pen.; il secondo, con cui si deduce lo stesso vizio inordine alla subvalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 116, cod. pen.,nonché il terzo, con cui si deduce lo stesso vizio in ordine all’aumento per larecidiva ai sensi dell’art. 63, comma quarto, cod. pen., sono non consentitiperché le censure mirano ad una nuova valutazione della congruità della pena edunque sono inammissibili quando la determinazione della sua misura non siafrutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione);ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/03/1979avverso la sentenza del 07/10/2025 della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] – le cui ragionisono state ribadite con memoria - e di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse del ricorrente[OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce l’erronea applicazione dell’art. 344-bis, cod. proc.pen., per intervenuta improcedibilità, è manifestamente infondato in quanto ilregime normativo richiamato trova applicazione ai soli reati successivi al 1gennaio 2020 – come nel caso in esame - senza peraltro che tale regime incorraper queste ragioni nel vizio d’illegittimità costituzionale (vedi la sentenza Sez. 7,n. 43883 del 19/11/2021, Cusmà, Rv. 283043 - 02);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio ditravisamento del compendio probatorio a fondamento del giudizio diresponsabilità per il reato di furto, nonché il terzo motivo di ricorso, con cui sideduce il vizio di violazione di legge e travisamento della prova in ordine allasussistenza delle aggravanti di cui all’art. 625, nn. 2) e n. 5), cod. pen., sonoentrambi non consentiti perché si configurano come meramente rivalutativi dielementi di fatto già vagliati dal giudice del merito secondo criteri rispondenti allalogica e non scrutinabili in sede di legittimità (si veda, in particolare, pag. 12 conriferimento al ruolo svolto dall’[OSCURATO:PERSONA] nell’esecuzione materiale del furto e pag.13 con riferimento all’integrazione delle aggravanti);ritenuto che il quarto motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di carenzadi motivazione per travisamento della prova anche in ordine alla sussistenzadell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen., non è consentito perchéreiterativo di doglianze già proposte in appello ed è anche manifestamenteinfondato, giacché la corte d’appello adeguatamente risponde alla censurarilevando la gravità del pregiudizio, non solo alla luce del suo valore economico,ma anche in rapporto al disvalore del fatto nel suo complesso (si veda pag. 13della sentenza impugnata);ritenuto che i tre motivi di r icorso proposti nell ’ interesse delCujba,segnatamente: il primo, con cui si deduce il vizio di mancanza dimotivazione in ordine alla minima diminuzione della misura della pena perapplicazione dell’art. 56, cod. pen.; il secondo, con cui si deduce lo stesso vizio inordine alla subvalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 116, cod. pen.,nonché il terzo, con cui si deduce lo stesso vizio in ordine all’aumento per larecidiva ai sensi dell’art. 63, comma quarto, cod. pen., sono non consentitiperché le censure mirano ad una nuova valutazione della congruità della pena edunque sono inammissibili quando la determinazione della sua misura non siafrutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione);ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]
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