Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 104/1996
ECLI:IT:COST:1996:104
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Con ordinanza emessa il 21 febbraio 1995 (r.o. n. 220 del
1995) il pretore di Udine, in funzione di giudice del lavoro, ha
sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9
(Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle
norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e
mezzadri), in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Premesso che il giudizio a quo si è instaurato con ricorso contro
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) di [OSCURATO:PERSONA], titolare dal 1 gennaio 1983 di pensione di
riversibilità dello Stato, nonché, dalla stessa data, di pensione
di riversibilità I.N.P.S. (SR) non integrata al minimo, il
rimettente osserva che la fattispecie in esame "non risulta essere
stata esaminata dalla Corte costituzionale in altre sentenze su casi
analoghi e neppure nella sentenza n. 69 del 22 febbraio 1990", che ha
dichiarato l'illegittimità della stessa norma denunciata "nella
parte in cui escludeva il diritto all'integrazione della pensione SR
a carico dell'I.N.P.S. per chi era già titolare di pensione diretta
dello Stato".
Sussistendo, nella specie, a giudizio del rimettente, le medesime
ragioni di contrasto con l'art. 3 della Costituzione poste dalla
Corte costituzionale a fondamento di precedenti pronunce, si reputa
rilevante e non manifestamente infondata la questione proposta.
2. - Costituendosi in giudizio, l'Istituto nazionale della
previdenza sociale si è rimesso alla decisione della Corte, attesa
la declaratoria di illegittimità della norma denunciata, di cui alla
sentenza n. 69 del 1990, nonché la copiosa giurisprudenza della
stessa Corte che "ha perseguito l'intento di eliminare ogni
preclusione all'integrazione al trattamento minimo per i titolari di
più pensioni", rendendo così possibile "la titolarità di più
integrazioni" fino all'entrata in vigore del decreto-legge n. 463 del
1983, convertito, con modificazioni, nella legge n. 638 del 1983.
3. - Con ordinanza emessa il 5 maggio 1995 (r.o. n. 403 del 1995)
il pretore di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del lavoro, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione,
questione incidentale di legittimità costituzionale del medesimo
art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 "nella parte
in cui non consente l'integrazione al minimo legale della pensione di
riversibilità erogata dall'I.N.P.S. - Fondo speciale coltivatori
diretti, coloni e mezzadri - in caso di cumulo con pensione diretta a
carico del Fondo speciale addetti ai pubblici servizi di trasporto".
Rilevato che la fattispecie di causa presenta caratteri omogenei
con quelli esaminati in precedenti decisioni della Corte, il
rimettente reputa la questione non manifestamente infondata, nonché
rilevante, atteso che la rimozione del divieto di integrazione
determinerebbe l'accoglibilità della domanda, "quanto meno in
relazione alle differenze sui ratei maturate sino all'entrata in
vigore" del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito nella legge n.
638 del 1983.
4. - Costituendosi in giudizio, l'Istituto nazionale della
previdenza sociale si è rimesso alla decisione della Corte.
1. - I giudici rimettenti prospettano l'illegittimità dell'art.
1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei
trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia
di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), con
riguardo a due distinte ipotesi di preclusione dell'integrazione al
minimo della pensione di riversibilità a carico del Fondo per
coltivatori diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo,
rispettivamente, con pensione di riversibilità dello Stato e con
pensione diretta a carico del Fondo speciale addetti ai pubblici
servizi di trasporto.
2. - Le questioni, che possono essere trattate congiuntamente, sono
entrambe fondate.
La norma denunciata è stata già più volte dichiarata, sotto
altri profili, illegittima in applicazione del principio che esclude
- sino alla data del 1 ottobre 1983 - ogni preclusione
dell'integrazione al minimo in caso di titolarità di più
trattamenti (cfr. sentenze nn. 547, 70, 69 del 1990, 1144 e 184 del
1988 e 102 del 1982), anche con riguardo alla medesima pensione di
riversibilità a carico del Fondo per coltivatori diretti, mezzadri e
coloni (da ultimo con le sentenze nn. 438 e 165 del 1992).
Sussistendo identiche ragioni, anche nei casi in esame va eliminata
la residua area di operatività della norma.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Riuniti i giudizi:
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti
minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di
previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella
parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di
riversibilità a carico del Fondo per coltivatori diretti, mezzadri e
coloni in caso di cumulo con pensione di riversibilità dello Stato;
b) dichiara l'illegittimità costituzionale della norma suddetta
nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo del medesimo
trattamento di riversibilità in caso di cumulo con pensione diretta
erogata dal Fondo speciale addetti ai pubblici servizi di trasporto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1996.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] redattore: [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 4 aprile 1996.
Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]