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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 18219/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; la difesa ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Salerno ha riformato la condanna emessa, il 11 settembre 2018, dal Tribunale in sede, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riqualificato il reato di cui al capo A, in quello prevista all'art.496 cod. pen., esclusa la recidiva, rideterminando la pena irrogata, in ordine ai reati ascrittigli (capo A, artt. 99, quarto comma, 495 cod. pen.; capo B, artt. 99, quarto comma, 497-ter cod. pen.) , in quella di mesi undici giorni dieci di reclusione.

2. Avverso l'indicata sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando tre vizi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione e erronea applicazione dell'art. 497-ter cod. pen., in relazione al capo B della rubrica, escludendo che gli oggetti detenuti dal ricorrente fossero effettivamente in uso ad un corpo di polizia, in difetto di verifica di tale elemento essenziale e, comunque, riscontrando difetto di motivazione relativamente alla seconda parte del primo comma, n. 1 del citato art. 497-ter cod. pen. (attitudine della condotta a trarre in inganno agevolmente i cittadini). 2.1.Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione che non avrebbe riguardato alcuno degli aspetti valorizzati con l'atto di gravame, ma si sarebbe concentrata sull'irrilevanza della confessione postuma, resa in data 7 agosto 2019. 2.2.Con il terzo motivo si deduce erronea applicazione dell'art. 299 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla misura dell'obbligo di dimora applicata, risultando proposta, con l'impugnazione, istanza di revoca della misura cautelare in atto (obbligo di dimora nel Comune di Assisi) alla quale la Corte territoriale non avrebbe risposto.

3. Risulta pervenuta, a mezzo p.e.c., per l'udienza del 11 ottobre 2021 originariamente fissata dinanzi alla sezione Settima penale, memoria difensiva con la quale si chiedeva la trasmissione del ricorso al Presidente per la fissazione in udienza ordinaria, facendo rilevare, con particolare riferimento alla confessione, che il legislatore attribuisce al c:omportamento successivo al reato specifico rilievo all'uopo.

Tanto, in considerazione della motivazione spesa dalla Corte territoriale per escludere la recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.Il ricorso, all'esito dell'udienza del 11 ottobre 2021, fissato dinanzi alla sezione Settima penale di questa Corte, è stato trasmesso a questa sezione Quinta. 3.1.11 Procuratore generale, per l'odierna udienza, ha fatto pervenire richieste scritte, stante la mancata richiesta delle parti di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, come convertito, concludendo per il rigetto del ricorso. 3.2.La difesa ha fatto pervenire a mezzo p.e.c., replica alle conclusioni del Procuratore generale e ha, a sua volta, concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato. 2.1.Va, preliminarmente, rilevato che la previsione di cui all'art. 497-ter cod. pen. prevede due autonomi reati, diversamente sanzionati: al n. 1 l'illecita detenzione di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia (prima parte della norma), ovvero di oggetti o documenti che ne simulino la funzione (seconda parte); al n. 2, e alternativamente, l'illecita fabbricazione o formazione degli oggetti e documenti predetl:i ed il loro illecito uso, condotte distinte e diverse da quelle previste dal n. 1 e che, in quanto non comprensive degli elementi costitutivi del reato previsto al n. 1 e di un quid pluris, non possono configurarsi come ipotesi aggravate di quest'ultimo reato (Sez. 5, n. 26537 del 12/03/2014, Chiodi, Rv. 260222).

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, integra il reato di cui all'art. 497-ter, primo comma, n. 1, seconda parte cod. pen. (possesso di segni distintivi contraffatti), la detenzione di un contrassegno (nella specie una paletta segnaletica), ancorché attualmente non più in uso alla Polizia, considerato che il requisito dell'attualità dell'uso è richiesto solo per l'ipotesi di cui all'art. 497-ter, primo comma, n. 1, prima parte, cod. pen. che sanziona solo il detentore dei segni distintivi in questione solo quando essi siano 'in uso ai Corpi di polizia — mentre l'ipotesi di cui all'art. 497-ter, comma primo, n. 1, seconda parte, cod. pen. sanziona anche la detenzione di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione che, pur senza riprodurre fedelmente gli originali, ne simulino la funzione, siano cioè idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulle qualità personali di colui che ne fa uso e sul potere connesso all'uso stesso del segno (Sez. 5, n. 35094 del 23/05/2013, Bongiorno, Rv. 256951, a proposito della paletta, ancorché non più in uso, recante i segni del Ministero dei trasporti, direzione della motorizzazione civile, con lo stemma della Repubblica italiana).

Analogamente si è affermato (Sez. 5, n. 3556 del 31/10/2014, dep. 2015, Rubino, Rv. 262177) che "integra il delitto di cui all'art. 497-ter, comma 1, seconda parte, cod. pen. (possesso di segni distintivi contraffatti) la detenzione di un tesserino riferibile alla Guardia di finanza, ancorché da questa non in uso, considerato che detta disposizione sanziona la detenzione di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione che, pur senza riprodurre fedelmente gli originali, ne simulino la funzione, siano cioè idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulle qualità personali di colui che ne fa uso e sul potere connesso all'uso del segno stesso".

Ciò posto, osserva il Collegio che, nel caso al vaglio, la condotta ascritta al ricorrente è quella di cui all'art. 497-ter, primo comma n. 1 seconda parte cod. pen.

Invero, la lettura dei convergenti provvedimenti di merito (le cui motivazioni si integrano per confluire in un unico percorso giustificativo: tra le altre, Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215722) fa emergere che il ricorrente, dopo essersi qualificato come alto ufficiale del Corpo dei Carabinieri, ha simulato, attraverso il tesserino del Ministero della difesa a sé intestato e relativa placca dal predetto detenuti, di essere appartenente ad un Corpo di polizia (pur essendo il tesserino medesimo relativo all'appartenenza ad un Corpo militare, perché rilasciato dal Ministero della Difesa), oltre ad aver esibito una placca metallica falsa.

Sicché ne deriva che corretta appare la qualificazione giuridica della condotta, tenuto conto che gli oggetti detenuti risultati contraffatti (tesserino del Ministero della difesa a sé intestato e relativa placca) che già astrattamente simulano, in sé, l'appartenenza ad un Corpo di polizia (come peraltro il ricorrente si qualificava, all'atto dell'intervento della polizia giudiziaria che, poi, procedeva al suo arresto), si sono rivelati, nel caso concreto idonei a trarre in inganno, come avvenuto nei casi indicati dalla sentenza impugnata. 2.1.11 secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è censura che involge un profilo inibito a questa Corte, perché rimesso al giudice di merito.

Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, risulta giustificato con ragionamento non manifestamente illogico e, comunque, immune da censure di ogni tipo, dalla carenza di incidenza sull'accertamento dei fatti, da parte della polizia giudiziaria, della confessione considerata tardiva.

Si tratta di motivazione in linea con l'orientamento di questa Corte di legittimità secondo il quale (tra le altre, Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826) in tema di diniego delle generiche la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi del beneficio.

Inoltre, si osserva che la motivazione sul descritto diniego può implicitamente ricavarsi (ad esempio, mediante il raffronto con le considerazioni poste a fondamento del loro avvenuto riconoscimento, riguardo ad altre posizioni esaminate nella stessa sentenza, quando gli elementi oggetto di apprezzamento siano gli stessi la cui mancanza ha assunto efficacia determinante nell'ambito di una valutazione generalmente negativa : Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011, Belluso, Rv. 249731).

Nella specie, comunque, i giudici di secondo grado hanno valutato i precedenti penali (due per spaccio e quattro per furto, con sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno) del ricorrente, anche se è stata esclusa la recidiva, per carenza di un giudizio di incremento della pericolosità della condotta in assenza di scopo di lucro per i reati per i quali si procede, così esprimendo, peraltro, un giudizio negativo sulla personalità del ricorrente, pronunciandosi, quindi, anche su uno degli argomenti devoluti con il gravame. 2.2.Le censure relative alla asserita violazione dell'art. 299 cod. proc. pen. sono inammissibili in quanto è previsto, eventualmente, altro strumento dall'ordinamento per denunciare eventuali vizi delle decisioni cautelari, ancorché adottate dal giudice del dibattimento.

Si tratta, infatti, di istanza inerente la fase incidentale della cautela, estranea alla decisione oggetto del giudizio di cognizione in corso. 3.Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 3 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; la difesa ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Salerno ha riformato la condanna emessa, il 11 settembre 2018, dal Tribunale in sede, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riqualificato il reato di cui al capo A, in quello prevista all'art.496 cod. pen., esclusa la recidiva, rideterminando la pena irrogata, in ordine ai reati ascrittigli (capo A, artt. 99, quarto comma, 495 cod. pen.; capo B, artt. 99, quarto comma, 497-ter cod. pen.) , in quella di mesi undici giorni dieci di reclusione. 2. Avverso l'indicata sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando tre vizi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione e erronea applicazione dell'art. 497-ter cod. pen., in relazione al capo B della rubrica, escludendo che gli oggetti detenuti dal ricorrente fossero effettivamente in uso ad un corpo di polizia, in difetto di verifica di tale elemento essenziale e, comunque, riscontrando difetto di motivazione relativamente alla seconda parte del primo comma, n. 1 del citato art. 497-ter cod. pen. (attitudine della condotta a trarre in inganno agevolmente i cittadini). 2.1.Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione che non avrebbe riguardato alcuno degli aspetti valorizzati con l'atto di gravame, ma si sarebbe concentrata sull'irrilevanza della confessione postuma, resa in data 7 agosto 2019. 2.2.Con il terzo motivo si deduce erronea applicazione dell'art. 299 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla misura dell'obbligo di dimora applicata, risultando proposta, con l'impugnazione, istanza di revoca della misura cautelare in atto (obbligo di dimora nel Comune di Assisi) alla quale la Corte territoriale non avrebbe risposto. 3. Risulta pervenuta, a mezzo p.e.c., per l'udienza del 11 ottobre 2021 originariamente fissata dinanzi alla sezione Settima penale, memoria difensiva con la quale si chiedeva la trasmissione del ricorso al Presidente per la fissazione in udienza ordinaria, facendo rilevare, con particolare riferimento alla confessione, che il legislatore attribuisce al c:omportamento successivo al reato specifico rilievo all'uopo. Tanto, in considerazione della motivazione spesa dalla Corte territoriale per escludere la recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.Il ricorso, all'esito dell'udienza del 11 ottobre 2021, fissato dinanzi alla sezione Settima penale di questa Corte, è stato trasmesso a questa sezione Quinta. 3.1.11 Procuratore generale, per l'odierna udienza, ha fatto pervenire richieste scritte, stante la mancata richiesta delle parti di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, come convertito, concludendo per il rigetto del ricorso. 3.2.La difesa ha fatto pervenire a mezzo p.e.c., replica alle conclusioni del Procuratore generale e ha, a sua volta, concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. 2.1.Va, preliminarmente, rilevato che la previsione di cui all'art. 497-ter cod. pen. prevede due autonomi reati, diversamente sanzionati: al n. 1 l'illecita detenzione di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia (prima parte della norma), ovvero di oggetti o documenti che ne simulino la funzione (seconda parte); al n. 2, e alternativamente, l'illecita fabbricazione o formazione degli oggetti e documenti predetl:i ed il loro illecito uso, condotte distinte e diverse da quelle previste dal n. 1 e che, in quanto non comprensive degli elementi costitutivi del reato previsto al n. 1 e di un quid pluris, non possono configurarsi come ipotesi aggravate di quest'ultimo reato (Sez. 5, n. 26537 del 12/03/2014, Chiodi, Rv. 260222). Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, integra il reato di cui all'art. 497-ter, primo comma, n. 1, seconda parte cod. pen. (possesso di segni distintivi contraffatti), la detenzione di un contrassegno (nella specie una paletta segnaletica), ancorché attualmente non più in uso alla Polizia, considerato che il requisito dell'attualità dell'uso è richiesto solo per l'ipotesi di cui all'art. 497-ter, primo comma, n. 1, prima parte, cod. pen. che sanziona solo il detentore dei segni distintivi in questione solo quando essi siano 'in uso ai Corpi di polizia — mentre l'ipotesi di cui all'art. 497-ter, comma primo, n. 1, seconda parte, cod. pen. sanziona anche la detenzione di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione che, pur senza riprodurre fedelmente gli originali, ne simulino la funzione, siano cioè idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulle qualità personali di colui che ne fa uso e sul potere connesso all'uso stesso del segno (Sez. 5, n. 35094 del 23/05/2013, Bongiorno, Rv. 256951, a proposito della paletta, ancorché non più in uso, recante i segni del Ministero dei trasporti, direzione della motorizzazione civile, con lo stemma della Repubblica italiana). Analogamente si è affermato (Sez. 5, n. 3556 del 31/10/2014, dep. 2015, Rubino, Rv. 262177) che "integra il delitto di cui all'art. 497-ter, comma 1, seconda parte, cod. pen. (possesso di segni distintivi contraffatti) la detenzione di un tesserino riferibile alla Guardia di finanza, ancorché da questa non in uso, considerato che detta disposizione sanziona la detenzione di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione che, pur senza riprodurre fedelmente gli originali, ne simulino la funzione, siano cioè idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulle qualità personali di colui che ne fa uso e sul potere connesso all'uso del segno stesso". Ciò posto, osserva il Collegio che, nel caso al vaglio, la condotta ascritta al ricorrente è quella di cui all'art. 497-ter, primo comma n. 1 seconda parte cod. pen. Invero, la lettura dei convergenti provvedimenti di merito (le cui motivazioni si integrano per confluire in un unico percorso giustificativo: tra le altre, Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215722) fa emergere che il ricorrente, dopo essersi qualificato come alto ufficiale del Corpo dei Carabinieri, ha simulato, attraverso il tesserino del Ministero della difesa a sé intestato e relativa placca dal predetto detenuti, di essere appartenente ad un Corpo di polizia (pur essendo il tesserino medesimo relativo all'appartenenza ad un Corpo militare, perché rilasciato dal Ministero della Difesa), oltre ad aver esibito una placca metallica falsa. Sicché ne deriva che corretta appare la qualificazione giuridica della condotta, tenuto conto che gli oggetti detenuti risultati contraffatti (tesserino del Ministero della difesa a sé intestato e relativa placca) che già astrattamente simulano, in sé, l'appartenenza ad un Corpo di polizia (come peraltro il ricorrente si qualificava, all'atto dell'intervento della polizia giudiziaria che, poi, procedeva al suo arresto), si sono rivelati, nel caso concreto idonei a trarre in inganno, come avvenuto nei casi indicati dalla sentenza impugnata. 2.1.11 secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è censura che involge un profilo inibito a questa Corte, perché rimesso al giudice di merito. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, risulta giustificato con ragionamento non manifestamente illogico e, comunque, immune da censure di ogni tipo, dalla carenza di incidenza sull'accertamento dei fatti, da parte della polizia giudiziaria, della confessione considerata tardiva. Si tratta di motivazione in linea con l'orientamento di questa Corte di legittimità secondo il quale (tra le altre, Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826) in tema di diniego delle generiche la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi del beneficio. Inoltre, si osserva che la motivazione sul descritto diniego può implicitamente ricavarsi (ad esempio, mediante il raffronto con le considerazioni poste a fondamento del loro avvenuto riconoscimento, riguardo ad altre posizioni esaminate nella stessa sentenza, quando gli elementi oggetto di apprezzamento siano gli stessi la cui mancanza ha assunto efficacia determinante nell'ambito di una valutazione generalmente negativa : Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011, Belluso, Rv. 249731). Nella specie, comunque, i giudici di secondo grado hanno valutato i precedenti penali (due per spaccio e quattro per furto, con sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno) del ricorrente, anche se è stata esclusa la recidiva, per carenza di un giudizio di incremento della pericolosità della condotta in assenza di scopo di lucro per i reati per i quali si procede, così esprimendo, peraltro, un giudizio negativo sulla personalità del ricorrente, pronunciandosi, quindi, anche su uno degli argomenti devoluti con il gravame. 2.2.Le censure relative alla asserita violazione dell'art. 299 cod. proc. pen. sono inammissibili in quanto è previsto, eventualmente, altro strumento dall'ordinamento per denunciare eventuali vizi delle decisioni cautelari, ancorché adottate dal giudice del dibattimento. Si tratta, infatti, di istanza inerente la fase incidentale della cautela, estranea alla decisione oggetto del giudizio di cognizione in corso. 3.Segue la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 3 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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