CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 37798/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Pavia, ad esito del dibatti- mento, assolto il coimputato [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi dieci di reclusione, previo riconoscimento delle generiche nonché della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. con criterio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante, con i doppi benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna sul casellario giudiziale e la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi sei avendola ritenuta col- pevole del delitto p.p. dall'art. 113 c.p., 589 comma 2 c.p. per avere cagionato, mentre era alla guida della propria autovettura in Abbiategrasso il 6/1/2013, la morte di [OSCURATO:PERSONA]. L'imputazione era la seguente: perché, per colpa gene- rica e specifica (art. 141, 145 e 154 cds) cooperava con [OSCURATO:PERSONA] (che, come detto, è stato assolto in primo grado), con condotte colpose indipen- denti, nel cagionare la morte di [OSCURATO:PERSONA]: in particolare, Casino, alla guida dell'autovettura Toyota tg [OSCURATO:TARGA] in prossimità dell'incrocio della strada da cui proveniva con la SP 494, omettendo di dare la precedenza ai veicoli marcianti su detta strada e non prestando la dovuta attenzione al fine di avvistare eventuali ostacoli e non accorgendosi del motociclo BMW tg DY25798 condotto da Capuano (con a bordo come trasportato [OSCURATO:PERSONA]), e Capuano marciando a una velocità eccessiva e non moderando particolarmente la stessa in prossimità di detto incrocio nonché nell'omettere di prestare la dovuta attenzione all'esistenza di ostacoli sulla propria traiettoria di marcia e conseguentemente nell'omettere l'azione di frenata volta a ridurre la sua velocità, in tal modo consentivano che [OSCURATO:PERSONA] all'esito dell'urto tra i predetti mezzi venisse sbalzata dal sedile posteriore del predetto motociclo dopo un volo di 40 metri di distanza e in ragione delle lesioni in tal modo riportate, decedesse. [OSCURATO:PERSONA] il 6.1.20131 Con sentenza del 3/3/2020 la Corte di Appello di Milano, sull'appello dell'im- putata, ha confermato la sentenza di primo grado. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, la Casino, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo la ricorrente lamenta violazione dell'art. 589 co. 2 cod. pen., per carenza mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motiva- zione laddove, secondo il difensore ricorrente l'affermazione della responsabilità dell'odierna ricorrente è confermata, dal provvedimento impugnato, per il tramite di espedienti motivazionali connotati da evidenti omissioni, illogicità e contraddit- torietà tali da rendere la motivazione, nel suo complesso, meramente apparente. A riprova di tale evidente carenza, la ricorrente segnala l'assoluto silenzio in ordine alla questione specificamente tratteggiata nell'atto di appello (pagg.5, 6, 7 e 8) e concernente l'omessa valutazione in ordine alla presenza, su entrambe le moto, del sistema frenante ABS. Ed in particolare, pur a fronte delle specifiche doglianze difensive, la sentenza impugnata (come, peraltro, sul medesimo punto, la sentenza di primo grado) non fornirebbe alcuna risposta con riguardo all'evi- denziata possibilità - riconosciuta dallo stesso perito nel corso del controesame dibattimentale- che con il sistema frenante in dotazione ad entrambi i motoveicoli coinvolti, pur in caso di frenata improvvisa, non venga rilasciata sull'asfalto alcuna traccia, o tracce talmente lievi da non essere individuabili dalle autorità. Tale silenzio sarebbe ancora più significativo allorquando si consideri che la problematica dell'ABS e le eventuali conseguenze probatorie fosse stata definita dallo stesso perito, sempre nel corso del controesame dibattimentale-come te- stualmente dedotto nell'atto di appello (pag.6)- "il punto cruciale dell'elaborazione svolta". Quindi, pur ammettendo la possibilità di violente frenate tali da ridurre drasticamente la velocità da parte dei motociclisti, senza che ne rimanga alcuna traccia sull'asfalto, il perito ha poi ritenuto "non sostenibile affermare" che ciò sia avvenuto nel caso di specie, non tanto per una ragione tecnica o scientifica, ma semplicemente perché, se così fosse stato, non si sarebbe spiegato come la moto che seguiva, alla stessa velocità, quella condotta dal Capuano, avesse subito la stessa evoluzione post-urto. Ma perché non è possibile - si domanda il difensore ricorrente- che entrambi i motociclisti, alla guida di motoveicoli simili, dotati dello stesso sistema frenante, abbiano effettuato, in contemporanea, o quasi, una frenata decisa e molto violenta che abbia ridotto drasticamente l'altissima velocità di marcia tenuta sino a quel momento? Non vi sarebbe alcun argomentare della sentenza sul punto - fondamentale, poiché attinente alla velocità tenuta dal motociclista nella marcia di avvicinamento al luogo del sinistro, si duole il difensore ricorrente- nonostante il pertinente que- sito sopra sottolineato, costituisse proprio specifica censura difensiva ( pag.5 mo- tivi d'appello). E parimenti omessa sarebbe la motivazione con riguardo alla pun- tuale censura difensiva concernente (pag.7 atto d'appello) la concreta possibilità che i due motoveicoli, in virtù di energiche frenate adottate poco prima del tragico urto, sino a quel momento, avessero proceduto ad una velocità di gran lunga su- periore a quella di 87 km/h. Peraltro questa, accertata in maniera unanime e con- divisa dal perito e dai diversi consulenti tecnici di parte, non è mai stata messa in dubbio dalla difesa che, non a caso, nell'atto di appello a pagina 4, ricorda che l'aveva definita "l'unico punto fermo" della vicenda e, al contempo, utilizzato come base di partenza per le proprie argomentazioni. Colpisce per il difensore ricorrente, quindi, come tale dato inconfutabile e mai confutato, quasi banale nella sua ovvietà, venga, invero, utilizzato in motivazione (pag.11 della ricorsa sentenza) come punto d'arrivo del (solo apparente) ragiona- mento logico-giuridico, inferendone, come causa dell'evento, una manovra di im- missione dell'imputata "repentina e improvvida". Ciò ha comportato che, evidentemente, la Corte territoriale con la sentenza impugnata, anche sul punto, più volte rilevato nei motivi d'appello, relativo all'al- tissima velocità sino a poco prima dell'impatto, abbia fatto registrare un silenzio assoluto, incorrendo, quindi, nell'intestata violazione. Eppure, si trattava di un ar- gomento fondamentale per la difesa e i suoi ragionamenti, con importantissime ricadute in ordine alla sussistenza, o meno, di profili colposi in capo all'imputata, in pratica mai preso in considerazione nella sentenza impugnata, se non in una laconica frase ("i motivi d'appello inerenti al merito appaiono dunque del tutto infondati") del tutto generica e deludente, rispetto alla specificità dei motivi d'ap- pello e relative doglianze che erano stati demandati al giudice di secondo grado. Che la velocità tenuta dai due motociclisti fosse elevatissima sino a poco prima dell'urto e non, come affermato con disarmante sicurezza, tanto nella sentenza di primo grado, quanto in quella d'appello, pari a 87 km/h non sarebbe una mera opinione difensiva, ma quanto emergerebbe dalle testimonianze in atti, erronea- mente valutate dal giudice di primo grado e, per quanto qui rileva, completamente pretermesse dalla Corte territoriale. In definitiva, dunque, per il difensore ricorrente ci troveremmo di fronte all'as- senza di autonomia nella giustificazione delle scelte valutative da parte della Corte milanese e ad un'asettica condivisione della sentenza di primo grado, rilevabile, anche, considerando il descritto squilibrio nella tecnica redazionale, abbia finito per rendere solo apparente il vaglio critico e l'autonomo scrutinio della ricorsa sentenza. Per la ricorrente la Corte territoriale ha, invero, omesso di fornire risposte effettive alle doglianze difensive -come puntualmente articolate nell'atto di ap- pello- così risultando l'impugnato provvedimento affetto da una evidente man- canza di motivazione "su di un aspetto rilevante considerato che, come ogni giu- dizio impugnatorio è invero tenuta a dare sia pure con motivazione sintetica, ad ogni deduzione difensiva, incorrendo in caso contrario, nel vizio di mancanza as- soluta di motivazione deducibile ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen." (il richiamo è a Sez. 6 n.39914/2018; in senso conforme, Sez. Un.n.5876/2014).Con un secondo motivo la ricorrente lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al mancato giudizio di prevalenza, sulla contestata ag- gravante, delle concesse attenuanti generiche e della circostanza attenuante ex art.62 n.6 cod. pen. Con un terzo motivo si denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata riduzione della durata della sanzione accessoria del pe- riodo di sospensione della patente di guida. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. All'udienza odierna, procedendosi a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria, in virtù del disposto dell'art. 7, co. 2, decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, entrato in vigore in pari data, è comparso il solo Procuratore generale e il difensore dell'imputato, che ha assunto le conclusioni nei termini riportati in epi- grafe. 4. Il primo motivo di ricorso sopra illustrato è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano. La fondatezza di tale motivo, in punto di responsabilità, assorbe dunque le doglianze di cui al secondo ed al terzo motivo di impugnazione. 5. Ed invero, la motivazione con cui la Corte territoriale risponde al gravame del merito proposto dall'imputata, è del tutto insufficiente. La sentenza impugnata consta, in gran parte, dopo la ricostruzione della vi- cenda processuale (pagg.1-2), della trascrizione della sentenza di primo grado (pagg. 3-8) e dell'illustrazione dei motivi di appello (pagg. 8-9 e inizio pagg. 10). La motivazione del giudice di secondo grado è concentrata nelle sole pagg. 10- 11). Orbene, l'analisi dell'atto di gravame proposto in data 5/11/2018 dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], cui questa Corte di legittimità ha ritenuto di accedere -ma an- che la stessa lettura dei motivi di appello sintetizzati dal giudice di appello- evi- denzia la fondatezza delle doglianze difensive. La sentenza impugnata non si confronta criticamente - e di ciò ha ragione di dolersi il ricorrente- con la questione specificamente tratteggiata nell'atto di ap- pello (pagg.5, 6, 7 e 8) concernente l'omessa valutazione in ordine alla presenza, su entrambe le moto, del sistema frenante ABS. Non vi è, inoltre, alcuna confutazione argomentativa della censura difensiva concernente (pag.7 atto d'appello) la concreta possibilità che i due motoveicoli, in virtù di energiche frenate adottate poco prima del tragico urto, sino a quel mo- mento, avessero proceduto ad una velocità di gran lunga superiore a quella di 87 km/h. Su tali punti, in particolare, dovrà tornare il giudice del rinvio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Ap