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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 19380/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 25/01/2021 della Corte di appello di Messina, che ha confermato la sentenza in data 15/03/2019 del Tribunale di Messina, che lo aveva condannato per il reato di occupazione di suolo pubblico e disturbo del riposo delle persone.

Deduce:

1.1. "Travisamento della prova e motivazione illogica (art. 606 co. 1, lett. e) c.p.p.) in relazione agli artt. 633, 639 c.p.".

Lamenta la mancata considerazione della documentazione prodotta in appello.

1.2. "Motivazione illogica (art. 606, co. 1, lett. e) c.p.p.), in relazione all'art.659 c.p.".

Si sostiene che la Corte di appello ha confermato la penale responsabilità nonostante Spartà non fosse presente nel locale, per il solo fatto di essere il responsabile legale dell'attività commerciale.

2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

2.1. Quanto al primo motivo, la Corte di appello ha puntualmente esaminato la documentazione prodotta con l'atto di appello (istanza di autorizzazione e correlato rigetto) e ha ritenuto che essa fosse ininfluente e che, anzi, confermasse l'occupazione abusiva del suolo pubblico.

Il motivo, dunque, oltre che manifestamente infondato è anche aspecifico, atteso che oblitera la motivazione della sentenza impugnata, con la quale non si confronta.

Il vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché avversa un pacifico orientamento della Corte di cassazione, correttamente applicato dalla Corte di appello, secondo il quale «risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio che non impedisca i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne, essendogli imposto l'obbligo giuridico di controllare, anche con ricorso allo "ius excludendi" o all'Autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica», (Sez. 3 - , Sentenza n. 14750 del 22/01/2020, Comelli, Rv. 279381 - 01; Sez.

F, Sentenza n. 34283 del 28/07/2015, Gallo, Rv. 264501 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 48122 del 03/12/2008, Baruffaldi, Rv. 242808 - 01).

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 11/1/2022 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] Verga DE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 25/01/2021 della Corte di appello di Messina, che ha confermato la sentenza in data 15/03/2019 del Tribunale di Messina, che lo aveva condannato per il reato di occupazione di suolo pubblico e disturbo del riposo delle persone. Deduce: 1.1. "Travisamento della prova e motivazione illogica (art. 606 co. 1, lett. e) c.p.p.) in relazione agli artt. 633, 639 c.p.". Lamenta la mancata considerazione della documentazione prodotta in appello. 1.2. "Motivazione illogica (art. 606, co. 1, lett. e) c.p.p.), in relazione all'art.659 c.p.". Si sostiene che la Corte di appello ha confermato la penale responsabilità nonostante Spartà non fosse presente nel locale, per il solo fatto di essere il responsabile legale dell'attività commerciale. 2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2.1. Quanto al primo motivo, la Corte di appello ha puntualmente esaminato la documentazione prodotta con l'atto di appello (istanza di autorizzazione e correlato rigetto) e ha ritenuto che essa fosse ininfluente e che, anzi, confermasse l'occupazione abusiva del suolo pubblico. Il motivo, dunque, oltre che manifestamente infondato è anche aspecifico, atteso che oblitera la motivazione della sentenza impugnata, con la quale non si confronta. Il vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché avversa un pacifico orientamento della Corte di cassazione, correttamente applicato dalla Corte di appello, secondo il quale «risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio che non impedisca i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne, essendogli imposto l'obbligo giuridico di controllare, anche con ricorso allo "ius excludendi" o all'Autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica», (Sez. 3 - , Sentenza n. 14750 del 22/01/2020, Comelli, Rv. 279381 - 01; Sez. F, Sentenza n. 34283 del 28/07/2015, Gallo, Rv. 264501 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 48122 del 03/12/2008, Baruffaldi, Rv. 242808 - 01). 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/1/2022 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] Verga DE
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