Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 23960/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13 maggio 2021 emessa dalla Corte d'appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, e che contestano l'assenza di efficacia drogante della sostanza sequestrata e per la quale è stata pronunciata condanna a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché l'assenza di offensività della condotta, espongono censure diverse da quelle consentite, perché non proposte con i motivi di appello, e, quindi, anche in violazione di quanto dispone l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13 maggio 2021 emessa dalla Corte d'appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, e che contestano l'assenza di efficacia drogante della sostanza sequestrata e per la quale è stata pronunciata condanna a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché l'assenza di offensività della condotta, espongono censure diverse da quelle consentite, perché non proposte con i motivi di appello, e, quindi, anche in violazione di quanto dispone l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 23960/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris