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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 06954/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso 4430-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 4430/2022 Cron.

Rep.

Ud. 18/01/2023 [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 942/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 02/12/2021 R.G.N. 190/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]', che ha concluso per rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA].

R.G.4430/2022 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Bologna, a conferma della pronuncia del Tribunale di Ravenna, ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA], lavoratore extracomunitario [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] lungo soggiorno, diretta a ottenere il riconoscimento del diritto agliassegni al nucleo familiare, essendo giunta alla conclusione che il richiedente non avesse provato in giudizio il possesso del requisito reddituale in misura non inferiore al 70% del reddito complessivo del gruppo familiare (art. 2, co.10 del d.l. n. 69 del 1988), non essendo idonea, la sola allegazione del modello CUD, relativo al reddito percepito dal solo richiedente, ad assolvere l’onere di provare l’entità dei redditi del complessivo nucleo familiare.

La Corte territoriale ha altresì rigettato la domanda di concessione di un termine a fini d’integrazione probatoria, avendo ritenuto il difetto di qual si voglia indizio utile per costituire idonea pista probatoria “…certo essendo insufficiente il doc. 2 – copia del libretto di famiglia e relativa legaliz zazione, privo di qualsiasi indicazione di natura reddituale” (p.5 sent.).

La cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi.

L’INPS ha depositato controricorso, illustrato da successiva memoria.

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod.proc. civ., contesta “Violazione e falsa applicazione dell’art.2 L. n. 153 1988 e art. 12 preleggi nell’aver erroneamente interpretato la normativa italiana in merito ai requisiti richiesti dal legislatore per poter accedere alla provvidenza ANF (Assegno per il [OSCURATO:PERSONA]) – Violazione e falsa applicazione dei principi di diritto disposti dalla Direttiva comunitaria (direttamente applicabile e self executing) n. 2003/109/CE ed enunciati nella sentenza della CGUE resa in data 25.11.2020 nella causa “INPS vs V.R.” n.

C-303/2019/CE nell’aver richiesto al ricorrente, titolare di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, la produzione di una autocertificazione dei redditi prodotti dal nucleo familiare, non prevista dalla norma in materia di ANF (Assegno per il nucleo familiare) L. n. 153/1998”.

La censura si appunta sull’erronea statuizione del giudice circa il mancato raggiungimento della prova del requisito reddituale in capo al nucleo familiare.

A tal uopo il ricorrente si appella alla normativa europea per dedurre la violazione del diritto di parità di trattamento, che renderebbe, a suo avviso, legittima la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte europea di giustizia, atteso che a suo giudizio il disposto di cui all’art. 2, co.9 del d.l. n. 69 del 1988, convertito nella l. n. 153 del 1988 precluderebbe ingiustificatamente al lavoratore extraeuropeo residente in Italia e conpermesso di lungo soggiorno, di provare la sussistenza del requisito reddituale richiesto dalla legge.

Secondo la prospettazione del ricorrente, il requisito reddituale dei componenti il nucleo familiare – per i cittadini extracomunitari residenti in Italia e titolari di permesso di lungo soggiorno - dovrebbe ritenersi provato attraverso il solo modello CUD, attestante il reddito percepito in Italia dal richiedente, puntualmente allegato dalla parte, atteso che la prova del reddito sarebbe richiesta al solo fine di determinare la misura della prestazione richiesta e che, per altri versi, l’esiguità del reddito da lavoro percepito nel Senegal, paese di provenienza del richiedente, dovrebbe considerarsi fatto notorio.

Il secondo motivo, sempre formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod.proc. civ., deduce “Violazione o errata applicazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 115 e 421 c.p.c. per aver, la Corte territoriale, nulla disposto sulla richiesta di deposito della certificazione reddituale prodotta dall’istante, istanza rinnovata all’udienza di discussione, non considerata dal Giudice di secondo grado”.

Il primo motivo è inammissibile.

La censura si appunta sull’erronea considerazione dell’assenza di prova circa il possesso del requisito reddituale del nucleo familiare da parte del richiedente, il quale tuttavia, a norma del comma 9 dell’art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, e secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 16710 del 2022; Cass.n. 8973 del 2014) è posto a carico di questi attraverso un’attestazione la quale, pur se non sottoponibile ad autenticazione, è sanzionabile, anche penalmente, a norma dell’art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000.

La legge n. 153 del 2000 ha, infatti, stabilito che l’assegno al nucleo familiare, in sostanziale discontinuità rispetto alle misure precedenti, quali ad esempio l’assegno familiare, deve riferirsi al reddito familiare considerato nel suo complesso, costituito, cioè, dalla somma di quanto apportato da ciascuno dei componenti il nucleo alla condizione economica della famiglia, ai fini del raggiungimento della soglia reddituale che dà diritto alla prestazione, che il legislatore ha fissato in un’entità non inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo (art. 2, co.10 del d.l. n. 69 del 1988).

Dalla configurazione dell’istituto, come riferito alla famiglia quale autonomo centro d’imputazione consegue che il possesso del requisito reddituale costituisce un elemento costitutivo del diritto preteso e pertanto, l’onere di provarne la sussistenza ridonda a carico sia del cittadino italiano e/o europeo sia del cittadino extraeuropeo soggiornante che ne faccia richiesta, e che la mancata previsione di un espresso distinguo fra le due categorie di lavoratori da parte dell’art. 2 co. 9 del d.l. n. 69, sia voluta dal legislatore proprio in quanto coerente con la struttura stessa (oltre che con la funzione) dell’istituto.

Pertanto, non essendo possibile muovere nessuna censura di violazione del diritto antidiscriminatorio nei confronti della disposizione in esame, non trova fondamento la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte europea di Giustizia avanzata dal ricorrente per asserita violazione del principio di parità di trattamento e non discriminazione.

Peraltro, nel caso in esame, il ricorrente deduce circostanze che non trovano nessun riscontro nella sentenza impugnata, quale quella secondo cui egli avrebbe assolto in giudizio al richiesto onere probatorio allegando il modello CUD.

Considerato che, anche se così fosse, questo non basterebbe a provare il reddito del nucleo familiare, la doglianza è sconfessata per tabulas dai giudici dell’appello i quali hanno affermato che il documento reddituale non era mai stato acquisito in atti.

Pertanto, le plurime contestazioni contenute nel primo motivo sottendono ad ottenere –inammissibilmente - una nuova valutazione dei fatti di causa, inibita in sede di legittimità.

Quanto al secondo motivo esso è parimenti inammissibile.

Il ricorrente censura quale violazione di legge il diniego di concessione, da parte dei giudici di secondo grado, del richiesto termine per il deposito di certificazione reddituale.

Anche tale motivo è inammissibilmente prospettato quale violazione di legge, là dove la doglianza, così formulata, avrebbe dovuto, eventualmente, essere sollevata alla stregua di un’omessa pronuncia (art. 360, co.1, n. 4 cod. proc. civ.).

Anche in questa seconda ipotesi, tuttavia, la deduzione si sarebbe scontrata con l’impossibilità di invocare tale vizio sulla base del principio di diritto affermato da questa Corte (cfr. ex multis, Cass. n.7406 del 2014), il quale stabilisce che il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale non può dar luogo al vizio di omessa pronunzia potendo tale vizio configurarsi esclusivamente in relazione alle domande di merito.

Infine, seppure volesse considerarsi il motivo in esame quale denuncia di un vizio di motivazione in cui sarebbe incorsala Corte territoriale (art. 360, co.1, n. 5 cod.proc. civ.), negando di concedere alla parte il termine richiesto al fine di integrare il corredo probatorio, tale rimedio neppure sarebbe utile al ricorrente, poiché, pur senza voler considerare l’esistenzadi una “doppia conforme”(Cass. n.26774 del 2016; Cass. n. 19001 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014), il vizio in questione può essere validamente prospettato soltanto nei riguardi di un fatto storico decisivo controverso fra le parti, e non invece nei confronti di aspetti concernenti l’esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice del merito (Sez.

Un. n. n. 8053 del 2014).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

In considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 4430-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 4430/2022 Cron. Rep. Ud. 18/01/2023 [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 942/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 02/12/2021 R.G.N. 190/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]', che ha concluso per rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. R.G.4430/2022 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Bologna, a conferma della pronuncia del Tribunale di Ravenna, ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA], lavoratore extracomunitario [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] lungo soggiorno, diretta a ottenere il riconoscimento del diritto agliassegni al nucleo familiare, essendo giunta alla conclusione che il richiedente non avesse provato in giudizio il possesso del requisito reddituale in misura non inferiore al 70% del reddito complessivo del gruppo familiare (art. 2, co.10 del d.l. n. 69 del 1988), non essendo idonea, la sola allegazione del modello CUD, relativo al reddito percepito dal solo richiedente, ad assolvere l’onere di provare l’entità dei redditi del complessivo nucleo familiare. La Corte territoriale ha altresì rigettato la domanda di concessione di un termine a fini d’integrazione probatoria, avendo ritenuto il difetto di qual si voglia indizio utile per costituire idonea pista probatoria “…certo essendo insufficiente il doc. 2 – copia del libretto di famiglia e relativa legaliz zazione, privo di qualsiasi indicazione di natura reddituale” (p.5 sent.). La cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. L’INPS ha depositato controricorso, illustrato da successiva memoria. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod.proc. civ., contesta “Violazione e falsa applicazione dell’art.2 L. n. 153 1988 e art. 12 preleggi nell’aver erroneamente interpretato la normativa italiana in merito ai requisiti richiesti dal legislatore per poter accedere alla provvidenza ANF (Assegno per il [OSCURATO:PERSONA]) – Violazione e falsa applicazione dei principi di diritto disposti dalla Direttiva comunitaria (direttamente applicabile e self executing) n. 2003/109/CE ed enunciati nella sentenza della CGUE resa in data 25.11.2020 nella causa “INPS vs V.R.” n. C-303/2019/CE nell’aver richiesto al ricorrente, titolare di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, la produzione di una autocertificazione dei redditi prodotti dal nucleo familiare, non prevista dalla norma in materia di ANF (Assegno per il nucleo familiare) L. n. 153/1998”. La censura si appunta sull’erronea statuizione del giudice circa il mancato raggiungimento della prova del requisito reddituale in capo al nucleo familiare. A tal uopo il ricorrente si appella alla normativa europea per dedurre la violazione del diritto di parità di trattamento, che renderebbe, a suo avviso, legittima la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte europea di giustizia, atteso che a suo giudizio il disposto di cui all’art. 2, co.9 del d.l. n. 69 del 1988, convertito nella l. n. 153 del 1988 precluderebbe ingiustificatamente al lavoratore extraeuropeo residente in Italia e conpermesso di lungo soggiorno, di provare la sussistenza del requisito reddituale richiesto dalla legge. Secondo la prospettazione del ricorrente, il requisito reddituale dei componenti il nucleo familiare – per i cittadini extracomunitari residenti in Italia e titolari di permesso di lungo soggiorno - dovrebbe ritenersi provato attraverso il solo modello CUD, attestante il reddito percepito in Italia dal richiedente, puntualmente allegato dalla parte, atteso che la prova del reddito sarebbe richiesta al solo fine di determinare la misura della prestazione richiesta e che, per altri versi, l’esiguità del reddito da lavoro percepito nel Senegal, paese di provenienza del richiedente, dovrebbe considerarsi fatto notorio. Il secondo motivo, sempre formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod.proc. civ., deduce “Violazione o errata applicazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 115 e 421 c.p.c. per aver, la Corte territoriale, nulla disposto sulla richiesta di deposito della certificazione reddituale prodotta dall’istante, istanza rinnovata all’udienza di discussione, non considerata dal Giudice di secondo grado”. Il primo motivo è inammissibile. La censura si appunta sull’erronea considerazione dell’assenza di prova circa il possesso del requisito reddituale del nucleo familiare da parte del richiedente, il quale tuttavia, a norma del comma 9 dell’art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, e secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 16710 del 2022; Cass.n. 8973 del 2014) è posto a carico di questi attraverso un’attestazione la quale, pur se non sottoponibile ad autenticazione, è sanzionabile, anche penalmente, a norma dell’art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000. La legge n. 153 del 2000 ha, infatti, stabilito che l’assegno al nucleo familiare, in sostanziale discontinuità rispetto alle misure precedenti, quali ad esempio l’assegno familiare, deve riferirsi al reddito familiare considerato nel suo complesso, costituito, cioè, dalla somma di quanto apportato da ciascuno dei componenti il nucleo alla condizione economica della famiglia, ai fini del raggiungimento della soglia reddituale che dà diritto alla prestazione, che il legislatore ha fissato in un’entità non inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo (art. 2, co.10 del d.l. n. 69 del 1988). Dalla configurazione dell’istituto, come riferito alla famiglia quale autonomo centro d’imputazione consegue che il possesso del requisito reddituale costituisce un elemento costitutivo del diritto preteso e pertanto, l’onere di provarne la sussistenza ridonda a carico sia del cittadino italiano e/o europeo sia del cittadino extraeuropeo soggiornante che ne faccia richiesta, e che la mancata previsione di un espresso distinguo fra le due categorie di lavoratori da parte dell’art. 2 co. 9 del d.l. n. 69, sia voluta dal legislatore proprio in quanto coerente con la struttura stessa (oltre che con la funzione) dell’istituto. Pertanto, non essendo possibile muovere nessuna censura di violazione del diritto antidiscriminatorio nei confronti della disposizione in esame, non trova fondamento la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte europea di Giustizia avanzata dal ricorrente per asserita violazione del principio di parità di trattamento e non discriminazione. Peraltro, nel caso in esame, il ricorrente deduce circostanze che non trovano nessun riscontro nella sentenza impugnata, quale quella secondo cui egli avrebbe assolto in giudizio al richiesto onere probatorio allegando il modello CUD. Considerato che, anche se così fosse, questo non basterebbe a provare il reddito del nucleo familiare, la doglianza è sconfessata per tabulas dai giudici dell’appello i quali hanno affermato che il documento reddituale non era mai stato acquisito in atti. Pertanto, le plurime contestazioni contenute nel primo motivo sottendono ad ottenere –inammissibilmente - una nuova valutazione dei fatti di causa, inibita in sede di legittimità. Quanto al secondo motivo esso è parimenti inammissibile. Il ricorrente censura quale violazione di legge il diniego di concessione, da parte dei giudici di secondo grado, del richiesto termine per il deposito di certificazione reddituale. Anche tale motivo è inammissibilmente prospettato quale violazione di legge, là dove la doglianza, così formulata, avrebbe dovuto, eventualmente, essere sollevata alla stregua di un’omessa pronuncia (art. 360, co.1, n. 4 cod. proc. civ.). Anche in questa seconda ipotesi, tuttavia, la deduzione si sarebbe scontrata con l’impossibilità di invocare tale vizio sulla base del principio di diritto affermato da questa Corte (cfr. ex multis, Cass. n.7406 del 2014), il quale stabilisce che il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale non può dar luogo al vizio di omessa pronunzia potendo tale vizio configurarsi esclusivamente in relazione alle domande di merito. Infine, seppure volesse considerarsi il motivo in esame quale denuncia di un vizio di motivazione in cui sarebbe incorsala Corte territoriale (art. 360, co.1, n. 5 cod.proc. civ.), negando di concedere alla parte il termine richiesto al fine di integrare il corredo probatorio, tale rimedio neppure sarebbe utile al ricorrente, poiché, pur senza voler considerare l’esistenzadi una “doppia conforme”(Cass. n.26774 del 2016; Cass. n. 19001 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014), il vizio in questione può essere validamente prospettato soltanto nei riguardi di un fatto storico decisivo controverso fra le parti, e non invece nei confronti di aspetti concernenti l’esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice del merito (Sez. Un. n. n. 8053 del 2014). In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. In considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
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