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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 gennaio 2023

Cassazione n. 08481/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8760/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 45, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' MARGHERITA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 6818/2015 depositata il17/12/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con avviso di accertamento n.

TK503AX06670/2011 notificato a [OSCURATO:SOCIETA]. , attualmente incorporata da PAR - [OSCURATO:SOCIETA]. , l'Agenzia delle entrate, a seguito di pvc avente ad oggetto i risultati della verifica effettuata nei confronti della medesima, in relazione all'anno di imposta 2006, operava una rideterminazione dei costi deducibili e rettificava, per alcune componenti di reddito, l'anno di imposta di competenza.

2. La contribuente presentava ricorso, contestando legittimità e fondatezza dell'avviso, con particolare riguardo alla mancata considerazione, in motivazione, delle osservazioni formulate in sede di contraddittorio durante la fase amministrativa.

2.1. La CTP di Roma, con sentenza n. 17044/46/2014, rigettava il ricorso, rilevando che le osservazioni presentate dalla contribuente ai sensi dell’art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 (in breve: St. contr.) costituivano una mera produzione di fatture, senza contestazione dei rilievi mossi nel pvc.

3. La contribuente proponeva appello, chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado e ribadendo le doglianze già formulate dinanzi alla CTP.

3.1. La CTR, con la sentenza in epigrafe, accoglieva il gravame e dichiarava la nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 12, comma 7, St. contr., così motivando: “[…] nell'avviso di accertamento non vi è traccia delle ragioni/motivi per le quali sono state disattese le osservazioni e le documentazioni presentate dal contribuente, ma viene semplicemente riportato il fatto che, a detta dei verificatori, alcuni costi sostenuti e documentati dalla società non sarebbero deducibili; pertanto queste possono solo essere definite congetture e non possono essere ritenute quali unica ragione per cui veng[a]no disattese le prove fornite dal contribuente e pertanto l'avviso di accertamento risulta nullo per omessa valutazione delle deduzioni difensive del contribuente […].

Di tali deduzioni non vi è traccia nell'avviso di accertamento, bensì l'ente accertatore si è limitato a riproporre quanto contenuto nel pvc.

Tali osservazioni miravano ad illustrare all'Ufficio taluni aspetti che avevano indotto i verificatori alla formulazione dei rilievi in oggetto, mediante la produzione di nuova documentazione a supporto della correttezza dell'operato della società, nonché di controdeduzioni alle analisi logico-deduttive formulate nei rilievi.

L'avviso di accertamento […] non solo riporta gli stessi rilievi effettuati dai verificatori nel pvc, senza effettuare valutazioni proprie […], ma riporta anche gli stessi errori e non contiene il minimo cenno alla documentazione e alle controdeduzioni prodotte dalla società appellante in data 04/04/2008.

Ciò ha finito con il comprime[re] il diritto di difesa del contribuente.

L'avviso di accertamento avrebbe dovuto quantomeno dare atto dell'esistenza di deduzioni presentate dalla società contribuente e delle ragioni per cui l'Agenzia delle entrate ha disconosciuto le stesse […].

L'accoglimento dell'appello del contribuente, sotto il profilo delle nullità dell'avviso di accertamento, rende inutile l'esame delle altre questioni sollevate dalle parti, che rimangono, pertanto, assorbite e superate, perché irrilevanti alla luce dell'esito del giudizio”.

4. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate con un motivo, cui resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. L’unico motivo di ricorso è volto a denunciare, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 7 St. contr., dell’art. 42, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972.

2. Deve rilevarsi , peraltro, che, con atto datato 28 novembre 2022, sottoscritto digitalmente dal difensore della contribuente e depositato telematicamente, detto difensore allega avere la contribuente presentato, in data 27 maggio 2019, domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018, compiegando la domanda stessa e la documentazione comprovante il pagamento del dovuto.

3. Atteso il decorso il termine del 31 dicembre 2020 in assenza di istanza di trattazione, va dichiarata l’estinzione del processo.

Quanto alle spese, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, le stesse restanoa carico delle p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8760/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 45, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' MARGHERITA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 6818/2015 depositata il17/12/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con avviso di accertamento n. TK503AX06670/2011 notificato a [OSCURATO:SOCIETA]. , attualmente incorporata da PAR - [OSCURATO:SOCIETA]. , l'Agenzia delle entrate, a seguito di pvc avente ad oggetto i risultati della verifica effettuata nei confronti della medesima, in relazione all'anno di imposta 2006, operava una rideterminazione dei costi deducibili e rettificava, per alcune componenti di reddito, l'anno di imposta di competenza. 2. La contribuente presentava ricorso, contestando legittimità e fondatezza dell'avviso, con particolare riguardo alla mancata considerazione, in motivazione, delle osservazioni formulate in sede di contraddittorio durante la fase amministrativa. 2.1. La CTP di Roma, con sentenza n. 17044/46/2014, rigettava il ricorso, rilevando che le osservazioni presentate dalla contribuente ai sensi dell’art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 (in breve: St. contr.) costituivano una mera produzione di fatture, senza contestazione dei rilievi mossi nel pvc. 3. La contribuente proponeva appello, chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado e ribadendo le doglianze già formulate dinanzi alla CTP. 3.1. La CTR, con la sentenza in epigrafe, accoglieva il gravame e dichiarava la nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 12, comma 7, St. contr., così motivando: “[…] nell'avviso di accertamento non vi è traccia delle ragioni/motivi per le quali sono state disattese le osservazioni e le documentazioni presentate dal contribuente, ma viene semplicemente riportato il fatto che, a detta dei verificatori, alcuni costi sostenuti e documentati dalla società non sarebbero deducibili; pertanto queste possono solo essere definite congetture e non possono essere ritenute quali unica ragione per cui veng[a]no disattese le prove fornite dal contribuente e pertanto l'avviso di accertamento risulta nullo per omessa valutazione delle deduzioni difensive del contribuente […]. Di tali deduzioni non vi è traccia nell'avviso di accertamento, bensì l'ente accertatore si è limitato a riproporre quanto contenuto nel pvc. Tali osservazioni miravano ad illustrare all'Ufficio taluni aspetti che avevano indotto i verificatori alla formulazione dei rilievi in oggetto, mediante la produzione di nuova documentazione a supporto della correttezza dell'operato della società, nonché di controdeduzioni alle analisi logico-deduttive formulate nei rilievi. L'avviso di accertamento […] non solo riporta gli stessi rilievi effettuati dai verificatori nel pvc, senza effettuare valutazioni proprie […], ma riporta anche gli stessi errori e non contiene il minimo cenno alla documentazione e alle controdeduzioni prodotte dalla società appellante in data 04/04/2008. Ciò ha finito con il comprime[re] il diritto di difesa del contribuente. L'avviso di accertamento avrebbe dovuto quantomeno dare atto dell'esistenza di deduzioni presentate dalla società contribuente e delle ragioni per cui l'Agenzia delle entrate ha disconosciuto le stesse […]. L'accoglimento dell'appello del contribuente, sotto il profilo delle nullità dell'avviso di accertamento, rende inutile l'esame delle altre questioni sollevate dalle parti, che rimangono, pertanto, assorbite e superate, perché irrilevanti alla luce dell'esito del giudizio”. 4. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate con un motivo, cui resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. L’unico motivo di ricorso è volto a denunciare, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 7 St. contr., dell’art. 42, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972. 2. Deve rilevarsi , peraltro, che, con atto datato 28 novembre 2022, sottoscritto digitalmente dal difensore della contribuente e depositato telematicamente, detto difensore allega avere la contribuente presentato, in data 27 maggio 2019, domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018, compiegando la domanda stessa e la documentazione comprovante il pagamento del dovuto. 3. Atteso il decorso il termine del 31 dicembre 2020 in assenza di istanza di trattazione, va dichiarata l’estinzione del processo. Quanto alle spese, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, le stesse restanoa carico delle p
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