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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23682/2026

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A [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];t OSSERVA

1. Rilevato che 3agoda Jovanovic ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia che, giudicando in sede di rinvio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado riducendo la pena precedentemente inflitta all'imputata per il delitto di tentato furto in abitazione.

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di norme processuali in ordine all'omessa concessione di un differimento della trattazione del processo, nonostante la richiesta del difensore motivata da concomitante impegno professionale, è manifestamente infondato in quanto il suo rigetto è stato correttamente giustificato dalla Corte di merito in base alla non tempestività della richiesta.

Infatti, ai sensi di consolidata giurisprudenza di legittimità, ex art. 420-ter la richiesta del difensore di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento a comparire deve essere comunicata al giudice prontamente, ovvero in un momento quanto più prossimo all'acquisizione definitiva della conoscenza di tale impedimento (Sez. 2, n. 36557 del 07/06/2022, Rv. 283851 — 01).

Nel caso di specie, dagli atti risulta che la comunicazione sia stata realizzata ben ventisette giorni dopo la conoscenza del concomitante impegno professionale, circostanza che consente di escludere la tempestività della richiesta di rinvio;

3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di norme penali e il vizio motivazionale denunziando l'erronea qualificazione giuridica del fatto ascritto in particolare negando l'idoneità degli atti commessi ad interare il delitto di tentato furto in abitazione, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, è altresì indeducibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838);

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];t OSSERVA 1. Rilevato che 3agoda Jovanovic ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia che, giudicando in sede di rinvio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado riducendo la pena precedentemente inflitta all'imputata per il delitto di tentato furto in abitazione. 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di norme processuali in ordine all'omessa concessione di un differimento della trattazione del processo, nonostante la richiesta del difensore motivata da concomitante impegno professionale, è manifestamente infondato in quanto il suo rigetto è stato correttamente giustificato dalla Corte di merito in base alla non tempestività della richiesta. Infatti, ai sensi di consolidata giurisprudenza di legittimità, ex art. 420-ter la richiesta del difensore di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento a comparire deve essere comunicata al giudice prontamente, ovvero in un momento quanto più prossimo all'acquisizione definitiva della conoscenza di tale impedimento (Sez. 2, n. 36557 del 07/06/2022, Rv. 283851 — 01). Nel caso di specie, dagli atti risulta che la comunicazione sia stata realizzata ben ventisette giorni dopo la conoscenza del concomitante impegno professionale, circostanza che consente di escludere la tempestività della richiesta di rinvio; 3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di norme penali e il vizio motivazionale denunziando l'erronea qualificazione giuridica del fatto ascritto in particolare negando l'idoneità degli atti commessi ad interare il delitto di tentato furto in abitazione, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, è altresì indeducibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); 4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M