CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 febbraio 2022
Cassazione n. 12767/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott. D. Seccia, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di più sentenze di condanna. Ha quindi individuato la pena più grave in quella irrogata dalla sentenza della Corte di appello di Napoli del 25 settembre 2012, irrevocabile l'8 febbraio 2013, fissandola in anni sei e mesi otto di reclusione. Applicati gli aumenti di continuazione per gli altri reati, ha infine rideterminato la pena in anni ventuno e mesi sei di reclusione. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge. [OSCURATO:PERSONA], nel determinare la pena in anni ventuno e mesi sei di reclusione, ha violato il disposto dell'art. 81 cod. pen., che stabilisce che la pena da irrogarsi non possa essere superiore al triplo della pena più grave che, nel caso in esame, è stata individuata in anni sei e mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 25 settembre 2012, irrevocabile 1'8 febbraio 2013. [OSCURATO:PERSONA] ha peraltro errato anche nella determinazione della pena base, che risulta invece essere quella di anni sei di reclusione risultante dalla riduzione per il rito abbreviato della pena di anni nove di reclusione, indicata nella menzionata sentenza. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. Come affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, "nel riconoscimento del concorso formale o della continuazione in sede esecutiva il giudice, nella determinazione della pena, è tenuto al rispetto, oltre che del criterio indicato dall'art. 671, comma secondo, cod. proc. pen., anche del limite del triplo della pena stabilita per la violazione più grave previsto dall'art. 81, commi primo e secondo, cod. pen." - Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270073 -. 3. Nel caso in esame il giudice dell'esecuzione ha individuato la pena base in anni sei e mesi otto di reclusione e poi, applicati gli aumenti di continuazione, è pervenuto alla pena finale, superiore al triplo della pena base, di anni ventuno e mesi sei di reclusione. A ciò si aggiunga che il giudice non ha fatto comprendere se la pena individuata come più grave sia riferita ad uno o più reati, già unificati per il trattamento sanzionatorio in unica sentenza, o, come invece dovrebbe essere, ad un unico reato, atteso che ha fatto riferimento, per indicare la magg'iore gravità quoad poenam ai "reati per cui vi è condanna con la sentenza della Corte d'Appello del 25 settembre 2012". Occorre quindi che il giudice dell'esecuzione dia compiutamente conto del procedimento attraverso il quale è giunto alla fissazione della pena complessiva, secondo il principio di diritto per il quale "il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo" - Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Rv. 275845 -. 4. Gli errori e le carenze di motivazione appena rilevati impongono l'annullamento della impugnata ordinanza con rinvio alla Corte di appello di Napoli, perché proceda - in diversa composizione, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013 - ad un nuovo giudizio, limitatamente alla rideterminazione della pena. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso, il 28 febbraio 2022. Il con igl ere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] p S