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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 giugno 2021

Cassazione n. 16337/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 23 giugno 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, a scioglimento della riserva assunta all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettava la domanda formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con la quale si chiedeva "ai sensi e per gli effetti degli artt. 73, 78 cod. pen. e 663 cod. proc. pen., il cumulo tra le sentenze meglio indicate nel provvedimento di esecuzione emesso in data 19.9.2014 e quella di cui al provvedimento emesso in data 21.5.2019 dalla Procura generale presso la Corte di appello di Catania, fissando il dies ad quem all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], data dell'avvenuto arresto del prevenuto".

2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo "violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, 663, 178 lett. b) e c) cod. proc. pen., 73, 76 e 78 cod. pen.".

Ha, in proposito, osservato che l'ordinanza impugnata avrebbe valorizzato esclusivamente il provvedimento emesso, ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen., dalla Procura generale di Catania in data 16.6.2021 e cioè successivamente all'udienza camerale celebrata il 19.4.2021, in palese violazione del diritto di difesa; che, peraltro, lo stesso Giudice dell'esecuzione avrebbe riconosciuto la completa assenza del necessario contraddittorio, affermando che in relazione a detto provvedimento non vi fossero stati "rilievi difensivi" e non avvedendosi neppure di avere utilizzato, ai fini della decisione, un provvedimento emesso da un organo incompetente; che, in ogni caso, al momento dell'ultimo arresto, il ricorrente avrebbe finito di espiare tutte le pene temporanee di cui al precedente ordine di esecuzione, emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Caltanissetta; che, pertanto, il provvedimento emesso dalla Procura generale di Catania in data 16.6.2021, condiviso dal Giudice dell'esecuzione, non avrebbe potuto mettere in esecuzione pene già interamente espiate.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

4. Il ricorso è fondato per la ragione assorbente che il Giudice dell'esecuzione ha utilizzato, ai fini della decisione, il provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale della Repubblica di Catania il 16.6.2021, acquisito dopo la celebrazione dell'udienza camerale partecipata del 19.4.2021.

E in vero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intendere dare continuità, "il giudice dell'esecuzione può porre a base della decisione soltanto le prove che siano state formalmente ammesse prima delle conclusioni delle parti; ne consegue che è affetta da nullità ex art. 178, comma primo, lett. b) e c), cod. proc. pen., per violazione del contraddittorio, la decisione assunta sulla base di documenti acquisiti fuori udienza, mediante ordinanza, successivamente alla riserva della decisione" (Cass. Sez. 1, n. 8585 del 11/02/2015, Rv. 262555 - 01; conforme, tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 24095 del 26/05/2009, Rv. 244032 - 01; Cass. Sez. 1, n. 52620 del 08/11/2017, Rv. 271814, secondo cui "in tema di procedimento d'esecuzione, il giudice che successivamente alla riserva della decisione acquisisca elementi di valutazione, è tenuto a fissare una nuova udienza per consentire alle parti di tenerne conto e rassegnare conclusioni eventualmente diverse od ulteriori; in difetto, la decisione assunta sulla base di tali elementi è nulla ex art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. per violazione del contraddittorio").

5. In applicazione del superiore principio di diritto, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, che dovrà procedere a nuovo giudizio nel contraddittorio tra le parti.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania.

Così deciso, marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente tiia T

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 giugno 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, a scioglimento della riserva assunta all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettava la domanda formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con la quale si chiedeva "ai sensi e per gli effetti degli artt. 73, 78 cod. pen. e 663 cod. proc. pen., il cumulo tra le sentenze meglio indicate nel provvedimento di esecuzione emesso in data 19.9.2014 e quella di cui al provvedimento emesso in data 21.5.2019 dalla Procura generale presso la Corte di appello di Catania, fissando il dies ad quem all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], data dell'avvenuto arresto del prevenuto". 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo "violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, 663, 178 lett. b) e c) cod. proc. pen., 73, 76 e 78 cod. pen.". Ha, in proposito, osservato che l'ordinanza impugnata avrebbe valorizzato esclusivamente il provvedimento emesso, ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen., dalla Procura generale di Catania in data 16.6.2021 e cioè successivamente all'udienza camerale celebrata il 19.4.2021, in palese violazione del diritto di difesa; che, peraltro, lo stesso Giudice dell'esecuzione avrebbe riconosciuto la completa assenza del necessario contraddittorio, affermando che in relazione a detto provvedimento non vi fossero stati "rilievi difensivi" e non avvedendosi neppure di avere utilizzato, ai fini della decisione, un provvedimento emesso da un organo incompetente; che, in ogni caso, al momento dell'ultimo arresto, il ricorrente avrebbe finito di espiare tutte le pene temporanee di cui al precedente ordine di esecuzione, emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Caltanissetta; che, pertanto, il provvedimento emesso dalla Procura generale di Catania in data 16.6.2021, condiviso dal Giudice dell'esecuzione, non avrebbe potuto mettere in esecuzione pene già interamente espiate. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. Il ricorso è fondato per la ragione assorbente che il Giudice dell'esecuzione ha utilizzato, ai fini della decisione, il provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale della Repubblica di Catania il 16.6.2021, acquisito dopo la celebrazione dell'udienza camerale partecipata del 19.4.2021. E in vero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intendere dare continuità, "il giudice dell'esecuzione può porre a base della decisione soltanto le prove che siano state formalmente ammesse prima delle conclusioni delle parti; ne consegue che è affetta da nullità ex art. 178, comma primo, lett. b) e c), cod. proc. pen., per violazione del contraddittorio, la decisione assunta sulla base di documenti acquisiti fuori udienza, mediante ordinanza, successivamente alla riserva della decisione" (Cass. Sez. 1, n. 8585 del 11/02/2015, Rv. 262555 - 01; conforme, tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 24095 del 26/05/2009, Rv. 244032 - 01; Cass. Sez. 1, n. 52620 del 08/11/2017, Rv. 271814, secondo cui "in tema di procedimento d'esecuzione, il giudice che successivamente alla riserva della decisione acquisisca elementi di valutazione, è tenuto a fissare una nuova udienza per consentire alle parti di tenerne conto e rassegnare conclusioni eventualmente diverse od ulteriori; in difetto, la decisione assunta sulla base di tali elementi è nulla ex art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. per violazione del contraddittorio"). 5. In applicazione del superiore principio di diritto, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, che dovrà procedere a nuovo giudizio nel contraddittorio tra le parti. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania. Così deciso, marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente tiia T
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