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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 settembre 2023

Cassazione n. 35628/2023

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi, giusta procura speciale stesa in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Siena, che ha indicato recapito PEC, avendo la parte dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 60 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 590, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 24.3.2016; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: O GGETTO :Vendita di terreno lottizzato -Con oneri a carico dell’acquirente - Contestata finalità esclusiva di risparmio fiscale - Adesione a normativa condonistica - L. n. 197/2022 -Conseguenze.

Fatti di causa

1. L’Amministrazione finanziaria notificava a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA], già comproprietari del bene immobile, gli avvisi di accertamento n.

T8V010602252/2010 e T8V010602292/2010, relativi all’anno 2005, ed aventi ad oggetto la plusvalenza non dichiarata conseguita per effetto della cessione di un suolo sito in Monteroni d’Arbia (SI), da ritenersi, secondo l’Ente impositore, un terreno edificabile non lottizzato, essendosi poste le spese di lottizzazione a carico dell’acquirente.

2. I contribuenti impugnavano gli atti impositivi innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Siena, che accoglieva i loro ricorsi, ritenendo che “della lottizzazione si siano assunti oneri e rischi i sigg.

Ciatti” (sent.

CTR, p.

I), ed in conseguenza annullava gli avvisi di accertamento.

3. L’Amministrazione finanziaria notificava quindi a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA], anche gli avvisi di accertamento n.

T8V01T401325/2011 e T8V01T401328/2011, relativi all’anno 2006, ed aventi ad oggetto la plusvalenza non dichiarata dipendente dalla cessione del medesimo suolo sito in Monteroni d’Arbia, da ritenersi terreno edificabile e non lottizzato, essendosi poste le spese di lottizzazione a carico dell’acquirente.

4. I contribuenti impugnavano questi ulteriori atti impositivi innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Siena, che questa volta rigettava i ricorsi, ritenendo “del tutto evidente l’intento elusivo posto in atto in accordo con l’acquirente” (sent.

CTR, p.

I), ed in conseguenza confermava la piena validità ed efficacia degli avvisi di accertamento.

5. L’Amministrazione finanziaria notificava quindi a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA], anche gli avvisi di accertamento n.

T8V01T401327/2012 e T8V010602323/2012, relativi all’anno 2007, e sempre aventi ad oggetto la plusvalenza non dichiarata dipendente dalla cessione del suolo sito in Monteroni d’Arbia, da ritenersi terreno edificabile e non lottizzato, essendosi poste le spese di lottizzazione a carico dell’acquirente.

6. I contribuenti impugnavano gli atti impositivi innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Siena, che accoglieva il ricorso ed annullava gli avvisi di accertamento.

7. Sia l’Amministrazione finanziaria sia i contribuenti spiegavano appello avverso le decisioni in cui erano rimasti soccombenti, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana.

La CTR riuniva i ricorsi ed accoglieva gli appelli dei contribuenti, rigettando le impugnazioni dell’Amministrazione finanziaria, con la conseguenza che gli atti impositivi rimanevano tutti annullati.

8. Avverso la decisione sfavorevole conseguita dal giudice del gravame ha proposto ricorso per cassazione l’Ente impositore, affidandosi ad un motivo di impugnazione.

Resistono mediante controricorso i contribuenti, che hanno pure depositato memoria ed istanza di voler pronunziare l’estinzione del giudizio in conseguenza dell’accesso a normativa conconistica.

Ragioni della decisione

1. Non sussistono le condizioni perché sia esaminato nel merito il motivo di ricorso proposto dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] finanziaria.

2. I contribuenti hanno infatti presentato all’Agenzia delle Entrate istanze di condono con estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del 2022, ricevute il 29.9.2023 dall’Amministrazione finanziaria cui, con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], sono stati attribuiti i numeri di protocollo 23092937242418452 (2005), 23092937244618535 (2006), 23092937250518614 (2007), nonché copia delle quietanze dei versamenti effettuati, in data 28/9/2023, in relazione a ciascun anno.

Analoga documentazione è stata prodotta con riferimento a [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), del Dl 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, “presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata” e, in tal caso, “il processo è dichiarato estinto … Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”, ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 cit.

2.2. Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del giudizio in conseguenza della cessazione della materia del contendere, e le spese del processo estinto restano a carico di chi le ha anticipate.

La Corte di Cassazione, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi, giusta procura speciale stesa in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Siena, che ha indicato recapito PEC, avendo la parte dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 60 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 590, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 24.3.2016; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: O GGETTO :Vendita di terreno lottizzato -Con oneri a carico dell’acquirente - Contestata finalità esclusiva di risparmio fiscale - Adesione a normativa condonistica - L. n. 197/2022 -Conseguenze. Fatti di causa 1. L’Amministrazione finanziaria notificava a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA], già comproprietari del bene immobile, gli avvisi di accertamento n. T8V010602252/2010 e T8V010602292/2010, relativi all’anno 2005, ed aventi ad oggetto la plusvalenza non dichiarata conseguita per effetto della cessione di un suolo sito in Monteroni d’Arbia (SI), da ritenersi, secondo l’Ente impositore, un terreno edificabile non lottizzato, essendosi poste le spese di lottizzazione a carico dell’acquirente. 2. I contribuenti impugnavano gli atti impositivi innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Siena, che accoglieva i loro ricorsi, ritenendo che “della lottizzazione si siano assunti oneri e rischi i sigg. Ciatti” (sent. CTR, p. I), ed in conseguenza annullava gli avvisi di accertamento. 3. L’Amministrazione finanziaria notificava quindi a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA], anche gli avvisi di accertamento n. T8V01T401325/2011 e T8V01T401328/2011, relativi all’anno 2006, ed aventi ad oggetto la plusvalenza non dichiarata dipendente dalla cessione del medesimo suolo sito in Monteroni d’Arbia, da ritenersi terreno edificabile e non lottizzato, essendosi poste le spese di lottizzazione a carico dell’acquirente. 4. I contribuenti impugnavano questi ulteriori atti impositivi innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Siena, che questa volta rigettava i ricorsi, ritenendo “del tutto evidente l’intento elusivo posto in atto in accordo con l’acquirente” (sent. CTR, p. I), ed in conseguenza confermava la piena validità ed efficacia degli avvisi di accertamento. 5. L’Amministrazione finanziaria notificava quindi a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA], anche gli avvisi di accertamento n. T8V01T401327/2012 e T8V010602323/2012, relativi all’anno 2007, e sempre aventi ad oggetto la plusvalenza non dichiarata dipendente dalla cessione del suolo sito in Monteroni d’Arbia, da ritenersi terreno edificabile e non lottizzato, essendosi poste le spese di lottizzazione a carico dell’acquirente. 6. I contribuenti impugnavano gli atti impositivi innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Siena, che accoglieva il ricorso ed annullava gli avvisi di accertamento. 7. Sia l’Amministrazione finanziaria sia i contribuenti spiegavano appello avverso le decisioni in cui erano rimasti soccombenti, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana. La CTR riuniva i ricorsi ed accoglieva gli appelli dei contribuenti, rigettando le impugnazioni dell’Amministrazione finanziaria, con la conseguenza che gli atti impositivi rimanevano tutti annullati. 8. Avverso la decisione sfavorevole conseguita dal giudice del gravame ha proposto ricorso per cassazione l’Ente impositore, affidandosi ad un motivo di impugnazione. Resistono mediante controricorso i contribuenti, che hanno pure depositato memoria ed istanza di voler pronunziare l’estinzione del giudizio in conseguenza dell’accesso a normativa conconistica. Ragioni della decisione 1. Non sussistono le condizioni perché sia esaminato nel merito il motivo di ricorso proposto dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] finanziaria. 2. I contribuenti hanno infatti presentato all’Agenzia delle Entrate istanze di condono con estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del 2022, ricevute il 29.9.2023 dall’Amministrazione finanziaria cui, con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], sono stati attribuiti i numeri di protocollo 23092937242418452 (2005), 23092937244618535 (2006), 23092937250518614 (2007), nonché copia delle quietanze dei versamenti effettuati, in data 28/9/2023, in relazione a ciascun anno. Analoga documentazione è stata prodotta con riferimento a [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), del Dl 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, “presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata” e, in tal caso, “il processo è dichiarato estinto … Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”, ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 cit. 2.2. Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del giudizio in conseguenza della cessazione della materia del contendere, e le spese del processo estinto restano a carico di chi le ha anticipate. La Corte di Cassazione, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio