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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 10872/2026

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o Leonetti-ricorrente-controAgenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n.327/2022 depositata il 25/02/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto in partel’appello dell’Agenzia delle entrate dichiarando legittimi gli avvisi diliquidazione emessi dall’amministrazione (su sentenza divisionaleNumero registro generale 23900/2022Numero sezionale 2144/2026Numero di raccolta generale 10872/2026Data pubblicazione 23/04/2026ereditaria) e rideterminando le imposte dovute in ragione della diversanatura dei beni assegnati;2. ricorrono per cassazione i contribuenti con due motivi;3. resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate che chiede delrigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è infondato e deve respingersi, con la condanna alpagamento delle spese e con il raddoppio del contributo unificato.2.

Con il primo motivo i ricorrenti prospettano il vizio di motivazionedella sentenza (violazione degli art. 111 della Costituzione, 132, cod.proc. civ., 118, disp.

Att.

Cod. proc. civ. e 36, d. lgs. 546 del 1992, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.); per iricorrenti la motivazione sarebbe infatti meramente apparente.Il motivo è infondato, in quanto la decisione motiva sulla questionesottoposta alla sua attenzione con l’appello ed individua i presupposti difatto e di diritto della decisione, richiamando anche gli accertamenti infatto della decisione di primo grado.In tema di motivazione meramente apparente della sentenza,questa Corte ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando ilgiudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmenteimposto (Cost. art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondocomma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) edell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia diprocesso tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto ediritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logicoseguito per pervenire alla decisione assunta: «In seguito allariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, nonsono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza diNumero registro generale 23900/2022Numero sezionale 2144/2026Numero di raccolta generale 10872/2026Data pubblicazione 23/04/2026merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazioneresta circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionalerichiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovverosi fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni in concilianti, o risultiperplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga daltesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali» (Sez. 1 - , Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022,Rv. 664120 - 01); in tale grave forma di vizio non incorre la sentenzaimpugnata.3.

Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano violazione dell’art.34, secondo comma, d.P.R. n. 131/1986, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ.), per errata applicazione dell’aliquota pergli atti traslativi invece di quella per gli atti di divisione.Il motivo è infondato.La decisione oggi impugnata ha valutato la sentenza sottoposta aregistrazione e, con valutazione insindacabile in questa sede, ha ritenutoche la stessa contenesse un effettivo conguaglio nella misura indicatanell’avviso impugnato che, ai sensi dell’art. 34, secondo comma, d.P.R.n. 131 del 1986, era da tassare con l’aliquota stabilita per i trasferimentiimmobiliari («I conguagli superiori al cinque per cento del valore dellaquota di diritto, ancorché attuati mediante accollo di debiti dellacomunione, sono soggetti all'imposta con l'aliquota stabilita per itrasferimenti mobiliari fino a concorrenza del valore complessivo deibeni mobili e dei crediti compresi nella quota e con l'aliquota stabilitaper i trasferimenti immobiliari per l'eccedenza»).Del resto, deve confermarsi la giurisprudenza di questa Corte diCassazione sul punto: «Ai fini dell'imposta di registro, l'eccedenzaderivante al condividente dall'assegnazione ad esso di beni di valoresuperiore a quello spettantegli sulla massa comune è considerata, perNumero registro generale 23900/2022Numero sezionale 2144/2026Numero di raccolta generale 10872/2026Data pubblicazione 23/04/2026effetto della presunzione assoluta "iuris et de iure" di cui all'art. 34 d.p.r.n. 131 del 1986, alla stregua di una vendita, senza che rilevi l'assunzionea conguaglio, da parte sua, di un'obbligazione pecuniaria, in favore deglialtri condividenti, di ammontare corrispondente con funzionecompensativa, atteso che la mutevole funzione delle pattuizioniintercorse al riguardo tra i condividenti è neutralizzata dallapredeterminazione normativa dell'unicità di trattamento tributario»(Cass. Sez. 5, 01/12/2020, n. 27409, Rv. 659813 – 01; da ultimo vediCass.

Sez. 5, 23/02/2024, n. 4858, Rv. 670417 - 01).Quest’orientamento della Sezione specifica il precedente: «In temadi imposta di registro, in caso di scioglimento della comunione ereditariamediante assegnazione di beni in natura ad un condividente eversamento agli altri eredi di somme di danaro pari al valore delle loroquote, si applica l'aliquota degli atti di divisione, e non quella dellavendita, atteso che quest'ultima è utilizzabile, ai sensi dell'art. 34 deld.P.R. n. 131 del 1986, soltanto ove al condividente siano attribuiti beniper un valore eccedente rispetto a quello a lui spettante e limitatamentealla parte in eccesso» (Cass. Sez. 5, 14/07/2017, n. 17512, Rv. 644909– 01; vedi anche Cass. Sez. 5, 27/01/2022, n. 2378, Rv. 663680 – 01);vertendosi qui appunto di quest’ultima fattispecie connotata dadivergenza tra quota di fatto e di diritto.

P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2500,00 percompensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulterioreNumero registro generale 23900/2022Numero sezionale 2144/2026Numero di raccolta generale 10872/2026Data pubblicazione 23/04/2026importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/03/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o Leonetti-ricorrente-controAgenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n.327/2022 depositata il 25/02/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto in partel’appello dell’Agenzia delle entrate dichiarando legittimi gli avvisi diliquidazione emessi dall’amministrazione (su sentenza divisionaleNumero registro generale 23900/2022Numero sezionale 2144/2026Numero di raccolta generale 10872/2026Data pubblicazione 23/04/2026ereditaria) e rideterminando le imposte dovute in ragione della diversanatura dei beni assegnati;2. ricorrono per cassazione i contribuenti con due motivi;3. resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate che chiede delrigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è infondato e deve respingersi, con la condanna alpagamento delle spese e con il raddoppio del contributo unificato.2. Con il primo motivo i ricorrenti prospettano il vizio di motivazionedella sentenza (violazione degli art. 111 della Costituzione, 132, cod.proc. civ., 118, disp. Att. Cod. proc. civ. e 36, d. lgs. 546 del 1992, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.); per iricorrenti la motivazione sarebbe infatti meramente apparente.Il motivo è infondato, in quanto la decisione motiva sulla questionesottoposta alla sua attenzione con l’appello ed individua i presupposti difatto e di diritto della decisione, richiamando anche gli accertamenti infatto della decisione di primo grado.In tema di motivazione meramente apparente della sentenza,questa Corte ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando ilgiudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmenteimposto (Cost. art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondocomma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) edell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia diprocesso tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto ediritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logicoseguito per pervenire alla decisione assunta: «In seguito allariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, nonsono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza diNumero registro generale 23900/2022Numero sezionale 2144/2026Numero di raccolta generale 10872/2026Data pubblicazione 23/04/2026merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazioneresta circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionalerichiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovverosi fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni in concilianti, o risultiperplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga daltesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali» (Sez. 1 - , Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022,Rv. 664120 - 01); in tale grave forma di vizio non incorre la sentenzaimpugnata.3. Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano violazione dell’art.34, secondo comma, d.P.R. n. 131/1986, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ.), per errata applicazione dell’aliquota pergli atti traslativi invece di quella per gli atti di divisione.Il motivo è infondato.La decisione oggi impugnata ha valutato la sentenza sottoposta aregistrazione e, con valutazione insindacabile in questa sede, ha ritenutoche la stessa contenesse un effettivo conguaglio nella misura indicatanell’avviso impugnato che, ai sensi dell’art. 34, secondo comma, d.P.R.n. 131 del 1986, era da tassare con l’aliquota stabilita per i trasferimentiimmobiliari («I conguagli superiori al cinque per cento del valore dellaquota di diritto, ancorché attuati mediante accollo di debiti dellacomunione, sono soggetti all'imposta con l'aliquota stabilita per itrasferimenti mobiliari fino a concorrenza del valore complessivo deibeni mobili e dei crediti compresi nella quota e con l'aliquota stabilitaper i trasferimenti immobiliari per l'eccedenza»).Del resto, deve confermarsi la giurisprudenza di questa Corte diCassazione sul punto: «Ai fini dell'imposta di registro, l'eccedenzaderivante al condividente dall'assegnazione ad esso di beni di valoresuperiore a quello spettantegli sulla massa comune è considerata, perNumero registro generale 23900/2022Numero sezionale 2144/2026Numero di raccolta generale 10872/2026Data pubblicazione 23/04/2026effetto della presunzione assoluta "iuris et de iure" di cui all'art. 34 d.p.r.n. 131 del 1986, alla stregua di una vendita, senza che rilevi l'assunzionea conguaglio, da parte sua, di un'obbligazione pecuniaria, in favore deglialtri condividenti, di ammontare corrispondente con funzionecompensativa, atteso che la mutevole funzione delle pattuizioniintercorse al riguardo tra i condividenti è neutralizzata dallapredeterminazione normativa dell'unicità di trattamento tributario»(Cass. Sez. 5, 01/12/2020, n. 27409, Rv. 659813 – 01; da ultimo vediCass. Sez. 5, 23/02/2024, n. 4858, Rv. 670417 - 01).Quest’orientamento della Sezione specifica il precedente: «In temadi imposta di registro, in caso di scioglimento della comunione ereditariamediante assegnazione di beni in natura ad un condividente eversamento agli altri eredi di somme di danaro pari al valore delle loroquote, si applica l'aliquota degli atti di divisione, e non quella dellavendita, atteso che quest'ultima è utilizzabile, ai sensi dell'art. 34 deld.P.R. n. 131 del 1986, soltanto ove al condividente siano attribuiti beniper un valore eccedente rispetto a quello a lui spettante e limitatamentealla parte in eccesso» (Cass. Sez. 5, 14/07/2017, n. 17512, Rv. 644909– 01; vedi anche Cass. Sez. 5, 27/01/2022, n. 2378, Rv. 663680 – 01);vertendosi qui appunto di quest’ultima fattispecie connotata dadivergenza tra quota di fatto e di diritto. P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2500,00 percompensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulterioreNumero registro generale 23900/2022Numero sezionale 2144/2026Numero di raccolta generale 10872/2026Data pubblicazione 23/04/2026importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/03/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
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