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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2023

Cassazione n. 45825/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la successiva rinuncia dello stesso; Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato in quanto, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto a pagine 3 e 4 attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma euit7Themiliàlin favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, in data 24 ottobre 2023 Il ConSigliere estensor, Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la successiva rinuncia dello stesso; Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato in quanto, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto a pagine 3 e 4 attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma euit7Themiliàlin favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 ottobre 2023 Il ConSigliere estensor, Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 45825/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris