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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01506/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI ASTInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 del TRIBUNALE di ASTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

A Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 14 novembre 2022 il Tribunale di Asti ha assolto perché il fatto non sussiste [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di cui agli artt. 483 cod. pen. e 47, 76 d.P.R. n. 445 del 2000, che le era stato contestato perché, in data 22 aprile 2020, trovandosi fuori dalla propria abitazione in violazione della normativa antiCovid (d.l. 25 marzo 2020, n. 19), aveva falsamente autocertificato un fatto che era a sua diretta conoscenza, ossia che ella si trovava fuori della propria abitazione per esigenze lavorative (consegne per conto di una pizzeria), mentre era stato accertato che non lavorava per tale pizzeria e non aveva compiuto alcuna consegna.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale, rilevando che l'oggetto dell'autocertificazione rientrava nell'ambito delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà previste dall'art. 47, comma 3, del d.P.R. n. 445 del 2000.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

È consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la condotta di colui che dichiara il falso in sede di dichiarazione sostitutiva (nel caso di specie, resa ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 445 del 2000: Sez. 5, n. 24866 del 25/2/2011, Antibo, Rv. 250915; Sez. 5, n. 7857 del 26/10/2017, dep. 2018, Marchetti, Rv. 272277; Sez. 5, n. 30099 del 15/3/2018, Gaiera, Rv. 273806).

Ora, il delitto di falsità ideologica di cui all'art. 483 cod. pen. sussiste qualora l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati e, cioè, quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all'atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente (Sez.

U, n. 6, del 17/2/1999, Lucarotti, Rv. 212782; Sez.

U, n.28 del 15/12/1999, Gabrielli, Rv. 215413; Sez. 5, n. 5365 del 15/1/2018, Guidi, Rv. 272110; Sez. 5, n. 39215 del 4/6/2015, Cremonese, Rv. 264841; Sez. 5, n. 18279 del 2/4/2014, Scalici, Rv. 259883).

La fattispecie concreta posta all'esame del Collegio rientra nei parametri ermeneutici appena descritti attesa l'evidente e specifica funzione probatoria della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 445 del 2000, dimostrativa di «stati, qualità personali o fatti che siano nella diretta conoscenza dell'interessato», che solo quest'ultimo può documentare, della quale il pubblico ufficiale prende semplicemente cognizione attraverso l'attestazione del privato, tenuto all'obbligo di verità (Sez.

U, n. 28 del 15/12/1999, dep. 2000, Gabrielli, Rv. 215413; Sez. 2, n. 4970 del 12/01/2012, Yu, Rv. 251815; Sez. 6, n. 23587 del 28/02/2013, Ceciliani, Rv. 256259; Sez. 5, n. 5365 del 15/01/2018, Guidi, Rv. 272110).

D'altra parte la stessa Sez. 5, n. 35276 del 31/05/2023, Pintilie cit. ha sottolineato che, in caso di compilazione mendace di autocertificazione prevista per il contenimento del contagio da Covid-19, è configurabile il delitto di falsità ideologica commesso da privato, non trovando applicazione il principio processuale del nemo tenetur se detegere, trattandosi di dichiarazione di rilievo meramente amministrativo che non costituisce una denuncia a proprio carico e alla quale solo in via eventuale potranno seguire accertamenti in merito alla veridicità di quanto ivi attestato.

2. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio, ai sensi dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., alla Corte d'appello di Torino.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Cor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI ASTInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 del TRIBUNALE di ASTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. A Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 14 novembre 2022 il Tribunale di Asti ha assolto perché il fatto non sussiste [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di cui agli artt. 483 cod. pen. e 47, 76 d.P.R. n. 445 del 2000, che le era stato contestato perché, in data 22 aprile 2020, trovandosi fuori dalla propria abitazione in violazione della normativa antiCovid (d.l. 25 marzo 2020, n. 19), aveva falsamente autocertificato un fatto che era a sua diretta conoscenza, ossia che ella si trovava fuori della propria abitazione per esigenze lavorative (consegne per conto di una pizzeria), mentre era stato accertato che non lavorava per tale pizzeria e non aveva compiuto alcuna consegna. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale, rilevando che l'oggetto dell'autocertificazione rientrava nell'ambito delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà previste dall'art. 47, comma 3, del d.P.R. n. 445 del 2000. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. È consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la condotta di colui che dichiara il falso in sede di dichiarazione sostitutiva (nel caso di specie, resa ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 445 del 2000: Sez. 5, n. 24866 del 25/2/2011, Antibo, Rv. 250915; Sez. 5, n. 7857 del 26/10/2017, dep. 2018, Marchetti, Rv. 272277; Sez. 5, n. 30099 del 15/3/2018, Gaiera, Rv. 273806). Ora, il delitto di falsità ideologica di cui all'art. 483 cod. pen. sussiste qualora l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati e, cioè, quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all'atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente (Sez. U, n. 6, del 17/2/1999, Lucarotti, Rv. 212782; Sez. U, n.28 del 15/12/1999, Gabrielli, Rv. 215413; Sez. 5, n. 5365 del 15/1/2018, Guidi, Rv. 272110; Sez. 5, n. 39215 del 4/6/2015, Cremonese, Rv. 264841; Sez. 5, n. 18279 del 2/4/2014, Scalici, Rv. 259883). La fattispecie concreta posta all'esame del Collegio rientra nei parametri ermeneutici appena descritti attesa l'evidente e specifica funzione probatoria della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 445 del 2000, dimostrativa di «stati, qualità personali o fatti che siano nella diretta conoscenza dell'interessato», che solo quest'ultimo può documentare, della quale il pubblico ufficiale prende semplicemente cognizione attraverso l'attestazione del privato, tenuto all'obbligo di verità (Sez. U, n. 28 del 15/12/1999, dep. 2000, Gabrielli, Rv. 215413; Sez. 2, n. 4970 del 12/01/2012, Yu, Rv. 251815; Sez. 6, n. 23587 del 28/02/2013, Ceciliani, Rv. 256259; Sez. 5, n. 5365 del 15/01/2018, Guidi, Rv. 272110). D'altra parte la stessa Sez. 5, n. 35276 del 31/05/2023, Pintilie cit. ha sottolineato che, in caso di compilazione mendace di autocertificazione prevista per il contenimento del contagio da Covid-19, è configurabile il delitto di falsità ideologica commesso da privato, non trovando applicazione il principio processuale del nemo tenetur se detegere, trattandosi di dichiarazione di rilievo meramente amministrativo che non costituisce una denuncia a proprio carico e alla quale solo in via eventuale potranno seguire accertamenti in merito alla veridicità di quanto ivi attestato. 2. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio, ai sensi dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., alla Corte d'appello di Torino. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Cor
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