CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 febbraio 2024
Cassazione n. 21897/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di VERONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore procedimento a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 27 settembre 2023 questa Prima Sezione Penale ha disposto la revoca della ordinanza emessa dalla Sezione Settima n. 3786 del 2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], fissando per la data odierna la trattazione dell'originario ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Verona in data 1 ottobre 2020 (sentenza di proscioglimento nei confronti del Mazzo). 2. Con atto del 21 settembre 2023 il difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] ha rinunziato, in caso di accoglimento del ricorso straordinario rescindente, alla trattazione del giudizio rescissorio. 3. Va pertanto dichiarato inammissibile per rinunzia l'originario atto di ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il