CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 giugno 2021
Cassazione n. 45108/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] di Gotto avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 giugno 2021 il Tribunale di Messina ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente del tipo cocaina di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso la predetta decisione hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia, deducendo con un primo motivo la violazione di legge ex art.273 cod. proc. pen. e vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza e al conseguente apprezzamento del requisito della gravità indiziaria, per avere il Tribunale basato il suo ragionamento sugli elementi risultanti da una descrizione del fatto da parte degli organi investigativi, che nella relativa comunicazione di reato facevano genericamente riferimento ad un mero contatto intercorso fra i coindagati, illogicamente desumendone una disponibilità di fatto della sostanza in capo allo Iannello, in assenza di specifici elementi di riscontro. 2.1. Con un secondo motivo si formulano analoghe censure in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., avuto riguardo all'assenza di elementi indicativi di un inserimento dell'indagato in circuiti criminali di rilevante spessore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che la gravità del panorama indiziario, già puntualmente vagliata nel provvedimento applicativo della su indicata misura coercitiva, e successivamente scrutinata in termini di adeguatezza dal Giudice del riesame cautelare, deve ritenersi adeguatamente sostenuta dall'apparato motivazionale su cui poggia l'impugnato provvedimento, che ha correttamente proceduto ad una valutazione analitica e globale degli elementi indiziari emersi a carico del ricorrente, dando conto, in maniera logica e adeguata, delle ragioni che giustificano, allo stato, l'epilogo del relativo percorso decisorio. Sulla base delle univoche risultanze offerte dal quadro indiziario in motivazione puntualmente delineato (e in particolare esiti delle attività di osservazione e controllo svolte direttamente da parte degli organi inquirenti che hanno assistito all'incontro fra il ricorrae, già in attesa in loco, ed [OSCURATO:PERSONA], conducente dell'autoveicolo ivi sopraggiunto, all'interno del quale è stato rinvenuto un rilevante quantitativo di cocaina (pari a 1,178 chilogrammi) occultato in una intercapedine sita dietro il vano porta oggetti del cruscotto, mentre lo Iannello veniva contestualmente trovato in possesso della somma di euro 2.800,00 in contanti), il Tribunale ha indicato un insieme di elementi coerentemente ritenuti sintomatici, allo stato, della configurabilità delle ipotizzate fattispecie di illecita detenzione e trasporto di stupefacenti, in considerazione del fatto che nel medesimo torno di tempo il predetto indagato, a bordo di un motociclo, invitava il conducente dell'altro mezzo a seguirlo, sì da giungere assieme dinanzi ad un cancello aperto con un telecomando e posto a presidio di una proprietà privata nella disponibilità del fratello, ove, in assenza dell'intervento dei Carabinieri, ben avrebbero potuto provvedere alla consegna della partita di stupefacente, dietro versamento al corriere della rilevante somma di denaro che il ricorrente ingiustificatamente possedeva, custodendola avvolta in un pezzo di carta stagnola rinvenuta nella tasca del pantalone. 2. Parimenti inammissibile deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, ove si consideri che le ragioni giustificative addotte a sostegno della configurabilità e dell'intensità delle ravvisate esigenze cautelari risultano adeguatamente sorrette dall'assetto motivazionale su cui poggia l'impugnata ordinanza, che anche sotto tale profilo ha illustrato in maniera logica e adeguata le argomentazioni che, allo stato, fondano il relativo epilogo decisorio, facendo riferimento sia alla obiettiva gravità del fatto di reato, sia al collegamento, in tal guisa mostrato, con fonti di approvvigionamento di rilevante importanza e pericolosità. 3. In definitiva, a fronte di una completa valutazione delle emergenze procedinnentali, esposta attraverso un insieme di sequenze motivazionali linearmente illustrate e prive di vizi logici, deve rilevarsi come il ricorrente non abbia individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argonnentativo delineato dal Tribunale, ma vi abbia contrapposto la richiesta di un diverso apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliati, e la cui rivisitazione, evidentemente, esula dai confini propri del sindacato da questa Suprema Corte esercitabile. 4 Sulla base delle considerazioni or ora esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 4 novembre 2021 Il Consigliere estensore ìl Presidente